Ferie e permessi durante la cassa integrazione, la sentenza decisiva

Ilena D’Errico

29 Dicembre 2024 - 00:32

Una sentenza storica per quantificare ferie e permessi durante la cassa integrazione a orario ridotto.

Ferie e permessi durante la cassa integrazione, la sentenza decisiva

Il tribunale di Ascoli Piceno ha emanato una sentenza storica, che potrebbe rappresentare un punto di svolta per molti lavoratori italiani. Tocca ricordare fin da subito che le sentenze dei tribunali, peraltro potenzialmente ribaltabili nei seguenti gradi di giudizio, non sono legge. Ciò significa che non c’è alcun cambiamento immediato, né i giudici saranno obbligati a conformarsi alla decisione in eventuali casi analoghi. Ciò non toglie, tuttavia, una pronuncia così rilevante potrebbe rappresentare una spinta non indifferente verso un cambiamento. In questo caso comunque, i giudici sono intervenuti su quella che è una prassi applicata nei contratti di lavoro non prevista espressamente dalla legge, perciò molto più aperta a innovazioni.

Oltretutto, la sentenza richiama chiaramente una pronuncia della Corte di Cassazione decisamente più datata a sostegno della propria tesi. Bisogna poi ribadire che la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno fa riferimento in modo puntuale al diritto del lavoro italiano, limitando la discrezionalità del datore di lavoro per tutelare i dipendenti. Il tema di riferimento è quello della cassa integrazione e della maturazione di permessi e ferie nel periodo relativo, molto spesso condizionata alla proporzione rispetto all’orario di sospensione.

Una limitazione considerata ingiusta, in quanto penalizza il lavoratore che già subisce una riduzione dell’orario di lavoro. Si tratta infatti della cassa integrazione ordinaria a orario ridotto, un istituto che non può conciliarsi con la riduzione di ferie e permessi. Questi ultimi rispondono infatti a esigenze fondamentali del lavoratore, soprattutto in termini di riposo e benessere psicofisico. Secondo il tribunale, ferie e permessi maturano quindi nella misura intera, contrastando altrimenti con le previsioni del Codice civile (nonché del Ccnl metalmeccanici industria nel caso di specie).

La sentenza del tribunale di Ascoli Piceno

Come anticipato, la sentenza n. 351/2024 del tribunale di Ascoli Piceno afferma che la misura delle ferie e dei permessi maturati durante la cassa integrazione non può essere proporzionale alle ore di lavoro effettivamente prestate. Ferie e permessi sono quindi riconosciuti comunque nella forma intera prevista, a maggior ragione quando la riduzione di orario è organizzata in maniera tale da non giovare al riposo del lavoratore.

Nel caso di specie, infatti, i dipendenti ricorrenti (assistiti dalla sigla sindacale Fiom Cgil) avevano avuto una riduzione dell’orario giornaliero - limitata quindi ad alcune ore della giornata lavorativa - per determinati periodi, alternati a quelli di regolare giornata lavorativa. Si trattava inoltre di periodi inferiori a 15 giorni, condizione posta per maturare ferie e permessi anche durante la cassa integrazione a zero ore e previsto inoltre da Ccnl Metalmeccanici Industria.

Il tribunale ha quindi concluso che permessi e ferie dovessero essere riconosciuti in misura piena, sotto forma di indennità per i benefici non goduti al personale nel frattempo andato in pensione. In tal proposito, è stata richiamata la sentenza n. 3603/1986 della Corte di Cassazione, del medesimo avviso, oltre all’articolo 2109 del Codice civile sul diritto al riposo del lavoratore. Il tribunale di Ascoli Piceno ha dato rilevanza anche al decreto legislativo n. 66/2003 che regolamenta l’organizzazione dell’orario di lavoro e sancisce il diritto a ferie e permessi.

Il giudice del lavoro ascolano ha quindi ritenuto quanto segue:

Pertanto per l’attività lavorativa, ancorché in tutto o in parte ad orario ridotto, spetta ai lavoratori il diritto al periodo di ferie retribuite, quale contrattualmente previsto, ed il relativo importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro per le ore di attività effettivamente prestata, mentre è carico della cassa integrazione per la parte corrispondente alla riduzione di orario.

Viene quindi ammessa la suddivisione del costo, mentre si esclude la possibilità di quantificare le ferie e i permessi in base alle ore effettivamente prestate nel caso della cassa integrazione a orario ridotto.

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