Quando un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo c’è il divieto di circolazione. In alcuni casi il divieto non sussiste e il mezzo di trasporto può essere utilizzato.
Fermo amministrativo auto, cosa e cosa comporta? Con l’azione cautelare l’Agenzia delle Entrate vieta l’utilizzo del veicolo che è utilizzato dall’amministrazione tributaria come garanzia del debito non pagato.
Il fermo amministrativo è una misura che sembra lontana e remota, ma non è così difficile rischiarlo: basta anche un bollo auto non pagato per vedere disporre il blocco del proprio veicolo, infatti.
Il fermo auto, infatti è un atto che l’Agenzia delle Entrate emette per un mancato pagamento di tasse, tributi o per multe stradali elevate a seguito di infrazioni del codice della strada. Basta avere una cartella esattoriale non pagata: quando si riceve una notifica di ingiunzione di pagamento, infatti, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare prima che la cartella diventi un titolo esecutivo e permetta all’Agenzia delle Entrate di disporre un preavviso di fermo amministrativo con il quale concede al debitore altri 30 giorni di tempo per adempiere ai suoi obblighi tributari. Se il pagamento non viene effettuato entro tale scadenza l’Agenzia delle Entrate può predisporre il fermo amministrativo al fine di recuperare i crediti.
Detto diversamente, a garanzia delle somme non pagate e dovute dal debitore si ricorrere al blocco dell’auto. Il proprietario non solo non potrà circolare su strada servendosi del veicolo sottoposto al fermo amministrativo, ma sarà chiamato a rispettare altri divieti.
Non tutti però sanno che in via eccezionale la circolazione su strada è permessa anche con auto sottoposte a fermo amministrativo. Vediamo quando e cosa si rischia quando, invece, si circolare senza che sia permesso.
Fermo amministrativo: cosa non si può fare
Senza perdere altro tempo arriviamo subito al nocciolo della questione. Abbiamo già visto come il fermo amministrativo di un’auto non è un atto esecutivo, ma inflittivo, a cui spesso e volentieri l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per indirizzare il debitore verso il pagamento del suo debito.
L’auto non viene «espropriata» per essere rivenduta e recuperare l’importo del debito, ma si pone in fermo e se ne vieta l’utilizzo per spingere il debitore a saldare il debito quanto prima per poter nuovamente utilizzare il veicolo.
Ma cosa si può e cosa non si può fare quando scatta il fermo amministrativo? In verità, sono due le discipline che regolano l’atto. Da una parte troviamo l’Agenzia delle Entrate, dall’altra il Codice della strada.
Proprio quest’ultimo fissa dei pesanti divieti che riguardano il mezzo sottoposto al blocco e, di conseguenza, il suo proprietario. In particolare, l’articolo 214 stabilisce il divieto di circolazione dell’auto su cui pende il fermo amministrativo. Il veicolo non può circolare su strada, mentre al proprietario, se circola lo stesso nonostante il blocco, viene ritirata la patente.
Non solo, al proprietario spetta la custodia a proprie spese del mezzo da non parcheggiare sul suolo pubblico. Inoltre, l’auto sottoposta al fermo:
- non può essere rottamata;
- non può essere radiata dal pubblico Registro Automobilistico (PRA):
- non può essere esportata all’estero.
Solo il pagamento del debito, per intero o a rate, porta alla cancellazione o alla sospensione del fermo. Qualora si decidesse di saldare il debito ricorrendo alla rateizzazione, la sospensione del fermo scatta appena si paga la prima tranche prevista dal piano di ammortamento.
Onorato il pagamento, l’Agente della riscossione rilascia al proprietario dell’auto un documento che certifica la sospensione del fermo amministrativo.
Attenzione, però, con il pagamento della prima rata il fermo viene soltanto sospeso e non cancellato. Per la cancellazione si deve attendere di aver saldato tutto il debito pendente e, quindi, in caso di rateizzazione di aver pagato fino all’ultima rata.
Fermo amministrativo: in quali casi si può circolare?
Ripetendo il concetto illustrato poco prima, il fermo amministrativo è l’atto di cui l’Agenzia delle Entrate si serve quando un soggetto non provvede al pagamento di debito iscritto in una cartella esattoriale.
Come appena visto, un veicolo gravato dal fermo amministrativo non può assolutamente circolare su strada. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui l’atto è illegittimo e si può pertanto chiedere la nullità o l’illegittimità del fermo stesso.
Pochi però sono a conoscenza del fatto che anche il fermo amministrativo può essere illegittimo. Il fermo amministrativo è ritenuto tale quando va a interessare l’unica automobile presente in famiglia. A riconoscere la scorrettezza di tale pratica è la giurisprudenza nazionale che ha voluto tutelare, anche se in minima parte, il proprietario dell’auto.
La Commissione Tributaria di Milano del 3 aprile 2014 è intervenuta sul punto stabilendo che quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione dispone il fermo amministrativo su un veicolo utilizzato dal debitore per recarsi a lavoro, e quest’ultimo non dispone di altri mezzi di circolazione, l’auto su cui pende il procedimento va considerata come indispensabile per lo svolgimento del suo lavoro.
Di conseguenza, il fermo amministrativo non produce effetti (è illegittimo) e come conseguenza il proprietario può circolare liberamente su strada.
L’iscrizione del fermo amministrativo da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltre, non scatta per i veicoli quando sono destinati a uso di persone diversamente abili. Se il fermo auto risultasse già iscritto si deve provvedere alla sua cancellazione presentandosi agli sportelli dell’Ader (o inviando una raccomandata A/R) compilando il modello F3 “Istanza di annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona diversamente abile”.
Il fermo amministrativo è considerato illegittimo anche nel caso che il veicolo sia a disposizione delle esigenze di un disabile o che sia a lui intestato.
Fermo amministrativo, quando si rischia
Il rischio di incappare in un fermo amministrativo è abbastanza alto. Questo perché la soglia di debito da superare, affinché l’Agenzia delle Entrate Riscossione dia il via libera al procedimento, è alquanto bassa: basta avere una cartella esattoriale non onorata di appena 50 euro.
Nel tempo, e lo stesso vale per il 2025, sono state fissate diverse limite di debito. La giurisprudenza, attualmente, è orientata a non prevedere una soglia limite per permettere di predisporre il fermo auto e basta, quindi, anche un debito abbastanza basso per il rischio.
Per essere disposto il fermo amministrativo basta un debito:
- tra 50 e 500 euro, in questo caso viene prima inviato un sollecito di pagamento a cui segue il preavviso di fermo auto;
- tra 500 e 2.000 euro, in questo caso il sollecito di pagamento non viene inviato ma si riceve solo il preavviso di fermo amministrativo che, per questi debiti, può colpire una sola auto;
- tra 2.000 e 10.000 euro, stessa procedura prevista per i debiti compresi tra 500 e 2.000 euro, con la differenza che il fermo può interessare fino a 10 veicoli;
- superiore a 10.000 euro: la procedura prevede direttamente l’ipoteca di immobili, ma se dovessero mancare immobili da ipotecare scatta il fermo amministrative di tutto il parco macchine del debitore.
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