Fino a che età è obbligatorio il seggiolino in auto?

Ilena D’Errico

15 Marzo 2025 - 23:29

Chiariamo fino a che età è obbligatorio il seggiolino auto e come sceglierlo per la sicurezza dei più piccoli.

Fino a che età è obbligatorio il seggiolino in auto?

Il seggiolino è uno strumento essenziale per tutelare la sicurezza dei bambini in auto. Utilizzarlo e farlo nel modo corretto, infatti, consente di ridurre il pericolo di lesioni e ulteriori conseguenze drammatiche in caso di incidente. Perché sia efficace, tuttavia, il seggiolino deve essere adeguato all’età e alla corporatura del bambino, perciò la legge stabilisce con chiarezza fino a quando è obbligatorio e in quale tipologia, oltre alle pesanti sanzioni che rischia chi non utilizza il seggiolino in auto.

Le semplici cinture di sicurezza e a maggior ragione le braccia dell’adulto non sono affatto sufficienti a garantire il supporto adeguato del bambino. Le cinture non sono adatte per le dimensioni e non consentono la presa adeguata in quanto il bambino si trova molto più in basso rispetto alla posizione di un adulto, per la quale sono pensate le cinture.

Tenere il bambino in braccio può servire a calmare eventuali capricci ma purtroppo è molto più pericoloso di quanto si possa pensare. A soli 50 km/h un bambino dal peso di 10 kg può produrre in caso di impatto una forza superiore ai 200 kg, del tutto insostenibili per le braccia. Per questi motivi il Codice della strada e i regolamenti europei sono costantemente aggiornati, al fine di includere le misure più adatte e disincentivare i comportamenti sbagliati, come smettere di utilizzare il seggiolino troppo presto.

Fino a che età è obbligatorio il seggiolino auto (e quale)

L’utilizzo di sistemi appositi di ritenuta per far viaggiare in macchina i bambini è obbligatorio fino al compimento dei 12 anni o il raggiungimento di 1,5 metri di altezza. Il minore può quindi passare alle normali cinture, pur dovendo viaggiare assicurato come ogni altro passeggero, all’ottenimento di entrambi i requisiti o almeno dell’altezza, che posiziona correttamente per l’uso delle cinture. Fino a quel momento, però, sarà necessario utilizzare il seggiolino oppure l’apposito adattatore, una sorta di alzatina priva di barriere laterali. Proprio questa caratteristica fa sì che l’uso dell’adattatore sia ammesso soltanto quando il bambino raggiunge alcuni requisiti, ossia un peso di 22 kg.

Per effetto dell’aggiornamento della normativa europea, è però richiesto che le alzatine dispongano di un minimo schienale se destinate a bambini entro 1,25 metri di altezza. Non possono quindi essere venduti dispositivi differenti, per quanto chi li abbia già può ancora utilizzarli in questa fase di transizione. Lo stesso principio vale per il sistema di aggancio Isofix, previsto obbligatoriamente dalla nuova normativa ma non ancora obbligatorio, pertanto non è richiesto di cambiare l’auto in caso ne sia sprovvista. Quando la direttiva ECE R44 sarà definitivamente superata dalla ECE R129 (detta anche iSize) sarà invece obbligatorio l’uso del seggiolino auto rivolto in senso contrario a quello di marcia fino a 15 mesi, con schienale fino a un’altezza di 1,25 metri e aggancio Isofix nei prodotti destinati a bambini di altezza entro 1,05 metri.

Per il momento le norme coesistono, quindi chi dispone di prodotti omologati secondo la precedente normativa (non più vendibili) può seguire le relative regole, tenendo comunque conto che l’aggiornamento è stato disposto con ulteriore prudenza e attenzione. Bisogna in ogni caso rispettare le regole di uso per ogni gruppo del seggiolino (da 0 a 3) anche in quanto al posizionamento in base alla normativa da cui deriva l’omologazione. Bisogna quindi scegliere il dispositivo corretto in base ad età, peso e altezza del minore, tenendo presente che è indispensabile un mezzo di ritenuta almeno fino ai 12 anni.

Con le nuove regole, si hanno i dispositivi:

  • fino ai 100 centimetri d’altezza, che includono i gruppi 0 e 1 (sotto i 18 kg di peso) della normativa precedente;
  • da 100 a 125 centimetri d’altezza, gruppi 2 e 3 della precedente normativa, tra 15 e 36 kg di peso.

La R129 impone, inoltre, il viaggio contrario al senso di marcia fino al compimento dei 15 mesi o il raggiungimento di 75 centimetri d’altezza, ammesso dalla R44 al raggiungimento dei 9 kg.

Cosa rischia chi non utilizza il seggiolino in auto

I rischi più gravi che minacciano chi non utilizza il seggiolino auto quando dovuto sono senza dubbio relativi a eventuali incidenti. Sulle strade urbane, considerate erroneamente più sicure, avvengono la maggior parte degli incidenti e spesso sono proprio i bambini a subirne le conseguenze.

Utilizzare il seggiolino auto nel modo opportuno permette infatti di ridurre il rischio di lesioni gravi almeno del 90%, quello di morte del 70% sotto l’anno di età e del 50% tra 1 e 4 anni, secondo le statistiche riportate dalla regione Lombardia.

Proprio in vista di queste gravi conseguenze, la legge prevede pesanti sanzioni per chi la infrange. Chi porta un bambino in auto senza il seggiolino rischia perciò una multa da 83 a 332 euro oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

In caso di recidiva nel corso di 2 anni è prevista anche come sanzione accessoria la sospensione della patente per un periodo che va da 15 giorni a 2 mesi. Lo stesso sistema di sanzioni è previsto anche per chi non utilizza un dispositivo anti-abbandono per i bambini di età inferiore a 4 anni.

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