Ricorsi col Fisco più veloci con il modello per aderire alla definizione agevolata. Ecco come funziona, quali sono i termini per l’invio della domanda e i vantaggi per i contribuenti.
Il Fisco ha pubblicato online il modello per la rottamazione dei ricorsi pendenti in Cassazione. Nell’ambito della riforma del processo tributario, l’articolo 5 della legge 130/2022 permette al contribuente di chiudere la lite in corso a condizioni di vantaggio.
Vediamo di seguito come funziona, quali sono i termini per l’invio della domanda di definizione agevolata e i vantaggi per i contribuenti.
Come funziona il processo tributario
Quando il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Per tutte le liti tributarie sono previsti due gradi di giudizio:
- in primo grado, davanti alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si presentano i ricorsi contro gli atti emessi dagli uffici delle Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti e dai concessionari della riscossione;
- in appello, davanti alla Commissione tributaria regionale per impugnare le sentenze delle CTP.
Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale, è possibile ricorrere per Cassazione.
Come funziona la definizione agevolata
La riforma del processo tributario offre la possibilità al contribuente, che non abbia perso in tutti i gradi di giudizio elencati prima, di chiudere il contenzioso a condizioni vantaggiose. Queste le situazioni previste dall’art. 5 legge 130/2022:
- nel caso di ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione di valore non superiore a 100mila euro per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, versando l’importo dovuto per la definizione pari al 5% del valore della controversia;
- nei ricorsi di valore non superiore a 50mila euro per le quali l’Agenzia sia soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, versando l’importo dovuto per la definizione pari al 20% del valore della controversia.
Modalità e termini per l’invio della domanda
La domanda di definizione agevolata deve essere presentata per ciascuna controversia entro il termine del 16 gennaio 2023, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle entrate, inviato tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che è parte nel giudizio di merito.
Alla richiesta occorre allegare la copia di un documento di identità valido del soggetti che ha proposto
l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) e la ricevuta del versamento effettuato tramite F24.
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione agevolata deve avvenire in un’unica soluzione tramite F24, utilizzando i codici tributo che l’Agenzia pubblicherà a breve.
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