Il Fis - Fondo di integrazione salariale - è attivo nei confronti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, ma a ben precise condizioni. Ecco una breve guida per far chiarezza sul tema.
Come è noto esistono strumenti chiamati ammortizzatori sociali, che costituiscono di fatto forme di sostegno al reddito dei lavoratori che patiscono una riduzione dell’orario di lavoro. Pensiamo ad es. al caso della crisi aziendale oppure alla perdita involontaria della propria occupazione. Ebbene in materia esiste la cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria) la quale dà luogo, in linea generale, al pagamento da parte dell’istituto di previdenza di una somma di denaro in favore dei dipendenti il cui datore di lavoro o azienda ha scelto di diminuire la retribuzione a causa di una riduzione - o una integrale sospensione - dell’attività di lavoro per una varietà di possibili cause.
Ma attenzione, perché forse non tutti sanno che esiste anche un differente ammortizzatore sociale molto utile, che prende il nome di Fis, sigla che sta per Fondo d’integrazione salariale. Fa capo all’Inps ed opera a favore dei datori di lavoro che occupano almeno un lavoratore subordinato appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali e a cui non si applica il meccanismo della cassa integrazione. Vediamone da vicino il funzionamento.
Fondo d’integrazione salariale (Fis) Inps: a cosa serve, quanto si paga e chi deve iscriversi
Fondo d’integrazione salariale Fis: che cos’è? Il contesto di riferimento
Abbiamo appena detto che il Fis - Fondo d’integrazione salariale è un ammortizzatore sociale, più in particolare si tratta di un Fondo gestito dall’Inps che tutela i dipendenti contro i casi di riduzione o sospensione dal lavoro - se l’azienda non può applicare l’altro e più noto ammortizzatore, che prende il nome di cassa integrazione guadagni.
Detto Fondo opera anche a favore di quei settori per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali. Per questo viene anche definito ’fondo residuale’ ed è applicato ad un settore ampio quale il terziario e i servizi. Il Fis inoltre ha autonomia nella gestione finanziaria e patrimoniale ed è senza personalità giuridica.
Interessante notare che le causali di sospensione o riduzione del lavoro sono quelle della cassa integrazione e perciò facciamo riferimento, tra le altre, alla crisi aziendale, alla riorganizzazione aziendale o alla crisi dovuta ad eventi improvvisi ed imprevisti. Ed è corretto affermare che in determinati casi il Fis opera allo scopo di impedire o ridurre i licenziamenti di personale.
In base ad alcuni aggiornamenti normativi, le regole del Fis - Fondo di integrazione salariale valgono nei confronti dei datori di lavoro che hanno almeno un dipendente. Pertanto non ci si deve iscrivere al Fondo, ma semplicemente le relative aziende e luoghi di lavoro saranno soggetti a questa disciplina di tutela dei lavoratori e potranno accedere alla prestazione denominata assegno di integrazione salariale, entro specifiche regole.
Assegno di integrazione salariale: che cos’è?
Se parliamo del Fis - Fondo di integrazione salariale, non possiamo non ricordare che ad esso è ricollegato l’assegno di integrazione salariale, ovvero la prestazione di sostegno economico erogata attraverso questo ammortizzatore sociale. Ebbene, il Fondo di integrazione salariale assicura il versamento al lavoratore subordinato di un assegno d’ammontare uguale all’integrazione salariale in rapporto alle causali di riduzione o sospensione dell’attività di lavoro - regolate dalla legge vigente in tema di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
In particolare:
- alle aziende e datori di lavoro che occupano in media fino a 15 lavoratori regolarmente assunti nel semestre anteriore, l’utilizzo dell’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie;
- alle aziende e datori di lavoro che occupano invece in media più di 15 dipendenti nel semestre o, al di là del numero dei lavoratori, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie.
Fino al 31 dicembre 2021 il Fis - Fondo di integrazione salariale versava due distinte prestazioni di natura assistenziale, vale a dire l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario, in base al requisito occupazionale. A partire dal primo gennaio dello scorso anno è stato abrogato l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario prende il nuovo nome di assegno di integrazione salariale, il quale varrà a favore dei datori di lavoro che occupano almeno un lavoratore in rapporto alle causali di cui alla normativa in campo di integrazioni salariali e per una durata diversificata - di cui tra poco diremo.
Come si può notare, dunque, le regole in tema di Fis - Fondo di integrazione salariale sono molto precise e ci permettono di capire qual è il campo di riferimento di questo specifico ammortizzatore sociale.
Durata massima
Lo abbiamo detto ma giova ribadirlo per chiarezza: in base alle più recenti novità normative, l’assegno di integrazione salariale vale a favore dei datori di lavoro che occupano almeno un lavoratore. Si tratta di un’estensione molto significativa. Non dimentichiamo poi che la relativa domanda per accedere alle prestazioni del Fis dev’essere fatta dal datore di lavoro e la durata massima del Fis è variabile. Infatti, le regole in tema di assegno di integrazione salariale prevedono precisi limiti di durata massima totale, eccoli di seguito:
- fino a 5 lavoratori assunti: 13 settimane in un biennio mobile;
- oltre 5 lavoratori assunti: 26 settimane in un biennio mobile.
Ricordiamo che per ’biennio mobile’, si deve intendere un lasso di tempo uguale a due anni che è quantificato a ritroso a cominciare dalla data di effettuazione della domanda della prestazione, da parte dell’azienda per ciascuna singola unità produttiva.
Ovviamente il Fondo opera a patto che la causa della contrazione dell’attività produttiva sia tra quelle indicate dalla legge e del tutto comprovabile. Non solo. Al momento della presentazione della domanda, vi deve essere una relazione tecnica da unire alla richiesta stessa, la quale deve includere serie di elementi obbligatori, ma che variano in base alla causale di intervento cui l’azienda fa riferimento per ottenere la prestazione del Fis.
Chi beneficia delle prestazioni coperte dal Fondo d’integrazione salariale Fis?
Se ci si chiede chi sono coloro che si avvalgono in concreto delle prestazioni comprese nel Fis, rispondiamo che i destinatari del Fondo di integrazione salariale sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente, tranne i dirigenti, che abbiano maturato un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva - per cui è richiesto l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale - uguale ad almeno 30 giorni alla data presentazione della domanda di concessione del trattamento all’Inps.
Ricordiamo anche, in linea generale, che sono destinatari e beneficiari del trattamento di integrazione in oggetto tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato. Sono inclusi anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
I contributi al Fis
Detto fondo fa capo all’Inps e per esso sussiste una specifica contribuzione di finanziamento. Infatti, a partire dal primo gennaio dello scorso anno, è dovuto al Fondo d’integrazione salariale - Fis, un contributo nei seguenti termini:
- entro i 5 dipendenti occupati, un contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, di cui 2 / 3 a carico del datore di lavoro e 1 / 3 a carico dei dipendenti;
- oltre i 5 dipendenti occupati, un contributo ordinario pari allo 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, di cui 2 / 3 a carico del datore di lavoro e 1 / 3 a carico dei lavoratori.
Inoltre, in ipotesi di utilizzo del Fondo è fissata una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro e corrispondente al 4% della retribuzione persa.
Misura e versamento della prestazione
La prestazione del Fis - Fondo d’integrazione salariale è versata direttamente in busta paga e l’importo della prestazione è pari all’80% dello stipendio che sarebbe spettato al dipendente per le ore di lavoro non effettuate, con il limite massimo delle ore previste dal contratto.
Facendo un rapido esempio pratico, se ad un lavoratore subordinato a tempo pieno del settore commercio, dopo una domanda di accesso al Fis, è ridotto l’orario lavorativo a 15 ore alla settimana, il Fondo Fis opererà ad integrazione delle 40 ore alla settimana di cui al relativo Ccnl. Vero è anche che sussiste un massimale di erogazione della prestazione in esame, annualmente fissato e rivalutato dall’Inps.
Veniamo ora ad un altro punto molto importante. L’erogazione delle prestazioni comprese nel Fondo di integrazione salariale Fis è compiuta dal datore di lavoro ai lavoratori aventi diritto, e ciò in busta paga. Se il versamento delle prestazioni in favore dei lavoratori è ad opera di quest’ultimo, l’ammontare delle prestazioni è però rimborsato dall’istituto di previdenza al datore di lavoro o conguagliato da questo in base alle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni versate.
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