Fondo perduto non spettante: i casi in cui non si paga la sanzione

Rosaria Imparato

09/09/2021

Non sempre, in caso di restituzione del fondo perduto non spettante, si deve pagare la sanzione: vediamo quali sono questi casi.

Fondo perduto non spettante: i casi in cui non si paga la sanzione

Quali sono i casi in cui il contribuente non deve pagare la sanzione quando restituisce le somme percepite in caso di contributo a fondo perduto non spettante?

La prima soluzione è quella di presentare un’istanza di rinuncia rispettando determinate tempistiche, ma non è l’unico modo per evitare di pagare le sanzioni. A chiarire la situazione ci pensa l’Agenzia delle Entrate, che risponde a un quesito posto da un istante con l’interpello n. 581 dell’8 settembre.

Il caso dell’istante è particolare, ma potrebbe non essere l’unico contribuente a trovarsi in una simile situazione, poiché l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti utili lasciando trascorrere un ampio periodo di tempo.

Fondo perduto non spettante: ecco quando non si paga la sanzione

Si possono non pagare le sanzioni in caso di fondo perduto non spettante ma chiesto rispettando la procedura. Interviene, infatti, lo Statuto del Contribuente. Facciamo un passo indietro per spiegare la situazione.

L’istante ha presentato domanda per il fondo perduto del decreto Sostegni bis lo scorso 21 aprile, poiché in possesso dei requisiti richiesti, seguendo correttamente la procedura. La somma è stata accreditata il 27 aprile.

Il 14 maggio però sono cambiate le carte in tavola con la pubblicazione della circolare n. 5 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel documento l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dei beni d’impresa non va contato nella determinazione del fatturato 2019, cosa che invece l’istante aveva fatto.

In pratica quindi nel momento in cui l’istante ha fatto richiesta del fondo perduto aveva tutti i requisiti in regola, ma con la pubblicazione della suddetta circolare, i relativi chiarimenti hanno reso i contributi non spettanti. L’istante quindi vuole restituire le somme percepite con gli interessi, ma senza pagare le sanzioni.

Nella risposta all’interpello n. 581 dell’8 settembre l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 10 dello Statuto del contribuente, i cui primi due commi stabiliscono quanto segue:

“1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora gli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa.”

Risposta AdE all’interpello n. 581 - 8 settembre 2021
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Indebita percezione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

L’istante quindi non deve pagare le sanzioni nel momento della restituzione del contributo, anche se l’Amministrazione Finanziaria specifica che la situazione cambierebbe se a seguito di controlli dovessero emergere discrepanze o “fatti idonei a modificare lo scenario sopra descritto”.

Restituzione fondo perduto senza sanzioni con l’istanza di rinuncia: le tempistiche

Come anticipato, c’è anche un altro caso in cui il contribuente non deve pagare le sanzioni quando restituisce il fondo perduto non spettante: l’ago della bilancia è costituito dalla tempistica entro cui si inoltra l’istanza di rinuncia.

Come spiega la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, le conseguenze per il contribuente dipendono dal momento di presentazione del documento:

  • se l’istanza di rinuncia viene consegnata prima dell’erogazione del contributo, allora non vengono applicate le sanzioni;
  • se viene presentata dopo l’assegnazione del contributo è consentita la regolarizzazione spontanea, quindi bisogna restituire il finanziamento indebitamente ricevuto, maggiorato di interessi e sanzioni. In questo caso si applica il ravvedimento operoso.

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