Le fotografie non sono tutte uguali: a seconda della categoria sotto cui ricadono possono essere artistiche o semplici, avendo diritti diversi.
Tra le diverse tipologie di opere protette dal diritto d’autore è presente anche la fotografia artistica che, nel momento della sua creazione, si vede riconosciuti sia i diritti patrimoniali sia quelli morali previsti per tutte le opere d’ingegno. Nel momento in cui uno scatto rispetta le caratteristiche dell’opera fotografica: valore artistico e carattere creativo, questo rientra tra i diversi prodotti tutelati dal diritto d’autore.
Tuttavia non tutte le fotografie sono in possesso delle caratteristiche necessarie e sono infatti classificate come «fotografie semplici». In questo caso, pur non potendo beneficiare degli stessi diritti previsti per le altre foto, l’autore si vedrà comunque riconosciuti alcuni privilegi, principalmente relativi allo sfruttamento economico del prodotto in questione.
Il diritto d’autore e i diritti delle foto
Il diritto d’autore in Italia viene riconosciuto automaticamente nel momento in cui viene creata un’opera che rientra in quelle protette dal diritto. Non è quindi necessario registrare il proprio lavoro su alcuna piattaforma, anche se può essere consigliato, e protegge il prodotto artistico sia che venga pubblicato in digitale, sia attraverso supporti analogici.
Comprende due serie di diritti diversi: quelli patrimoniali, riguardanti lo sfruttamento economico della creazione, e quelli morali, relativi al legame tra autore e creazione. Le fotografie artistiche, come molte altre tipologie di creazioni, rientrano tra le realtà protette dal diritto d’autore.
Tuttavia, non tutte le foto hanno le caratteristiche necessarie per essere considerate artistiche. Vengono quindi suddivise in:
- fotografie artistiche, in possesso quindi di carattere creativo, protette dal diritto d’autore, sia che siano create in formato digitale, sia analogiche;
- fotografie semplici, alle quali sono riconosciuti alcuni diritti, in particolare relativi alla parte di utilizzazione economica, sia che siano digitali, sia analogiche.
In entrambi i casi, generalmente, non si può utilizzare una foto senza il permesso dell’autore e quindi l’eventuale pagamento di un compenso allo stesso o al proprietario dell’immagine.
Cosa rende una fotografie artistica
Il problema maggiore che si può riscontrare nel momento in cui si vuole utilizzare una foto di terzi, o si desidera capire in che modo i propri lavori vengono salvaguardati, è proprio distinguere tra le due categorie: cosa rende una fotografia “artistica”?
Il concetto di “artisticità” di un lavoro è complesso e relativo alla persona a cui si fa riferimento. In generale, però, esistono comunque alcune caratteristiche e indicazioni per poter riconoscere una fotografia artistica, e quindi protetta dal diritto d’autore.
Prima di tutto, bisogna tenere conto del fatto che il carattere “artistico” di un lavoro non riguarda l’abilità del suo creatore. È inteso come una manifestazione dell’espressione della persona e non come uno sfoggio di pura tecnica; la foto deve avere caratteristica di originalità, essendo quindi “risultato di un’attività dell’ingegno umano”. Deve essere un risultato personale, che riveli la personalità dell’autore; la seconda caratteristica richiesta è quella della novità, ossia la presenza di “novità di elementi essenziali e caratterizzanti”. Questi elementi devono essere tali da poter distinguere l’opera delle precedenti, raggiungendo così una determinata soglia di espressività.
Diritti delle fotografie semplici
Le fotografie semplici, sono quelle immagini che rappresentano persone, aspetti, elementi, o fatti naturali o sociali. Vengono incluse anche le foto di opere d’arte di terzi, così come i fotogrammi dei film. Ci si riferisce quindi a quelle foto che vengono considerate prive di carattere creativo.
Essendo possibile fare foto di diverse tipologie, è quindi nata la necessità di utilizzare discipline diverse per salvaguardare i diritti correlati. Infatti, se è vero che è difficile stabilire se una fotografia sia dotata o meno di carattere creativo, nel momento in cui uno scatto non viene considerato artistico, questo non potrà usufruire del diritto d’autore, ma necessita comunque di protezione.
È quindi previsto che vengano riconosciuti in capo all’autore i seguiti diritti:
- diritto esclusivo di riproduzione;
- quello esclusivo di diffusione e spaccio.
Questi diritti, comunque, possono variare nei casi di ritratti e quando vengono rappresentate all’interno della foto opere di terzi protette dal diritto d’autore.
Nel caso in cui le foto venissero prodotte durante l’adempimento di un contratto, i diritti in questione saranno del mandante del contratto stesso. C’è anche da sottolineare che, generalmente, questo stesso principio viene applicato quando le foto rappresentano oggetti di proprietà del committente, a patto che il fotografo riceva il compenso dovuto.
Nel momento in cui si cede il negativo delle immagini vengono ceduti i diritti in questione, salvo patto contrario. Al fotografo spetta sempre un equo compenso, ed è previsto che vengano inserite, nel momento della riproduzione, le seguenti informazioni: il nome del fotografo o dello studio, l’anno di produzione, nel caso in cui fosse fotografata un’opera d’arte, il nome dell’autore di questa.
La mancanza di queste informazioni comunque, a meno che non venga provata la malafede dell’utilizzatore, non prevede che la riproduzione venga considerata abusiva.
Scadenza dei diritti
Essendo due tipologie di prodotti differenti, anche la discendenza dei diritti patrimoniali annessi a queste fotografie è diversa.
- perché i diritti patrimoniali d’autore relativi a una foto artistica scadano, devono passare 70 anni dalla morte dell’autore. I diritti morali sono sempre presenti;
- per quel che riguarda le foto semplici, invece, i diritti a essa legati hanno una durata di 20 anni a partire dal momento dello scatto.
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Se alcune foto sono chiaramente non artistiche, tuttavia, non è detto che questa differenza sia sempre chiara, e, per esempio, nel caso in cui si volessero utilizzare opere di terzi ormai libere dai diritti patrimoniali, è consigliabile informarsi preventivamente, senza dare per scontato che ricada in una categoria piuttosto che un’altra.
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