Fringe benefit, arriva la carta prepagata per i dipendenti

Nadia Pascale

16 Gennaio 2025 - 14:29

I Fringe benefit possono essere erogati ai dipendenti con carta di debito o carta prepagata? La risposta direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Fringe benefit, arriva la carta prepagata per i dipendenti

I fringe benefit possono essere caricati in modo cumulativo su una carta prepagata utilizzabile solo dal dipendente? A fornire delucidazioni in merito è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello n°5 del 15 gennaio 2025. Ecco come fruire di questa particolare agevolazione.

L’articolo 51 del Tuir fissa il principio della onnicomprensività del reddito. Precisa poi che vi possono essere somme che sfuggono dal calcolo del reddito stesso, si tratta quindi di somme che non sono sottoposte a tassazione. L’articolo 51 al comma 3 esclude in modo specifico dal reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non superiore a 258,23 euro, superata tale sopglia le somme erogate dai datori di lavoro concorrono, invece, interamente a formare il reddito.

Si tratta appunto dei fringe benefit. Si ricorda che la legge di Bilancio 2024 ha innalzato il limite a 1.000 euro e a 2.000 euro in caso di fringe benefit erogati in favore di lavoratori con figli. Si ricorda, infine, il comma 3-bis che stabilisce che l’erogazione dei fringe benefit può avvenire anche attraverso documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

I fringe benefit possono essere erogati anche cumulativamente attraverso una carta prepagata? A rispondere a questa domanda è l’Agenzia delle Entrate.

Fringe benefit con carta prepagata per i dipendenti: caratteristiche

Fatta la doverosa premessa, vediamo se i fringe benefit possono essere erogati attraverso una carta prepagata ed essere comunque detassati.

Un datore di lavoro chiede all’Agenzia, attraverso istanza di interpello, se i benefici fiscali, cioè la detassazione dei fringe benefit, sono riconosciuti anche nel caso in cui gli stessi siano erogati attraverso un provider, che offre soluzioni informatiche e digitali. Ai fini dell’erogazione del servizio, il provider provvederebbe all’attivazione di un sistema informatico per la predisposizione e la gestione del piano di welfare con assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa.
Praticamente si tratta di somme depositate su una carta prepagata da utilizzare per acquisti presso specifici fornitori.

La carta che il datore di lavoro vorrebbe riconoscere avrebbe comunque specifici limiti. Si tratterebbe di una carta non convertibile in denaro attraverso prelievo o versamento di contante. La carta sarebbe, inoltre, nominativa, ossia utilizzabile unicamente dal dipendente, titolare della stessa, tramite un PIN personale o riconoscimento biometrico; la stessa sarebbe non cedibile a terzi o commercializzabile.

Agenzia delle Entrate, ecco quando i fringe benefit sono detassati anche se erogati su carta

L’Agenzia delle Entrate a questo proposito ricorda che

i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite previsto.

Proprio in virtù di tale regola, l’Agenzia ritiene di poter riconoscere le agevolazioni fiscali relative ai fringe benefit anche se si tratta di somme cumulativamente erogate attraverso una carta prepagata. Il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, a una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ’’carrello della spesa’’.

Nel caso di specie, tenuto conto dei vincoli di spesa e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori, preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell’Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 51 del Tuir.

Ne consegue che l’istante su tali somme non è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto in qualità di sostituto di imposta ed è possibile quindi la detassazione nei limiti previsti dall’articolo 51 del Tuir.

Interpello AdE 5 del 2025
Interpello fringe benefit in carta prepagata

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