Vendere la casa di famiglia, ecco quando è possibile farlo senza il consenso dei figli e cosa può cambiare a seconda dei casi.
Non sempre i genitori possono vendere la casa senza il consenso dei figli. Il diritto di proprietà è uno dei più estesi del nostro ordinamento e consente ai titolari di disporre molto liberamente dei propri beni, comprese le possibilità di trarne profitto o trasferirli ad altri. Considerando poi che sono di norma i genitori a dover prendere le decisioni per conto dei figli, almeno per un certo periodo di tempo, si può pensare che possano gestire i beni familiari in completa autonomia.
In realtà non sempre è così, infatti ci sono alcune situazioni che possono comportare dei diversi passaggi nella vendita. Bisogna innanzitutto considerare l’età dei figli e l’intestazione dell’immobile ma anche l’eventuale presenza di un fondo patrimoniale. Ecco quando i genitori possono vendere casa senza il consenso dei figli e cosa cambia negli altri casi.
I genitori possono vendere casa senza il consenso dei figli?
I genitori possono vendere casa senza il consenso dei figli soltanto quando l’immobile è intestato ai soli coniugi e non è inserito in un fondo patrimoniale. Questo non significa che la vendita dell’immobile sia impossibile diversamente, ma semplicemente che ci sono ulteriori passaggi da compiere prima di concludere legittimamente la compravendita.
Casa intestata ai figli minorenni
Quando la casa familiare è intestata ai figli minorenni la vendita non è necessariamente vietata, ma deve realizzare un interesse dei minori stessi. Sia che i genitori siano comproprietari dell’immobile, sia che i minori siano proprietari esclusivi, essendo la vendita un atto di straordinaria amministrazione è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare.
Oltre al consenso di tutti gli intestatari maggiorenni, infatti, quando l’immobile è intestato a dei minori è necessario che gli atti straordinari siano valutati dal giudice tutelare, che esamina le necessità e l’utilità per tutelare il minore.
L’autorizzazione deve essere motivata e richiesta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore o, per quanto riguarda l’eredità non ancora entrata in suo possesso, al giudice competente nel luogo di apertura della successione.
Casa intestata ai figli maggiorenni
Non serve, invece, l’autorizzazione del giudice quando la casa è intestata ai figli maggiorenni, a meno che non siano interdetti o inabilitati. In questo caso valgono le regole generali per cui è necessario il consenso di tutti i proprietari per la vendita dell’immobile.
I genitori non possono opporsi al diniego del figlio ma, se comproprietari, possono agire in giudizio per la divisione.
Casa inserita nel fondo patrimoniale
Anche nel caso in cui l’immobile sia stato inserito nel fondo patrimoniale è necessaria l’autorizzazione del giudice per venderlo, ma soltanto in mancanza di una specifica clausola nel contratto di costituzione non deroghi quest’obbligo.
Essendo il fondo destinato ai bisogni familiari è necessario, infatti, il consenso di tutti per gli atti di straordinaria amministrazione. Così, come visto per l’intestazione, se i figli sono minorenni la vendita deve essere approvata dal giudice, tenendo conto della sua utilità. Altrimenti, i figli maggiorenni possono esprimere – o meno – il consenso in autonomia, purché facciano ancora parte del nucleo familiare, così come stabilito dalla Cassazione.
La donazione della casa familiare
Infine, quando i genitori intendono donare un’abitazione in proprietà o donare i proventi della vendita devono tenere conto della quota ereditaria di legittima spettante ai figli. Questi ultimi sono infatti legittimati a esercitare un’azione legale contro i donatari per ottenere il reintegro della quota loro spettante sull’eredità. I figli, però, non possono comunque opporsi alla vendita o chiedere alcunché fintanto che i genitori sono in vita.
In ogni caso, anche un’eventuale azione ereditaria è possibile soltanto se le quote di legittima sono state violate e limitatamente alla misura in cui è avvenuta la riduzione. È quindi bene sapere che un’eventuale rinuncia all’azione di legittima sottoscritta quando i genitori sono in vita non ha alcuna validità dal punto di vista legale.
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