Genitori separati, chi va a prendere il figlio a scuola?

Ilena D’Errico

26 Gennaio 2025 - 20:13

Come funziona l’uscita da scuola per i genitori separati? Ecco chi dovrebbe andare a prendere i figli a seconda dei casi.

Genitori separati, chi va a prendere il figlio a scuola?

Dopo una separazione per i genitori può risultare complesso organizzare la quotidianità con i figli, anche quando si è perfettamente in buoni rapporti. Naturalmente, se invece ci sono delle ostilità trovare un accordo è ancora più complicato, soprattutto nel primo periodo e con bambini piccoli. Uno degli elementi di incomprensione - e talvolta di lite - tra i genitori riguarda chi va a prendere il figlio a scuola. Questo argomento spesso genera dei problemi anche all’istituto scolastico, quando si trova nel bel mezzo della diatriba genitoriale senza poter di fatto prendere decisioni autonome.

La scuola deve infatti attenersi alla legge e ai provvedimenti giudiziali presenti, senza alcuna possibilità di scegliere discrezionalmente a quale genitore dare ragione. Così, l’armonia viene compromessa ancora più gravemente e proprio i figli ne patiscono le conseguenze dirette, assistendo a scene spiacevoli non di rado proprio all’uscita da scuola. Le cose peggiorano ulteriormente se all’uscita c’è un parente, un amico o (ancora peggio) il nuovo partner dell’altro genitore. Non perché ciò sia vietato o sconsigliato, ma semplicemente perché situazioni di questo tipo si dimostrano spesso motivi di discussioni.

Ciò non significa che tutti i genitori separati debbano affrontare un percorso così tortuoso. Quando le circostanze lo permettono ed entrambi si impegnano è del tutto possibile mantenere delle dinamiche serene e salubri nell’interesse dei figli. Anche in questi casi, comunque, è utile avere qualche linea guida per organizzarsi al meglio ed evitare malintesi.

Chi va a prendere il figlio a scuola tra i genitori separati?

Ogni dinamica familiare ha le sue particolarità, specialmente nelle fasi immediatamente successive a una separazione. Tendenzialmente, tuttavia, viene sempre concordato il tempo che i minori passano con l’uno e l’altro genitore. In alcuni casi il calendario è molto elastico e flessibile, altre volte più stringente. Nella maggior parte dei casi c’è un genitore collocatario con cui i minori vivono stabilmente, da cui consegue il diritto di visita dell’altro, ma la legge ammette anche il collocamento paritario (50% con un genitore e 50% con l’altro). Di regola, quindi, va a prendere il figlio a scuola chi dovrebbe tenerlo con sé in quel momento.

Supponiamo, per esempio, che i genitori abbiano concordato per la visita paterna a partire dalle 17:00 mentre il minore è collocato prevalentemente presso la madre. Se l’uscita da scuola è alle 16:00 sarà la madre ad andarlo a prendere, mentre alle 17:30 per esempio sarà direttamente il padre. Questo però non significa che i genitori non possano accordarsi diversamente in base alle proprie esigenze, anche di ordine pratico. Restando nell’esempio di prima, in caso di uscita da scuola alle 16:50 avrebbe senso che sia direttamente il padre a recarsi all’uscita da scuola, così come potrebbe andarlo a prendere alle 16:00 se la madre ha un altro impegno. La regola sempre valida è che in caso di accordo tra i genitori questo prevale su qualsiasi altra organizzazione o disposizione. Al contrario, in caso di disaccordo bisogna necessariamente seguire il calendario concordato o imposto dal giudice, compresi gli orari.

Attenzione, però, che ciò non si traduce in un automatico divieto per il genitore non previsto. Il padre può ben andare a prendere al figlio a scuola al di fuori del proprio diritto di visita, così come la madre può recarsi fuori da scuola e assolvere all’uscita da scuola nei pomeriggi in cui il figlio dovrebbe stare con il padre. Per un fattore puramente statistico ci si riferisce alla madre come genitore collocatario e si presume il diritto di visita paterno, ma le regole sono le medesime a parti invertite, come pure in caso di collocamento paritario.

Ciò che invece non è possibile fare, salvo cause di forza maggiore, è impedire al figlio di stare con il genitore previsto. Presentarsi all’uscita da scuola, salutarlo e fare qualche chiacchiera è molto diverso da portarlo con sé a casa per impedire il diritto di visita altrui. Ciò vale in assenza di un divieto specifico. Ovviamente non può andare a prendere il figlio a scuola chi è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, mentre in caso di affidamento esclusivo rafforzato è di norma necessaria l’autorizzazione dell’altro genitore. Ciò vale anche nei casi di affidamento esclusivo, fatto salvo il diritto di visita, salvo diverse indicazioni contenute nel provvedimento giudiziale.

Quanto alle deleghe per il ritiro di terzi, nei casi di affidamento congiunto entrambi i genitori possono nominare delle persone di fiducia, anche se molte scuole preferiscono avere il doppio consenso. Il genitore con affidamento esclusivo può sempre delegare in autonomia, fatto salvo il diritto dell’altro genitore di agire in giudizio se ritiene le decisioni pregiudizievoli per la vita dei figli minori.

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