Per i genitori separati può essere difficile organizzare le vacanze estive, soprattutto per capire quali sono gli obblighi di mantenimento. Ecco cosa prevede la legge.
Un dubbio comune per i genitori separati è quello relativo al mantenimento durante le vacanze estive. Questo perché quando i figli le trascorrono con il genitore non collocatario quest’ultimo provvede - presumibilmente - in modo diretto alle loro esigenze: alimentazione, vestiario, medicinali e così via. Molti genitori ritengono quindi di non dover corrispondere il mantenimento in questo periodo o perlomeno di poter versare un assegno ridotto.
D’altra parte, per le vacanze che i figli trascorrono con l’altro genitore potrebbe essere corrisposta una percentuale dedicata alla spesa straordinaria e anche in questo caso il genitore non collocatario ritiene di poter derogare all’impegno mensile, avendo già provveduto in parte alle esigenze di quel periodo.
Non sempre la questione è motivo di ostilità, talvolta sono proprio i genitori a mettersi d’accordo e ridurre momentaneamente il mantenimento, anche se questa non sarebbe la procedura corretta da seguire. Si ricorda, infatti, che l’assegno di mantenimento per i figli minori viene corrisposto al genitore collocatario ma attiene comunque all’interesse esclusivo della prole. Vediamo quindi cosa stabilisce la legge.
Bisogna pagare il mantenimento durante le vacanze estive?
Per i motivi, anche facilmente intuibili, sopracitati molti genitori ritengono di dover applicare una riduzione all’assegno di mantenimento durante le vacanze estive. In realtà, questo ragionamento non è corretto perché non considera in modo adeguato la vera finalità dell’assegno di mantenimento. Quest’ultimo serve a garantire ai figli che anche il genitore non collocatario provveda alle loro esigenze di vita, almeno fino alla maggiore età ed eventualmente anche dopo.
Il fatto che venga corrisposto su base mensile è una semplice questione pratica, che rende le cose più semplici per tutte le parti. Il genitore obbligato riesce a dilazionare la spesa e ai figli viene assicurato un sostentamento costante con conseguenze ridotte in caso di mancato pagamento e migliori possibilità d’azione. Un eventuale pignoramento, ad esempio, è più fattibile di solito con una piccola somma mensile.
Se non fosse per questo, l’assegno di mantenimento potrebbe benissimo essere calcolato in un versamento una tantum atto a coprire le spese attese. Di fatto, la stima viene effettuata dal giudice tenendo conto delle possibilità economiche del genitore e delle esigenze dei figli su base annuale, poi suddivisa nelle varie scadenze mensili.
L’assegno di mantenimento che il genitore è tenuto a pagare un certo mese, dunque, non attiene in modo specifico e pertinente alle spese necessarie per i figli nello stesso periodo. Si dovrebbe guardare all’adempimento come una rata di una certa somma unica dovuta alla prole, utilizzata poi a mano a mano per i suoi bisogni.
Il genitore presso cui i minori sono collocati in modo prevalente non corrisponde il mantenimento perché personalmente gestisce il denaro in modo da assicurare il sostentamento dei figli tutto l’anno. Per questo motivo, anche se il genitore non collocatario porta i figli in vacanza con sé deve comunque pagare l’assegno di mantenimento quel mese, posto che l’altro genitore è tenuto a utilizzarlo esclusivamente per i figli stessi.
Quanto alla seconda ipotesi, ossia le vacanze che i figli trascorrono con il genitore collocatario, il mantenimento deve comunque essere corrisposto, ma difficilmente l’altro genitore dovrà contribuire ulteriormente alla vacanza. Questo perché le ferie non vengono considerate delle spese straordinarie, a meno che attengano a specifiche esigenze dei minori del tutto impronosticabili. Anche in questa eventualità, peraltro assai remota, il mantenimento andrebbe comunque corrisposto.
I genitori possono mettersi d’accordo?
Alcune coppie di genitori riescono a gestire l’educazione dei figli in modo condiviso e cordiale, trovando di volta in volta gli accordi più congeniali per tutti. Contrariamente a quanto si pensa, non è raro che il genitore collocatario accetti di rinunciare al mantenimento perché l’altro porta con sé i figli durante le vacanze. Un atto apparentemente segno di educazione e sensibilità, che tuttavia non è lecito.
Il mantenimento dei figli è dei figli e di nessun altro, il genitore lo riceve semplicemente come tramite ma non può disporne come crede. Si è di fronte a un cosiddetto diritto indisponibile, su cui i genitori non possono prendere accordi diversi da quelli stabiliti in sede legale. L’interesse preminente è quello dei minori, quindi non è possibile nemmeno sostituire l’assegno con il provvedimento diretto (fare la spesa, comprare abiti e azioni di questo genere). Lo stesso genitore potrebbe cambiare idea e citare l’altro in giudizio, azione che spetta ai figli se sono maggiorenni.
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