Gratuito patrocinio: cos’è, chi può richiederlo e limiti di reddito aggiornati al 2024

Patrizia Del Pidio

21 Giugno 2024 - 12:48

Chi può utilizzare il gratuito patrocinio e non pagare l’avvocato? Vediamo i limiti di reddito previsti per il 2024.

Gratuito patrocinio: cos’è, chi può richiederlo e limiti di reddito aggiornati al 2024

Il gratuito patrocinio è un istituto che ha lo scopo di garantire una consulenza, un’assistenza e una difesa legale a tutti, anche a coloro che versano in una situazione economica che non gli permette di sostenere la spesa. Per richiederlo bisogna rispettare determinati requisiti di reddito (aggiornati in base all’indice dei prezzi al consumo Istat).

Per chi fruisce del gratuito patrocinio le spese del legale sono coperte dallo Stato.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa e consente pertanto ai non abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.

I requisiti e le regole che bisogna soddisfare sono molto precisi, soprattutto riguardo al reddito del richiedente. Nella soglia rientrano i redditi da lavoro dipendente o autonomo, i redditi dei componenti del nucleo familiare convivente, tranne alcune eccezioni che vedremo ed eventuali assegni di mantenimento o ammortizzatori sociali.

Approfondiamo in questa guida cosa c’è da sapere prima di richiedere il gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Reddito 2024 per il gratuito patrocinio

Le soglie di reddito minime per accedere al patrocinio a spese dello Stato sono aggiornate da un apposito decreto del Ministero della Giustizia. Quello che stabilisce le soglie di accesso per il 2024 è Decreto del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno scorso il quale stabilisce che possono accedere al gratuito patrocinio tutti coloro che hanno un reddito risultante dal’ultima dichiarazione pari o inferiore a 12.838,01 euro.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante.

In tal caso, ai sensi dell’articolo 92 del Testo unico spese di giustizia, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Tale importo è frutto dell’adeguamento biennale effettuato dall’Istat in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie e lavoratori, calcolato sul biennio precedente.

Quali redditi concorrono alla determinazione del limite

Ai fini del gratuito patrocinio a spese dello Stato rilevano tutte le tipologie di reddito, quindi quello per lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, di capitale, redditi fondiari e così via.

Sono compresi nel computo anche i redditi esenti dall’Irpef e quelli esclusi dalla base imponibile a fini fiscali.

Anche i redditi percepiti dai familiari conviventi rientrano nel calcolo, salvo il caso in cui il giudizio per cui si procede riguardi diritti personalissimi tutelati dalla privacy oppure in costanza di conflitto d’interessi con gli altri membri della famiglia (ad esempio in caso di divorzio giudiziale).

La capacità economica del richiedente va intesa in senso ampio, per questo rilevano nel calcolo del reddito anche l’importo dell’assegno di mantenimento e divorzile e il sostegni economici da parte dello Stato.

Cos’è il gratuito patrocinio

Grazie al gratuito patrocinio i cittadini con difficoltà economiche che devono affrontare un giudizio possono ottenere un avvocato a spese dello Stato.

L’istituto è previsto dal D.P.R. n°115 del 2002 secondo il quale:

  • un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo penale qualora sia indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che vuole costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
  • un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo civile, amministrativo, contabile o tributario, qualora le sua ragioni non risultino manifestamente infondate.

Chi ne ha diritto

Come sancito dal D.P.R. n. 115 del 2002, possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato coloro che rispettino i seguenti requisiti:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri con regolare permesso di soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica.

Potrà quindi essere ammesso al gratuito patrocinio chi rispetta i requisiti presenti sopra e ha percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 12.838,01 euro.

Tuttavia, esistono anche alcuni reati per cui non è mai possibile accedere al gratuito patrocinio, nonostante le condizioni reddituali: si tratta di delitti legati all’evasione fiscale oppure alla criminalità organizzata, qualora un soggetto sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.

Sono difatti esclusi coloro che hanno una condanna definitiva per:

  • associazione di stampo mafioso;
  • le associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
  • produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gratuito patrocinio per le vittime di alcuni reati

Il limite reddituale stabilito per legge non si applica nel caso dei reati sessuali, ad esempio stalking, violenza sessuale e adescamento di minori. Le vittime di questi reati possono accedere al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito.

Occorre segnalare difatti che, secondo l’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002, sono presenti alcuni casi per cui i limiti di reddito non operano ed è quindi possibile per le vittime di determinati reati avere il patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi. Nello specifico essi sono:

  • Art. 572 codice penale – Maltrattamenti contro familiari o conviventi;
  • Art. 583 bis codice penale - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
  • Art 609 bis codice penale – Violenza sessuale;
  • Art. 609 quater codice penale – Atti sessuali con minorenne;
  • Art. 609 octies codice penale Violenza sessuale di gruppo;
  • Art. 612 bis codice penale – Atti persecutori;
  • Art. 600 codice penale – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
  • Art. 600 bis codice penale – Prostituzione minorile;
  • Art. 600 ter codice penale – Pornografia minorile;
  • Art. 600 quinquies codice penale – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
  • Art. 601 codice penale – Tratta di persone;
  • Art. 602 codice penale – Acquisto e alienazione di schiavi;
  • Art. 609 quinquies codice penale – Corruzione di minorenne;
  • Art. 609 undecies codice penale– Adescamento di minorenni.

In sostanza esistono casi in cui si può essere assistiti in gratuito patrocinio, ossia a spese dello Stato, pur avendo un reddito che supera il limite indicato dalla norma.

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