La guardia medica può rifiutarsi di visitare a domicilio? Ecco cosa prevede la legge, quando sussiste l’obbligo, cosa rischia il medico che non lo rispetta e quando la visita è facoltativa.
La guardia medica, che in realtà ora prende il nome di servizio di continuità assistenziale, serve appunto ad assicurare ai cittadini l’assistenza medica negli orari di chiusura degli ambulatori. Il servizio riguarda le prestazioni non differibili, ovvero che non possono aspettare, ma che non necessitano di cure o esami troppo approfonditi. In questo modo il paziente può ottenere un’assistenza di qualità elevata, senza gravare sul pronto soccorso ospedaliero quando non necessario.
I servizi di guardia medica sono attivi sul territorio nazionale in orario notturno, oltre che nei giorni festivi e prefestivi, per sopperire l’inattività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta nei casi di bisogno che non possono aspettare. In questo modo si costituisce anche una sorta di filtro rispetto al pronto soccorso, cosicché chi ha particolari urgenze può essere indirizzato all’ospedale, mentre gli altri riceveranno l’assistenza necessaria.
L’attività dei medici del servizio di continuità assistenziale include:
- la prescrizione di farmaci per terapie non differibili;
- il rilascio del certificato di malattia urgente per periodi inferiori a 3 giorni;
- la proposta dell ricovero ospedaliero;
- la collaborazione con il medico di famiglia per l’assistenza nei giorni di chiusura dell’ambulatorio;
- l’esecuzione di visite domiciliari.
Ed è proprio su questo punto che i cittadini mostrano alcune perplessità. Senza dubbio c’è chi non è molto aperto alla comprensione del servizio e dei casi per cui è riservato, si sa che quando si tratta di salute è facile lasciarsi prendere dalle preoccupazioni e così l’assistenza dei medici viene ingiustamente catalogata come insufficiente. D’altra parte, confermano le sentenze, capita anche che lo stato di salute del paziente venga sottovalutato, con il rischio peraltro di commettere un reato.
La guardia medica può rifiutarsi di visitare a domicilio?
Tra le competenze del servizio di continuità assistenziale c’è anche la visita al domicilio dei pazienti che lo necessitano, ma non si tratta di un obbligo assoluto. La guardia medica non è obbligata a venire a casa se lo ritiene superfluo, ma deve compiere una valutazione il più accurata possibile. La questione è stata più volte affrontata nelle aule di tribunale e spesso anche dalla Corte di Cassazione. Quest’ultima ha delineato con notevole precisione quali sono i doveri dei medici di guardia notturna e festiva, dovendosi pronunciare su casi molto diversi tra loro.
Come anticipato, ci sono diverse sentenze che giudicano del tutto legittimo l’operato del medico che si è rifiutato di visitare il paziente a domicilio, altre che prevedono addirittura ipotesi di reato. Su un tema così delicato, in cui c’è in gioco la professionalità medica e la salute dei cittadini, non c’è certo un dibattito o un orientamento giurisprudenziale discordante. Semplicemente, tutto dipende dalle particolari circostanze e non c’è sempre l’obbligo di visitare il paziente a casa.
Riassumendo le numerose sentenze della Cassazione si possono individuare alcune linee guida essenziali, utili ai medici ma soprattutto alla comprensione dei pazienti. In particolare, la guardia medica conserva la discrezionalità tecnico-scientifica per decidere quali interventi sono necessari al paziente, non necessariamente rispondendo alle richieste di quest’ultimo. Insomma, i giudici hanno dovuto ribadire che sebbene i pazienti possano avanzare richieste e preferenze sono i medici a dover decidere cosa è meglio fare.
In linea generale, la guardia medica non è comunque obbligata alla visita a domicilio se il colloquio telefonico consente di fare una diagnosi e prescrivere una terapia farmacologica. Così come non c’è obbligo quando i sintomi manifestati dal paziente non manifestano apprezzabili segni di gravità. Nelle situazioni di urgenza, invece, il medico ha il dovere di intervenire e non è sufficiente indicare al paziente di recarsi al pronto soccorso.
La guardia medica che sospetta una particolare gravità delle condizioni del paziente ma non lo visita rischia infatti di macchiarsi del reato di rifiuto di atti d’ufficio, punito dall’articolo 328 del Codice penale con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Ci sarebbero poi da considerare i provvedimenti disciplinari specifici del settore, nonché le eventuali conseguenze dell’omessa visita. In ogni caso, l’obbligo sussiste soltanto quando il paziente riferisce una situazione di allarme con una sintomatologia grave o ha condizioni di salute critiche. È quindi essenziale comunicare con chiarezza e completezza i propri sintomi o quelli di un familiare per ricevere l’assistenza adeguata.
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