Il dipendente pubblico può svolgere l’attività di amministratore di condominio?

Claudio Garau

14 Dicembre 2022 - 13:21

Le funzioni di dipendente pubblico sono compatibili con quelle di amministratore di condominio, ovvero con un’attività esercitata come ’secondo lavoro’ ? Facciamo chiarezza in proposito.

Il dipendente pubblico può svolgere l’attività di amministratore di condominio?

Tuttora il posto da dipendente pubblico è ambito da non poche persone. Esso infatti comporta una effettiva stabilità lavorativa nel corso del tempo, a patto di superare la selezione o concorso pubblico che consente di conquistare un contratto di lavoro presso la PA.

Ebbene, come già per il lavoro privato, non sono rari i casi di coloro che, pur avendo un’occupazione fissa e protetta da una serie di diritti, sono interessati ad ’arrotondare’ lo stipendio, rendendo il proprio reddito mensile più corposo grazie ad una seconda attività. C’è ad esempio chi pensa al lavoro di amministratore di condominio, perché magari ha una formazione che gli può permettere di svolgere efficacemente questa attività ed ha doti comunicative utili ad interagire con più persone allo stesso tempo, come nelle circostanze di qualche vivace assemblea condominiale. Come è ben noto, il lavoro di amministratore è assai articolato e attiene alla gestione dello stabile e all’esecuzione delle delibere assembleari. Le competenze in gioco vanno dalla manutenzione ordinaria alle funzioni di gestione del caseggiato, senza dimenticare gli adempimenti fiscali e tributari.

Il punto è però il seguente: può un dipendente pubblico svolgere anche l’attività di amministratore di condominio? Ovvero può farlo nelle ore in cui non è già impegnato con il lavoro presso la PA? Ne parleremo di seguito nel corso di questo articolo, e vedremo che la risposta non è così scontata. I dettagli.

Chi è il dipendente pubblico in breve

Al fine di fare chiarezza sul contesto di riferimento, vediamo anzitutto in sintesi quando un lavoratore può essere definito dipendente pubblico. Ebbene quest’ultimo altro non è che la persona che lavora presso gli uffici di una pubblica amministrazione - sostanzialmente ci riferiamo dunque a quei soggetti attivi presso ministeri, enti comunali, provinciali e regionali o altre amministrazioni locali a carattere pubblico. La via per conseguire un posto presso i relativi uffici è quella del concorso pubblico.

Peculiarità dell’essere un dipendente pubblico è il poter contare - molto spesso - sulle garanzie di un contratto a tempo indeterminato. Non bisogna poi dimenticare che l’ente pubblico, a differenza di una qualsiasi azienda o realtà imprenditoriale privata, non è soggetto a fallimento. In termini pratici, questo è un vantaggio non indifferente per il dipendente pubblico, il quale non correrà il pericolo di perdere il posto fino al pensionamento. Anche le possibilità di essere licenziati sono oggettivamente ridotte rispetto al lavoro in ambito privato.

Non solo. Un dipendente pubblico può accedere ad una serie di agevolazioni come ad es. la possibilità di andare in aspettativa ed assentarsi dunque dall’ufficio, l’accesso a borse di studio, o ancora gli straordinari pagati. Senza dimenticare il meccanismo della cessione del quinto dipendenti pubblici, vale a dire un prestito assai conveniente e che sta riscuotendo un effettivo successo nella categoria.

Insomma, considerato in estrema sintesi chi è il dipendente pubblico, può suonare in qualche modo inatteso il fatto che questo lavoratore voglia anche svolgere un lavoro delicato, impegnativo e ad alto contenuto di responsabilità come quello dell’amministratore condominiale. Ma i casi pratici non mancano e dunque è opportuno parlarne.

Dipendente pubblico e amministratore di condominio al contempo: si può?

La cosa in verità non deve sorprendere: non è rarissimo che un dipendente pubblico svolga anche l’attività di amministratore condominiale, ovviamente nelle ore in cui non è già impegnato per contratto presso la PA. Si tratta insomma di un ’secondo lavoro’ che viene esercitato non soltanto da dipendenti del settore privato o da liberi professionisti, ma anche da dipendenti della pubblica amministrazione.

Ciò che però vogliamo chiarire subito è quanto segue: al di là della preparazione tecnica, richiesta ad un amministratore condominiale competente e quindi a prescindere dall’effettiva dedizione ed impegno nello svolgere questa professione, il lavoratore della PA non può essere amministratore di condominio senza l’autorizzazione del datore di lavoro.

Le regole che si applicano a questa doppia attività lavorativa sono precise: in ipotesi svolgimento di tale secondo lavoro, senza la previa autorizzazione della pubblica amministrazione da cui dipende, il dipendente pubblico sarà obbligato a versare alla stessa PA i compensi incassati per aver lavorato come amministratore. In buona sostanza, il datore di lavoro pubblico deve essere informato tempestivamente della volontà del suo dipendente, per poi - eventualmente - dare il consenso allo svolgimento delle funzioni dell’amministratore di condominio, ulteriori rispetto ai compiti e doveri d’ufficio. Di riferimento sono infatti i principi di buon andamento della PA e di esclusività della prestazione del lavoratore del pubblico impiego, di cui si trova traccia in Costituzione.

Tra le varie regole vigenti, che indicano il passaggio fondamentale dell’autorizzazione, vi è l’art. 1, comma 60 della legge n. 662/96, che, tranne per i rapporti di lavoro a tempo parziale, per tutti gli altri rapporti di lavoro presso la PA dispone che “al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa”.

Serve l’autorizzazione anche per l’attività saltuaria o occasionale?

L’obbligo di autorizzazione da parte della PA di appartenenza vale anche per l’impiegato pubblico che voglia svolgere le funzioni di amministratore condominiale in modo occasionale o saltuario, e dunque con un’attività non continuativa nel corso del tempo.

Anzi a sostegno di quanto appena ricordato vi sono vari provvedimenti dei giudici, che hanno affrontato controversie tra dipendenti pubblici - amministratori condominiali e PA di appartenenza. Pensiamo ad es. alla nota sentenza n. 10599 del 2019, emessa dal TAR Lazio: in essa si può leggere che anche natura occasionale e saltuaria dell’attività esercitata senza il previo ok del datore di lavoro pubblico, implica che il trasgressore sia obbligato a versare allo stesso quanto incassato per l’amministrazione di uno stabile.

Se queste sono le regole vigenti, per il dipendente pubblico adottare difese o giustificazioni legate al fatto che, pur con il doppio lavoro, non vi sono stati rallentamenti o ripercussioni sull’attività presso la PA o al dato per cui i compensi incassati sarebbero stati di importo ridotto e riferibili alla sola copertura dei costi sostenuti, si rivela comunque inutile. Ed infatti in sentenze come quella appena richiamata, i giudici hanno dato ragione alla PA.

Non solo. Se questo è il contesto, si può ben comprendere che l’amministratore condominiale - dipendente pubblico potrà essere altresì bersaglio di provvedimenti disciplinari e sanzioni le quali, sulla scorta della gravità della condotta e della valutazione fatta di volta in volta dall’ente pubblico, potrebbero comportare anche il licenziamento.

La sola eccezione alla regola della autorizzazione è il lavoro part time

Infine rimarchiamo che c’è però un caso in cui non serve al dipendente pubblico il previo ok della PA, al fine di poter lavorare come amministratore - senza incappare in conseguenze come la consegna dei compensi o provvedimenti disciplinari. Lo abbiamo peraltro accennato sopra e si tratta del lavoro nella PA con contratto a tempo parziale.

Infatti, in caso di impegno orario ridotto rispetto ai lavoratori a tempo pieno dello stesso ente, è escluso il dovere di preventiva autorizzazione da parte della PA di appartenenza, tranne il caso in cui detto obbligo sia previsto da regole di legge ad hoc. Ebbene, per quanto qui ci riguarda, non si tratta dell’ipotesi della seconda attività di amministratore di condominio, e - conseguentemente - non vi sono divieti nei suoi confronti: il dipendente pubblico in regime di part time potrà amministrare un caseggiato senza dover prima informare il suo datore di lavoro e non rischierà di dover consegnare i compensi.

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