Incentivi per l’assunzione dei lavoratori con disabilità: come funzionano e a chi spettano

Paolo Ballanti

9 Agosto 2022 - 10:57

Gli incentivi per l’assunzione dei disabili hanno lo scopo di favorire l’occupazione riducendo i costi a carico delle aziende. Ecco come ottenerli e a quali condizioni

Incentivi per l’assunzione dei lavoratori con disabilità: come funzionano e a chi spettano

Gli sgravi contributivi agiscono principalmente per ridurre i costi a carico delle aziende, a fronte dell’assunzione di determinate categorie di lavoratori.

Lo scopo è quello di incentivare l’occupazione di soggetti altrimenti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

Accanto ai noti sgravi per l’assunzione di giovani, beneficiari dell’indennità di disoccupazione o del Reddito di Cittadinanza, la normativa, nello specifico la legge del 12 marzo 1999 numero 68, riconosce un incentivo per chi attiva rapporti di lavoro a tempo indeterminato con disabili colpiti da una riduzione della capacità lavorativa, o minorazioni ascritte nella Tabella di cui al dpr n. 915/1978.

Il merito della legge numero 68 non è solo quello di prevedere incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, bensì di regolamentare il cosiddetto «collocamento obbligatorio», quel sistema di regole che impone alle aziende con almeno 15 dipendenti di aver in forza un determinato numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette (quota di riserva).

Fatta questa utile premessa, analizziamo in dettaglio gli incentivi per chi assume persone con disabilità.

A quanto ammontano gli incentivi?

Ai sensi dell’articolo 13 della legge numero 68/1999 a fronte dell’assunzione di lavoratori con disabilità, all’azienda spetta un incentivo calcolato in misura percentuale sulla retribuzione mensile lorda, imponibile ai fini previdenziali, pari a:

  • 70% della retribuzione, per un periodo di 36 mesi, a fronte dell’assunzione di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria della Tabella di cui al dpr n. 915/1978;
  • 35% della retribuzione, per un periodo di 36 mesi, a fronte dell’assunzione di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria della Tabella di cui al dpr n. 915/1978;
  • 70% della retribuzione, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di un lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Tabelle aggiornate per classifiche di infermità
Tabelle aggiornate per classifiche di infermità, già allegate al dpr 23
dicembre 1978, n. 915

Le condizioni per fruire dell’incentivo sono:

  • la regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • realizzazione di un incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione;
  • rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.

Per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3 legge numero 68/1999 non si applicano i principi generali in materia di fruizione degli incentivi all’occupazione, previsti al contrario per le assunzioni effettuate oltre la «quota di riserva».

Per quali assunzioni operano gli incentivi Inps?

I datori di lavoro, anche non imprenditori, che (anche al di fuori degli obblighi previsti dalla legge numero 68/1999) assumono un lavoratore con disabilità a tempo indeterminato (anche se part-time) hanno diritto ad un apposito incentivo Inps.

La misura si applica altresì alle ipotesi di trasformazione di un precedente rapporto a termine.

Dal punto di vista soggettivo l’agevolazione è estesa anche a:

  • rapporti di lavoro subordinato instaurati con un socio di una cooperativa di lavoro;
  • rapporti di lavoro a domicilio;
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, per lo svolgimento di missioni a tempo determinato o indeterminato (in tal caso i benefici Inps vengono trasferiti in capo all’utilizzatore).

Un caso particolare è quello dell’assunzione di quanti presentano una disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In questo frangente, l’incentivo spetta non solo in presenza di un contratto a tempo indeterminato ma altresì di assunzione con rapporto a termine di durata non inferiore a 12 mesi.

Come ottenere gli incentivi?

Per poter legittimamente fruire degli incentivi l’azienda è tenuta ad inoltrare apposita richiesta in via telematica all’Inps, utilizzando il modello «151-2015».

Il servizio è accessibile collegandosi al portale «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Accesso ai servizi per aziende e consulenti», muniti delle credenziali Spid, Cie o Cns.

Una volta effettuata l’autenticazione è necessario selezionare dall’elenco dei servizi il «Portale delle Agevolazioni (ex DiReSco)».

Successivamente, dal «Menù Dichiarazioni di Responsabilità» sarà possibile presentare il modello «151-2015».

Entro i 5 giorni successivi l’invio della domanda, l’Istituto verifica la disponibilità economica residua e, in caso positivo, segnala che è stato riservato al datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore riportato nella domanda.

Nel termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Inps, l’azienda è tenuta a stipulare un contratto di assunzione (o di trasformazione).

Entro i successivi 7 giorni, il datore deve comunicare all’Istituto la stipula del contratto, chiedendo la conferma della sua prenotazione.

Il mancato rispetto delle scadenze comporta la perdita degli importi prenotati.

Effettuati i controlli necessari, l’Inps conclude in modo positivo o negativo l’istruttoria.

Ai fini dell’utilizzo dei fondi a disposizione, si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto. Una volta raggiunto il tetto di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

Come sfruttare l’agevolazione Inps?

Una volta attribuito il diritto allo sgravio, il datore di lavoro può applicarlo in diminuzione dei contributi da versare all’Inps con modello F24.

È peraltro possibile cumulare l’incentivo con altre agevolazioni contributive, a patto che la misura complessiva degli sgravi non superi il 100% dei costi salariali (formati da retribuzione lorda e contribuzione dovuta) per ciascun periodo di occupazione.

Al contrario, lo sgravio non è cumulabile con gli incentivi di natura economica, ad esempio quelli previsti per l’assunzione di giovani genitori «precari» o beneficiari di Naspi.

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