Si avvicina il momento della domanda per l’indennità di discontinuità, il nuovo ammortizzatore sociale per lavoratori dello spettacolo. Guida ai requisiti e al calcolo degli importi.
L’indennità di discontinuità è quell’ammortizzatore sociale riconosciuto ai lavoratori dello spettacolo, ai quali spetta un contributo una tantum per il periodo in cui non svolgono attività lavorativa.
Una misura introdotta per far fronte agli alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori dello spettacolo, settore caratterizzato da un elevato tasso di precariato, andando così a sostituire l’Alas (Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo).
Ma cosa si intende per “lavoratori dello spettacolo”? A specificarlo, elencando tutti i lavoratori che possono accedere all’indennità di discontinuità (a patto di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa) è il decreto del ministero del Lavoro del 25 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre. Un passaggio che di fatto avvicina il momento in cui sarà possibile farne richiesta all’Inps, con l’Istituto che nelle prossime settimane dovrebbe pubblicare una circolare con tutte le istruzioni operative per farlo.
Nel frattempo, ecco una guida completa su cos’è l’indennità di discontinuità, dai requisiti alle categorie di lavoratori dello spettacolo che ne possono fare richiesta, fino ad arrivare alle regole per il calcolo dell’importo.
Chi può farne richiesta
L’indennità di discontinuità è riservata a:
- lavoratori autonomi;
- lavoratori subordinati a tempo determinato;
- Co.Co.Co.
Affinché se ne possa fare richiesta è però necessario prestare attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli sia altre attività purché sempre nel settore dello spettacolo.
Inoltre, possono farne richiesta i lavoratori discontinui iscritti al Fondo di previdenza dello spettacolo. A tal proposito, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’elenco delle professioni che rientrano nella suddetta descrizione. Nel dettaglio, si tratta di:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
Requisiti
Oltre a far parte di una delle suddette categorie, per richiedere l’indennità di discontinuità bisogna soddisfare una serie di requisiti, quali:
- cittadinanza italiana o europea;
- residenti in Italia da almeno un anno;
- reddito Irpef non superiore a 25 mila euro nell’anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensioni dello spettacolo;
- reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione al fondo;
- non essere titolari di rapporto di lavoro subordinato nell’anno precedente;
- non essere titolari di pensione.
Cosa spetta
Per i periodi di discontinuità spetta appunto un’indennità economica (oltre alla copertura figurativa) il cui importo è così calcolato:
- la prestazione spetta per un numero di giornate pari a 1/3 di quelle accreditate nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, dalle quali però vanno sottratte le giornate coperte da altra contribuzione o indennizzate ad altro titolo. Il numero di giornate preso in considerazione non può comunque superare le 312 l’anno;
- l’importo è pari al 60% della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione, sempre relative all’anno precedente alla domanda. L’importo non può comunque superare il minimale contributivo stabilito annualmente dall’Inps che per il 2023 è pari a 29,98 euro.
Pensiamo ad esempio a un lavoratore impiegato per 240 giornate l’anno con una retribuzione media lorda di 40 euro giornalieri. Ne risulterà che l’indennità di discontinuità verrà riconosciuta per 80 giornate a fronte di un importo di 24 euro al giorno: di conseguenza, l’importo erogato sarà quindi pari a 1.920 euro (lordi, in quanto l’indennità di discontinuità fa reddito).
Di fatto, considerando i limiti sopra indicati, l’importo massimo dell’indennità è pari a 104 giornate (1/3 di 312) moltiplicate per 29,98 euro, quindi 3.117,92 euro.
A differenza di quanto ad esempio avviene per le indennità di disoccupazione, vedi Naspi e Dis-Coll, in questo caso l’importo spettante viene pagato in un’unica soluzione.
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