Infortunio sul lavoro, la visita fiscale è prevista?

Alessandro Cipolla

22/10/2024

A livello di controlli, l’infortunio sul lavoro non è trattato come una semplice malattia: ecco cosa sapere su diritti e doveri del lavoratore infortunato

Infortunio sul lavoro, la visita fiscale è prevista?

Infortunio sul lavoro, la visita fiscale è prevista? Una domanda questa sempre di grande attualità visto che in Italia, mediamente, avvengono oltre 50.000 infortuni al mese molti dei quali purtroppo anche mortali.

Da quando è stata introdotta la riforma Madia, la gestione delle visite fiscali è passata interamente - a eccezione di alcune categorie di lavoratori come le Forze dell’Ordine - sotto la gestione del Polo Unico Inps.

È l’Inps di conseguenza a inviare il controllo medico per i dipendenti pubblici e privati che si ammalano; cosa succede invece per coloro che sospendono il servizio a causa di un infortunio sul lavoro?

Come noto è l’Inail ad avere competenza esclusiva su questo tema, come ribadito dalla nota 246/2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella quale si legge che l’istituto è “competente per quanto riguarda la valutazione medica e giuridica dei lavoratori”.

Per questo motivo l’Inps con il messaggio 3265/2017 ha chiarito di non poter interferire sulle competenze esclusive dell’Inail non potendosi così occupare della gestione di quelle visite fiscali che hanno come obiettivo il riconoscimento di una malattia professionale oppure che riguardano un paziente infortunato sul lavoro.

Cosa succede allora nel caso di un infortunio sul luogo di lavoro? Il lavoratore assente per malattia subisce il controllo da parte di un medico incaricato dall’Inail oppure è totalmente esente dall’obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali? Facciamo chiarezza.

Visita fiscale per l’infortunio sul lavoro: è prevista? Chi si occupa dei controlli?

Infortunio sul lavoro e visita fiscale: prima dell’approvazione del decreto Madia non c’erano dubbi su cosa succedesse in queste circostanze. Nella precedente normativa, infatti, l’infortunio sul lavoro era espressamente indicato come uno dei casi in cui il lavoratore era esonerato dal rispetto dell’obbligo di reperibilità.

Nel decreto Madia, invece, i casi di esonero dalle visite fiscali sono stati rivisti, ovvero ciò è previsto per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, per le malattie dipendenti da causa di servizio riconosciuta (se la patologia rientra tra quelle descritte nella tabella A ed E del Dpr 845/1981) e per gli stati patologi sottesi o connessi a una situazione di invalidità riconosciuta se pari o superiore al 67%.

Quindi, il fatto che la nuova normativa non comprenda l’infortunio sul lavoro come caso di esonero dalle visite fiscali fa pensare a un cambiamento della precedente previsione, ma in realtà non è così.

A fare chiarezza sull’argomento sono i suddetti messaggi pubblicati rispettivamente dall’Inps e dal Consiglio dei Ministri; specificando che l’infortunio sul lavoro è di competenza esclusiva dell’Inail, infatti, sia l’Istituto sia il Governo hanno riconosciuto l’impossibilità di disporre visite fiscali nei confronti di quei lavoratori che sospendono il servizio a causa di una malattia professionale o di un infortunio sul lavoro.

I controlli in caso di infortunio sul lavoro: previste solo visite

In sostanza i controlli sugli infortuni del lavoro spettano all’Inail che però non effettua visite fiscali domiciliari; di conseguenza non ci sono fasce orarie di reperibilità da rispettare.

L’Istituto però ha la facoltà di poter convocare il lavoratore oggetto di infortunio per una visita tramite l’invio di una cartolina di convocazione presso la propria sede territoriale; il paziente a questo punto avrà il dovere di rispondere alla convocazione sottoponendosi alla visita di controllo e allo stesso tempo non potrà rifiutarsi - senza giustificato motivo - di effettuare le cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritiene necessarie.

Ricapitolando chi subisce un infortunio sul lavoro non è oggetto a visite fiscale, non ci sono fasce orarie da dover rispettare, ma l’Inail può richiedere una visita.

In presenza di infortunio si può uscire di casa?

In caso di malattia invece questi sono gli orari delle visite fiscali, validi sia per i dipendenti pubblici sia per i dipendenti privati:

  • mattina 10-12;
  • pomeriggio 17-19

Come detto quando c’è un infortunio sul lavoro non ci sono visite fiscali, con il lavoratore che può uscire di casa senza dover tenere conte delle fasce orarie.

Al tempo stesso però il lavoratore in infortunio deve tenere una condotta tale da non pregiudicare la guarigione e il ritorno al lavoro.

Anche per l’infortunio in itinere le regole sono le stesse?

Come riporta l’Inail, con il termine infortunio in itinere si intende un infortunio occorso ai lavoratori durante il “normale percorso”:

  • di andata e ritorno casa lavoro (a patto che sia il più breve);
  • che collega due luoghi di lavoro, in caso di lavoratore con più luoghi di lavoro (ad esempio quando un lavoratore presta attività presso due datori di lavoro o a un capo cantiere edile che lavora in due distinti cantieri contemporaneamente);
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.

Tale infortunio sul lavoro viene riconosciuto dall’ Inail indipendentemente da chi lo ha causato, con il lavoratore che di conseguenza non sarà oggetto di visite fiscali ma solo di possibili visite come abbiamo già spiegato.

Obblighi in caso di infortunio sul lavoro

Come detto in caso di infortunio sul lavoro nel periodo in cui è assente dal lavoro il dipendente non ha il dovere di essere reperibile negli orari delle visite fiscali. Per il lavoratore, però, ci sono comunque degli obblighi da rispettare.

Nel dettaglio, come specificato chiaramente dall’Inail, in caso di infortunio bisogna immediatamente avvisare (personalmente oppure dando mandati a terzi) il proprio datore di lavoro.

A seconda della gravità della lesione, poi, il lavoratore può decidere se rivolgersi semplicemente al medico dell’azienda (ove presente) o al proprio medico curante, oppure se recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino.

A sua volta il medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore infortunato deve rilasciare il certificato medico sul quale è indicata la diagnosi e il numero di giorni di inabilità temporanea assoluta, per poi trasmetterlo per via telematica all’Inail.

Il lavoratore poi ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, oltre ai giorni di prognosi indicati nello stesso.

A sua volta il datore di lavoro ha tempo due giorni per inoltrare la denuncia di infortunio; qualora non lo faccia può pensarci direttamente il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico della struttura sanitaria competente del rilascio.

Una volta completati questi adempimenti non ci sono altri obblighi per il lavoratore; come specificato dall’Istituto stesso, infatti, l’Inail non effettua controlli domiciliari e di conseguenza non esistono fasce orarie di reperibilità.

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