Nella circolare multiquesito dell’Agenzia delle Entrate viene trattato il tema dello sgravio Irap nel Decreto Rilancio: occorre compilare la sezione XVIII sugli aiuti di stato del quadro IS.
La circolare numero 25 dell’Agenzia delle Entrate contiene alcune risposte importanti anche in ordine allo sgravio Irap previsto dal Decreto Legge 34/2020 (il cd Decreto Rilancio).
Si tratta perlopiù di cose già note agli addetti ai lavori, salvo forse per un aspetto che non era scontato.
Al punto 1.1.4 la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 25/E del 20 agosto 2020 prevede l’obbligo di compilare la sezione XVIII del quadro IS della dichiarazione Irap - “aiuti di Stato” - per tutti i contribuenti che hanno beneficiato dello sgravio Irap sul saldo 2019 e sul primo acconto 2020.
In particolare, i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24 del DL 34/2020), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:
- nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo»,
rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»; - nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.
Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020.
Il chiarimento arriva molto tardi, come peraltro, in linea generale, appare quantomeno controverso se non bizzarro pubblicare una circolare di chiarimenti proprio il 20 agosto...
Ad ogni modo, questo tipo di impostazione tende sempre a punire i contribuenti virtuosi, ovvero coloro che, nonostante tutto, hanno già proceduto con la predisposizione e l’invio telematico della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap. O coloro che per necessità, si pensi ad esigenze legate ai rapporti con le banche, hanno dovuto forzatamente procedere con largo anticipo all’invio telematico.
Le indicazioni fornite potrebbero produrre come effetto la necessità di dover adesso inviare una dichiarazione correttiva nei termini per i contribuenti che dovessero aver già posto in essere l’invio telematico, al fine di inserire i dati secondo quanto atteso dall’amministrazione finanziaria.
Tuttavia, una lettura più attenta non può non considerare come questo evento debba essere più correttamente dichiarato con il modello Irap del prossimo anno, ad ogni modo a settembre questo sarà certamente un aspetto da approfondire.
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