Proroga anche per Irap e Iva? Ecco alcuni importanti chiarimenti dopo la pubblicazione del comunicato MEF che ufficializza la proroga per il versamento delle imposte sui redditi 2017.
Irap e Iva rientrano nella proroga, questo è quanto chiarito dal MEF con il comunicato del 26 luglio 2017 che ha fugato ogni dubbio in merito alle nuove scadenze per il versamento delle imposte sui redditi 2017.
Il MEF ha infatti chiarito che le nuove scadenze per il versamento delle imposte sui redditi riguardano anche i contribuenti che versano il saldo Iva 2016 entro la scadenza prevista per il versamento delle imposte da modello Unico 2017, così come i versamenti di saldo 2016 e primo acconto Irap 2017.
Nel comunicato stampa MEF che dovrà essere seguito da un DPCM, al momento, non ancora pubblicato, si stabilisce inoltre che slitta al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione del modello 770, del modello Redditi e della dichiarazione Irap 2017.
Importanti chiarimenti che è bene sottolineare: la proroga per i versamenti delle imposte sui redditi 2017, estesa soltanto in un secondo momento anche ai professionisti e ai lavoratori autonomi, ha notevolmente stravolto il calendario delle scadenze fiscali dei prossimi mesi.
Si attendono, invece, ancora conferme ufficiali sulla proroga per l’invio dello spesometro semestrale 2017, richiesta dal CNDCEC e accolta con favore dal viceministro dell’Economia Luigi Casero.
Irap e Iva rientrano nella proroga?
Nuove scadenze non soltanto per i versamenti Irpef e Ires ma anche per Iva, Irap e per le imposte collegate ai redditi 2017, così come tra l’altro già previsto anche prima della pubblicazione del secondo comunicato MEF sulla proroga dei versamenti 2017.
Se per alcuni si trattava di una certezza, in quanto i versamenti delle imposte collegate ai redditi seguono quelle di Irpef e Ires, da più fronti erano arrivati dubbi e annunci di un doppio binario di scadenze.
In sostanza si sosteneva che il versamento di saldo Iva, Irap, contributi Inps e tutte le imposte collegate al modello Unico - Redditi 2017 dovessero seguire le scadenze originaria e che la proroga interessasse soltanto i versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires.
I necessari chiarimenti sono arrivati direttamente dal Ministero, che con il comunicato stampa del 26 luglio 2017 ha disposto che:
“In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.”
Inoltre viene differito al 31 ottobre 2017 il termine entro cui inviare il modello 770, le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e la dichiarazione Irap 2017.
Scadenze versamenti Irap dopo la proroga
Come noto, con la proroga delle scadenze per i versamenti delle imposte sui redditi 2017 è stato previsto che titolari di reddito d’impresa, professionisti e autonomi potranno versare le imposte dovute entro il 21 agosto 2017 con maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione non è invece dovuta per i versamenti avvenuti fino al 20 luglio.
Facciamo di seguito il punto delle scadenze per i versamenti Irap dopo la proroga ufficiale per il versamento delle imposte sui redditi 2017:
- IRAP: versamento primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Soggetti Ires: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’Irap con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Scadenze versamenti Iva dopo la proroga
Il saldo Iva 2016 potrà essere corrisposto all’erario entro le nuove scadenze previste dopo la proroga per i versamenti delle imposte del modello Redditi 2017.
Ai versamenti effettuati entro il 21 agosto 2017 si applica la maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto al 20 luglio 2017. Oltre alla maggiorazione dello 0,40%, in caso di rateizzazione del saldo Iva 2017 si applicano gli interessi dello 0,33% al mese alle rate successive alla prima.
In merito ai versamenti del saldo Iva si potranno verificare le seguenti situazioni dopo le nuove scadenze fissate dal MEF con la proroga 2017:
- versamento del saldo Iva 2016 in un’unica soluzione entro il 20 luglio 2017 - si applica la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017;
- versamento del saldo Iva 2016 in un’unica soluzione entro il 21 agosto 2017 - si applica la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso successivo al 16 marzo 2017 più un ulteriore 40% sull’importo dovuto al 20 luglio 2017;
- versamento rateizzato del saldo Iva 2016 - si applica la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017 più gli interessi dello 0,33% per le rate successive alla prima.
Si ricorda che in ogni caso i contribuenti che dovessero ritenerlo più vantaggioso potranno scegliere di mantenere il piano di rateizzazione previsto prima della pubblicazione del DPCM del MEF del 20 luglio 2017 e del comunicato stampa successivo.
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