Quando si riceve una cartella esattoriale è possibile chiederne l’annullamento con istanza in autotutela, uno strumento veloce ed economico. Ecco come fare
Quando il contribuente riceve una cartella esattoriale non è tenuto a pagare immediatamente, può formulare un’istanza in autotutela per non pagare, o meglio un’istanza in autotutela al fine di richiedere l’annullamento di una cartella esattoriale. Ecco come procedere.
Cos’è l’autotutela? La normativa di riferimento
L’autotutela è un istituto che consente all’ente che ha emanato un atto (non solo cartelle esattoriali) di annullarlo in seguito al riconoscimento di un proprio errore. Naturalmente l’errore può anche essere segnalato dai soggetti interessati. Tra gli atti che possono essere oggetto di annullamento, totale o parziale, in seguito all’esercizio dell’autotutela, vi sono le cartelle esattoriali.
L’istituto dell’autotutela è previsto dall’articolo 2 quater del decreto legge 564 del 1994, convertito in legge 656 del 1994. Tale articolo prevede la successiva emanazione di norme di dettaglio. Per quanto riguarda l’esercizio dell’autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione Finanziaria, trova applicazione il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°37 del 1997. Vediamo ora come funziona l’istanza in autotutela per l’annullamento delle cartelle esattoriali.
Istanza in autotutela per non pagare una cartella esattoriale. Motivi
Occorre premettere che l’Agenzia Entrate e Riscossione notifica cartelle esattoriali non solo per i tributi erariali (si intendono tributi «raccolti» dallo Stato), ma anche per debiti che i contribuenti hanno maturato nei confronti di enti previdenziali (Inps) e comuni.
Il contribuente che riceve una cartella esattoriale dall’Amministrazione finanziaria può contestarla, naturalmente devono esservi dei motivi, ad esempio nel caso in cui si ritenga illegittima la cartella perché mancante di uno dei suoi elementi fondamentali. Come visto, oltre a proporre il classico ricorso, è possibile percorrere anche un’altra strada, cioè l’istanza in autotutela con la quale si chiede l’annullamento della cartella esattoriale.
Qui è doverosa una precisazione: l’istanza in autotutela non sospende i termini per proporre ricorso, quindi il contribuente dovrebbe opportunamente valutare di percorrere le due strade contemporaneamente, cioè presentare l’istanza e proporre ricorso in modo da non decadere dall’azione giudiziaria che potrebbe avere ad oggetto anche elementi ulteriori rispetto a quelli che possono essere fatti valere in autotutela.
La normativa per l’istanza in autotutela è piuttosto stringente: solo in alcuni casi l’Amministrazione finanziaria può procedere all’annullamento della cartella esattoriale e, di conseguenza, solo negli stessi è possibile produrre l’istanza. I motivi sono indicati nell’articolo 2 del decreto ministeriale 37 del 1997:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- erronea contabilizzazione dei pagamenti già effettuati dal contribuente;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale causato dallo stesso contribuente, ad esempio un refuso nell’uso dello zero.
Nel caso in cui in merito ai rilievi per i quali si potrebbe procedere all’esercizio dell’autotutela vi sia una sentenza passata in giudicato, non si potrà tenere in considerazione l’istanza.
Come presentare l’istanza in autotutela?
Per presentare la domanda in autotutela per l’annullamento della cartella esattoriale non è necessario essere affiancati da un legale, ma è in genere è preferibile avere un consulto professionale di un avvocato o dottore commercialista.
Basta una richiesta su carta semplice da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec all’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) oppure all’ente che vanta la pretesa. La consegna dell’istanza in autotutela può avvenire anche a mano presso gli uffici dell’ente creditore.
L’Agenzia delle Entrate suggerisce di proporre la domanda all’ente creditore, così in seguito ad eventuale annullamento sarà tale ente a comunicare all’Agenzia di effettuare lo sgravio. Nel caso in cui l’istanza di annullamento sia presentata all’Agenzia delle Entrate e Riscossione, questa farà da tramite con l’ente creditore interessato, ma sarà sempre questo a dover trattare l’istanza.
Un caso pratico aiuterà a capire meglio: se la cartella esattoriale ha ad oggetto l’Imu, il Comune interessato provvederà a chiedere all’agente di riscossione (AdER) la riscossione degli importi non pagati, questo provvede a notificare al contribuente la cartella esattoriale. Il contribuente che individua uno degli errori visti in precedenza può:
- proporre istanza di annullamento al Comune, in questo caso si consiglia di inviare comunque una copia all’AdER;
- proporre istanza all’AdER che però provvederà a inviare gli atti al Comune per la gestione della fase istruttoria.
L’eventuale annullamento sarà quindi a carico dell’ente creditore che dovrà poi comunicare lo stesso all’AdER che, a sua volta, effettuerà lo sgravio con conseguente cancellazione dell’iscrizione al ruolo delle somme. L’annullamento (ipotetico) può essere anche parziale.
Cosa deve contenere l’istanza di Autotutela per non pagare la cartella esattoriale?
L’istanza di sospensione e annullamento deve avere un contenuto minimo determinato:
- Indicazione dell’atto di cui viene chiesto l’annullamento totale o parziale, tale indicazione deve essere molto precisa in modo che non vi siano difficoltà ad individuare in modo certo l’atto;
- il motivo per il quale si ritiene che l’atto sia in tutto o in parte illegittimo e quindi debba essere annullato. È opportuno che siano allegati elementi giustificativi di tale pretesa, ad esempio allegando le quietanze degli avvenuti pagamenti, dimostrando che l’immobile per il quale si chiede il pagamento dell’Imu sia in realtà intestato ad altro soggetto, oppure deve essere allegata la copia della notifica della raccomandata se si ritiene che l’atto sia stato notificato in ritardo...;
L’istanza deve naturalmente essere sottoscritta e datata.
Per evitare di commettere errori, il consiglio è utilizzare il modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 ottobre 2012 e di seguito allegato.
Quali sono i possibili esiti dell’istanza in autotutela?
In seguito alla presentazione dell’istanza in autotutela, l’Ufficio comunica al contribuente l’esito dell’istruttoria.
Le strade possibili sono due:
- accoglimento dell’istanza in autotutela: vengono accettate le ragioni del debitore con annullamento totale o parziale della cartella esattoriale. Abbiamo già visto che in questi casi l’ente che ha gestito l’istruttoria dovrà comunicare lo sgravio all’AdEr che provvederà a cancellare in tutto o in parte il ruolo.
- Rigetto dell’istanza: in questo caso le ragioni del contribuente non sono state accolte.
Deve essere ricordato che fino a quando non vi è un espresso annullamento dell’atto, lo stesso resta valido e che non sono sospesi i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, l’atto potrebbe quindi diventare definitivo. Si consiglia di presentare contemporaneamente sia l’istanza sia il ricorso, o comunque di evitare che scadano i termini per l’impugnazione in sede giudiziaria. Se dovesse intervenire l’annullamento in seguito ad istruttoria dell’istanza di autotutela, si dichiarerà cessata la materia del contendere e quindi il ricorso andrà a perire.
Pro e contro l’istanza in autotutela per non pagare la cartella esattoriale
In breve vediamo ora vantaggi e svantaggi dell’istanza in autotutela.
I vantaggi sono:
- si tratta di una procedura veloce rispetto a un rito ordinario giudiziale;
- non c’è bisogno di essere assistiti da un avvocato e di conseguenza è economico.
Svantaggi:
- la proposizione di un’istanza in autotutela non sospende i termini per l’impugnazione dell’atto.
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