Lavoro intermittente per le imprese alimentari artigiane, arrivano i chiarimenti dal Ministero del Lavoro. Di seguito tutte le novità.
Lavoro intermittente per le imprese alimentari artigiane: con l’interpello n. 1/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le imprese alimentari artigiane che effettuano ristorazione senza somministrazione possono ricorrere a tale formula contrattuale solo se operano nel settore dei pubblici “esercizi in genere”.
Il chiarimento del Ministero del Lavoro è arrivato dopo che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente.
Vediamo di seguito nel dettaglio la precisazione del Ministero del Lavoro sul lavoro intermittente per le imprese alimentari artigiane.
Il quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.
In particolare, l’Ente chiede di conoscere se le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.
Vediamo di seguito la risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nel rispondere al quesito, il Ministero del Lavoro precisa preliminarmente che nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 sono declinate le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall’articolo 13 del citato d.lgs. n. 81 del 2015.
Premesso ciò i tecnici ministeriali spiegano che per stipulare un contratto di lavoro intermittente è necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina e che l’attività sia resa in strutture quali alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in genere.
Pertanto nel rispondere al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il Ministero del Lavoro ritiene che il tenore letterale utilizzato al punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 non consente di estendere la nozione di “esercizi pubblici in genere” anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi.
Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare l’interpello n. 1/2018 del Ministero del Lavoro allegato di seguito.
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