Licenziamento per iscrizione a Onlyfans: è legittimo?

Giorgia Bonamoneta

14 Dicembre 2022 - 18:36

Si può essere licenziati per aver creato un profilo OnlyFans? Ecco quando il comportamento del dipendente può danneggiare la fiducia con il datore di lavoro e rischiare un legittimo licenziamento.

Licenziamento per iscrizione a Onlyfans: è legittimo?

Si può essere licenziati per aver pubblicato foto o video su OnlyFans? L’iscrizione a OnlyFans può andare contro le politiche dell’azienda dove si lavora. Per questo il licenziamento potrebbe essere considerato legittimo.

Sta facendo molto discutere il caso del mancato rinnovo del contratto a una giovane dipendente di Gardaland che, come secondo lavoro, produce contenuti erotici su OnlyFans. La ragazze in passato aveva raccontato di come l’azienda del parco divertimenti di Peschiera del Garda fosse aperta di mentre e non la giudicasse, ma al momento del rinnovo del contratto questo non è avvenuto.

Non è l’unico caso che sembra implicare un giudizio sulla condotta esterna al lavoro. Se nel caso di Gardaland le motivazioni potrebbero apparire più nascoste - trapelano attraverso le dichiarazioni dell’ex dipendente notizie di turni di lavoro con orario ridotto e un rimprovero ufficiale - in un altro caso l’aver pubblicato video erotici ha comportato il licenziamento di una donna “per giusta causa” da una banca. Secondo l’avvocato della donna si tratta di una sospensione illegittima, perché i fatti sono estranei al contesto professionale e nella vita privata si è liberi di agire come si vuole.

Ma non è sempre così e ci sono dei casi in cui l’iscrizione a OnlyFans o altre attività potrebbero compromettere il lavoro e rendere legittimo il licenziamento.

Licenziamento legittimo: quando il tempo libero può compromettere il lavoro

Il tempo libero appartiene al singolo e può gestirlo come preferisce, ma ci sono dei comportamenti che possono essere considerati un danno per l’azienda nella quale si lavora. Un comportamento dannoso può compromettere il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente. I confini sono incerti, ma alcune sentenze della Cassazione delineano quando un comportamento extra lavorativo può comportare il legittimo licenziamento, cioè quando è considerabile per giusta causa.

Nella sentenza della Cassazione n. 144 del 2015 si legge che il licenziamento per giusta causa o per un comportamento al di fuori del lavoro è legittimo. Il caso verteva su un lavoratore licenziato perché svolgeva un’attività sportiva non compatibile con il suo stato di salute. L’uomo era stato assegnato a mansioni ridotte per evitare sforzi e affaticamenti, ma fuori dal lavoro svolgeva attività sportive rischiose per la salute.

Quali sono i comportamenti fuori dal lavoro che comportano il legittimo licenziamento?

Secondo quanto riportato dal Codice civile ci sono dei comportamenti in grado di compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Tra questi ci sono non sono i comportamenti vietati dalla legge, come fare concorrenza al datore di lavoro o di dare notizie in merito all’azienda; ci sono anche altre condotte che entrano in contrasto con la correttezza e la buona fede tra dipendente e datore di lavoro.

In poche parole il lavoratore fuori dall’orario di lavoro deve comunque mantenere un comportamento che non danneggi direttamente o indirettamente il datore di lavoro, l’azienda o il logo. Pubblicazione foto o video erotici su OnlyFans non è un reato, perché in Italia solo la pornografia minorile costituisce reato. Chi si iscrive a Onlyfans per produrre contenuti o per usufruirne non sta compiendo nessun reato, ma potrebbe entrare in contrasto con l’immagine dell’azienda per cui lavora.

I confini sono incerti e la legittimità o meno di un licenziamento per via di un’iscrizione a un sito, come OnlyFans che permette la pubblicazione di materiale erotico, può dipendere dalla politica aziendale, dall’immagine della società o dall’utilizzo improprio dei loghi che la contraddistinguono. In passato la Cassazione ha legittimato procedimenti disciplinari in questo senso, ma va dimostrato il danno arrecato dal dipendente all’azienda o al datore di lavoro.

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