Licenziamento durante il periodo di prova: quando è legittimo, preavviso e come comunicarlo

Claudio Garau

17/06/2022

Il licenziamento durante il periodo di prova è possibile con una libertà maggiore rispetto all’ordinario dei rapporti di lavoro. Ecco come funziona.

Licenziamento durante il periodo di prova: quando è legittimo, preavviso e come comunicarlo

Se sei un lavoratore non alle prime armi, molto probabilmente avrai già sentito parlare di periodo di prova. Esso altro non è che il tempo, previsto dai contratti di lavoro, per permettere alle parti di valutare la convenienza della prosecuzione del rapporto.

Nel corso di questo articolo, vedremo che le norme sul licenziamento durante il periodo di prova sono differenti da quelle applicabili a ogni altro rapporto di lavoro. Questo perché la finalità del periodo di prova è lasciare completamente libere le parti di valutare la reciproca convenienza del rapporto. Quando è legittimo il licenziamento durante il periodo di prova? C’è bisogno di un preavviso? E come comunicarlo? Vediamo di dare risposta a queste domande su come funziona e come gestire il licenziamento durante il periodo di prova.

Licenziamento e periodo di prova: il contesto di riferimento

Prima di approfondire la questione relativa alla legittimità del periodo di prova, vediamo insieme che cosa si intende con quest’ultima espressione. Ebbene, un patto di prova consiste in una clausola che può essere inserita eventualmente all’interno del contratto di lavoro. Essa mira a subordinare l’assunzione definitiva del dipendente all’esito favorevole di un periodo di valutazione.

In linea generale, e come indicato dal Codice Civile, l’assunzione del lavoratore per un periodo di prova deve emergere da atto scritto, indicante le mansioni che verranno svolte. Anzi, in caso di assenza della forma scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dall’inizio.

In ogni caso, con il patto di prova scatta il contratto di lavoro vero e proprio. Perciò in questo lasso di tempo sussistono per le parti i diritti e i doveri tipici di un ordinario rapporto di lavoro.

La durata della prova è stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e non deve superare i sei mesi totali. In particolare, la lunghezza del periodo di prova cambia in base alle mansioni e alle qualifiche da ricoprire nel caso di prosecuzione del rapporto.

Si tratta di regole inderogabili, quindi se ti viene proposto un periodo di prova, presta sempre attenzione al fatto che l’azienda sia orientata a rispettare tutte le indicazioni in materia.

Finalità del patto di prova e possibilità di licenziamento

Tieni inoltre presente che la ragione del patto di prova è ben precisa. Essa risiede nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro di verificare la reciproca convenienza del contratto, e dunque della continuazione del rapporto dopo la prova. Proprio per questo motivo le regole sul licenziamento/recesso del datore sono molto meno rigide rispetto agli ordinari rapporti di lavoro subordinato.

Infatti non bisogna dimenticare che l’azienda, con questo test, potrà dare un giudizio sulle capacità e competenze del lavoratore, per capire se davvero è la persona che stava cercando.

Dall’altro lato, la persona assunta in prova avrà la possibilità di rendersi conto se si tratta di un lavoro compatibile con le sue attitudini, se l’ambiente di lavoro è adatto al proprio carattere e se sussiste il giusto interesse rispetto alle mansioni assegnate.

Il fattore valutazione è dominante in un periodo di prova e ciò spiega il perché il licenziamento, in questi casi, sia slegato da vincoli e condizioni - che si trovano in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Come accennato in precedenza, scopo della legge è infatti lasciare completamente libere le parti di valutare la reciproca convenienza del rapporto.

Licenziamento del lavoratore durante il periodo di prova: vale il preavviso?

La legge consente alle parti, il datore di lavoro e il lavoratore in prova, la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto - interrompendo subito il rapporto di lavoro. Ricordiamo che il lavoratore può farlo presentando le dimissioni, mentre il datore di lavoro o azienda può manifestare la propria volontà di recesso dal contratto per il tramite del licenziamento. Da questo punto di vista, il solo limite al recesso è rappresentato dal caso in cui il patto di prova stabilisca una durata minima necessaria.

Non vi sono dubbi a riguardo: il licenziamento nell’ambito del periodo di prova può essere comunicato in ogni momento e forma – anche oralmente – e senza necessità di preavviso. Il recesso potrà dunque essere in tronco e con effetto immediato. Proprio per questo motivo, il lavoratore in prova non sarà beneficiario della cd. indennità sostitutiva del preavviso.

Attenzione però: il licenziamento deve comunque essere sempre comunicato in modo espresso al dipendente perché, altrimenti, dopo la fine del periodo di prova la conseguenza sarebbe l’assunzione definitiva.

Periodo di prova e licenziamento: occorre motivare il recesso da parte del datore di lavoro?

Il datore non avrà obbligo di dare o chiarire le motivazioni che lo hanno portato a optare per questo provvedimento. Questi, in ogni caso, non sarà neanche tenuto a versare al lavoratore licenziato un’indennità, e per un motivo molto semplice: ambo e le parti sono libere di recedere dal contratto in ogni momento.

In altre parole, il lavoratore in prova può essere licenziato senza che si verifichi una delle situazioni che legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, o soggettivo, o giusta causa - ovvero le tipologie di licenziamento che rilevano in un ordinario contratto di lavoro subordinato.

Anzi, tieni comunque presente che una volta che il periodo di prova è terminato, se le parti non hanno manifestato la volontà di recedere, il rapporto di lavoro continua e il lavoratore potrà essere licenziato soltanto per giustificato motivo o giusta causa.

Limiti al licenziamento nel periodo di prova

Abbiamo visto che il datore di lavoro ha un certo margine di libertà nell’interrompere il rapporto nell’ambito del periodo di prova, tuttavia non si tratta di libertà assoluta e non sottoposta a qualche limite. Infatti, la giurisprudenza indica alcuni requisiti che devono essere rispettati, altrimenti il licenziamento dovrà ritenersi illegittimo.

Anzitutto, prima di poter considerare l’opzione di licenziare il lavoratore in prova, il datore dovrà permettere l’effettivo test delle mansioni da parte del lavoratore, consentendo a quest’ultimo di essere nelle condizioni di poter compiere le attività oggetto della prova. In particolare, le mansioni devono essere quelle pattuite nel contratto di lavoro, devono essere inserite per iscritto nel patto e il lavoratore deve poter contare sul tempo necessario a svolgere dette mansioni. Laddove non siano rispettate queste condizioni, una eventuale scelta per il licenziamento potrà considerarsi illegittima e dunque essere contestata da parte del lavoratore in prova.

Non solo. Se ti è stato proposto un periodo di prova, non dimenticare anche quanto segue. La discrezionalità del datore di lavoro nel giudizio deve considerare esclusivamente la valutazione delle competenze e del comportamento professionale della persona sotto test. In pratica, se il lavoratore dovesse dimostrare di aver superato con successo la prova, o se emergesse il collegamento del licenziamento con un motivo illecito (ad es. discriminazione o condizioni di salute), il recesso da parte dell’azienda potrebbe essere contestato, perdendo di efficacia.

Licenziamento e onere della prova

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il licenziamento è da considerarsi illegittimo anche in ipotesi in cui il datore di lavoro, prima della scelta per il recesso, abbia comunicato - anche a voce - al lavoratore il superamento del periodo di prova, o questo possa risultare comunque da altri elementi.

Fai attenzione anche al fatto che, secondo i giudici, il cd. onere della prova ricade sul lavoratore in prova: sarà infatti proprio quest’ultimo a dover provare l’illegittimità della scelta del licenziamento da parte del datore di lavoro.

Infine, il magistrato può dichiarare l’illegittimità del licenziamento disposto nel periodo di prova, laddove sia esercitato per un motivo illecito, vale a dire per un motivo differente dalla valutazione sull’esito della prova. Sarà comunque compiuto del lavoratore provare in tribunale che il licenziamento è dipeso da motivo illecito, o che la prova non si è compiuta in tempi o modalità adeguati, oppure che essa è stata invece superata con successo.

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