Cosa può fare il lavoratore nel caso in cui la malattia non è pagata dal suo datore di lavoro? Come comportarsi se si verifica questa situazione.
Malattia non pagata dal datore di lavoro: come procedere se ci si trova in questa situazione che rappresenta un illecito e una violazione di un diritto del lavoratore?
Quali contromisure può adottare il lavoratore per di tutelarsi e veder rispettate le norme di legge in materia?
Prima di rispondere a queste domande è bene sottolineare che la malattia Inps consiste in un’indennità prevista dalla legge nei confronti dei lavoratori subordinati, tramite cui l’istituto di previdenza riconosce un contributo economico in caso di problemi di salute.
Essa è un servizio essenziale di welfare sociale, per garantire un sostegno in denaro ai lavoratori colti da un evento morboso.
In sostanza, con il termine indennità di malattia le norme vigenti indicano la retribuzione che il lavoratore ottiene in busta paga in ipotesi di assenza giustificata sul lavoro, qualora sia colto da problemi di salute. Finalità evidente della misura è permettere ai lavoratori di non dover vivere un disagio economico insieme a quello medico.
Di seguito, una guida pratica per sapere cosa fare nel caso di malattia non pagata dal datore di lavoro.
Malattia non pagata dal datore di lavoro: il contesto di riferimento
Come opportunamente indicato nel sito web dell’Inps, l’indennità di malattia è assegnata ai lavoratori laddove si verifichi un evento morboso, che determina l’incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.
Il lavoratore, in sintesi, ha un problema di salute temporaneo che non gli consente di svolgere il suo impiego e lo costringe a stare a casa.
Tra i percettori di questa misura di sostegno economico ricordiamo - a titolo puramente esemplificativo - figure quali gli operai del settore industria, i lavoratori marittimi e i lavoratori dell’agricoltura.
In caso di malattia che non consenta di compiere l’attività lavorativa, è obbligatorio assentarsi dal proprio impiego, nel rispetto di una condizione tutelata dalle nostre leggi.
In queste circostanze si applica appunto l’indennità di malattia, vale a dire un istituto che garantisce ai lavoratori subordinati l’ottenimento di un trattamento economico, come se avessero lavorato.
Per beneficiare di questa tutela, però, il lavoratore deve:
- comunicare quanto prima il problema di salute all’azienda;
- contattare il proprio medico per ottenere il certificato che comprova la condizione di malattia;
- inviare telematicamente il certificato all’Inps e al datore di lavoro;
- rispettare gli orari dei controlli medici, restando nella propria abitazione
In rapporto alla questione specifica che qui interessa - ossia cosa fare se il datore di lavoro non paga la malattia - ricordiamo altresì che il pagamento dell’indennità al lavoratore è anzitutto a carico del datore di lavoro e in seguito è coperto dalle prestazioni dell’Inps.
Chi deve pagare l’indennità di malattia al lavoratore?
Per capire cosa fare in caso di malattia non pagata dal datore di lavoro è necessario prima chiarire a chi spetta il versamento dell’indennità in busta paga:
- nei primi tre giorni è il datore di lavoro stesso a pagare il dipendente malato, se previsto dal CCNL di riferimento (periodo di carenza);
- a cominciare dal quarto giorno la prestazione è a carico dell’Istituto di previdenza
Gli importi della misura di sostegno economico sono comunque tutti “anticipati” al dipendente dal datore, che li recupererà poi dall’Inps con la compensazione con i contributi previdenziali.
Da notare altresì che la durata della malattia Inps è pari a 180 giorni per ciascun anno solare. Oltre questo periodo di tempo non è versato più alcun pagamento a favore del lavoratore - anche se ancora in stato di malattia.
In linea generale, l’indennità a carico dell’istituto è versata ai lavoratori subordinati al fine di compensare una parte della retribuzione, che sarebbe altrimenti spettata in caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa.
Vero è che nella prassi la maggior parte dei contratti collettivi indica che il datore di lavoro debba integrare l’indennità versata dall’Inps - nell’ambito del periodo di conservazione del posto - fino a un certo ammontare che può anche arrivare al 100% della retribuzione.
Rimarchiamo che nell’ambito del periodo di malattia il lavoratore è tutelato dal citato diritto alla conservazione del posto di lavoro. Egli infatti può essere licenziato esclusivamente per motivi comprovati di giusta causa.
Al termine dell’assenza per malattia il lavoratore è di fatto reintegrato all’interno dell’azienda, mantenendo le condizioni presenti anteriormente all’inizio dell’assenza. Il diritto all’indennità di malattia viene meno con la scadenza della prognosi.
Malattia non pagata dal datore di lavoro: come può agire il lavoratore?
Il caso qui in esame non è così infrequente: il lavoratore in precedenza ammalato trova in busta paga soltanto l’importo della retribuzione, mentre niente è indicato alla voce indennità di malattia.
Poiché la malattia è versata per i primi tre giorni di assenza dall’azienda e dopo il terzo giorno di assenza dall’Inps, bisogna subito evidenziare che: il datore che non paga l’indennità di malattia viola i propri doveri nei confronti del dipendente e compie anche un illecito penale nei confronti dell’istituto di previdenza.
Il lavoratore dipendente può comunque tutelarsi, grazie agli strumenti previsti dalle norme di legge in suo favore. Eccoli in sintesi:
- invio di una segnalazione ad hoc all’Ispettorato del lavoro, che conseguentemente manderà i suoi ispettori presso il luogo di lavoro per la contestazione e l’apertura del procedimento penale;
- invio di una segnalazione ad hoc all’Inps, la quale potrà di seguito segnalare il comportamento del datore alla Procura della Repubblica al fine di procedere a livello penale;
- denuncia alle forze dell’ordine o presso gli uffici della Procura della Repubblica;
- azione legale di tipo civile contro il datore, mirata al recupero delle differenze retributive non ancora versate
Comunicazione dell’Inps su malattia non pagata
Nella comunicazione n. 2909 del 30 agosto 2024, l’Inps ha diffuso una nota di chiarimento ulteriore sui pagamenti diretti delle indennità di malattia, maternità, permessi 104/1992 e congedo straordinario Dlgs 151/2001, con un focus sul mancato versamento da parte del datore.
In questi casi, il lavoratore deve:
- inviare all’Inps una dichiarazione nella quale specifica che il datore non ha pagato l’indennità dovuta;
- indicare l’IBAN per il versamento della somma mancante ma dovuta
L’Inps procede quindi alla verifica della busta paga e nel caso di una indennità pagata solo in parte procederà al saldo di quanto manca.
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