Malattia Partita Iva, chi paga se un lavoratore autonomo si ammala?

Simone Micocci

11 Ottobre 2024 - 11:39

Il lavoratore autonomo, o libero professionista, con Partita Iva, gode di una tutela per malattia? Dipende dalla Cassa previdenziale di appartenenza.

Malattia Partita Iva, chi paga se un lavoratore autonomo si ammala?

È opinione diffusa che un lavoratore dipendente goda di maggiori tutele rispetto ad autonomi e liberi professionisti. Ad esempio per quanto riguarda l’assenza per malattia, con l’Inps che interviene assicurando un’indennità sostitutiva al lavoratore per un massimo di 120 giorni l’anno.

E per chi ha la Partita Iva? Non bisogna commettere l’errore di pensare che il lavoratore autonomo in malattia non goda di tutele. Anche autonomi e liberi professionisti d’altronde hanno una copertura assicurativa oltre che previdenziale, con la cassa di appartenenza che spesso interviene riconoscendo un’indennità sostitutiva ai lavoratori che per un certo periodo sono impossibilitati a svolgere la loro attività. Ciò vale in caso di malattia, ma non solo: ci sono tutele anche per le lavoratrici in maternità.

A tal proposito, per rispondere alla domanda su chi paga nel caso in cui il lavoratore autonomo si ammala bisogna analizzare singolarmente le singole professioni, nonché quali sono le tutele che ogni cassa professionale riconosce loro.

Gestione Separata

Per gli iscritti alla Gestione Separata è l’Inps a farsi carico dell’indennità di malattia e di quella per degenza ospedaliera, entrambe spettanti ai lavoratori autonomi che per ragioni di salute sono temporaneamente incapaci a svolgere l’attività lavorativa.

Nel dettaglio:

  • l’indennità di malattia spetta per un periodo non superiore a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro, intesa come “il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nell’ambito del periodo di riferimento considerato, ai fini contributivi e reddituali, e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia”. Il periodo indennizzato deve essere di minimo 20 giorni, massimo 61. Non spetta alcuna tutela per i periodi di malattia inferiori a 4 giorni. È corrisposta nella misura dell’8%, 12% e 16% dell’importo calcolato dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia. In base ai contributi versati nei 12 mesi precedenti la malattia, si prende l’8% da 1 a 4 mesi, 12% da 5 a 8 e 16% da 9 a 12.
  • l’indennità per degenza ospedaliera, invece, spetta per tutte le giornate di ricovero, compresi eventuali giorni di day hospital, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Questa invece è riconosciuta nelle percentuali 16% (da 1 a 4 mesi di copertura previdenziale e assicurativa negli ultimi 12 mesi), 24% (da 5 a 8) o 32% (da 9 a 12) del suddetto importo.

La domanda va presentata all’Inps allegando la certificazione richiesta, a patto però di soddisfarne i requisiti. Entrambe le indennità, infatti, spettano solo se ricorrono contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • nei 12 mesi che precedono l’evento risulta accreditato almeno 1 mese di contribuzione piena alla Gestione Separata;
  • nell’anno solare che precede l’evento il reddito individuale, considerando solo quanto soggetto a contributo presso la Gestione Separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo previsto per lo stesso anno.

Gestione artigiani e commercianti

Lato lavoratori autonomi iscritti all’Inps ci sono invece cattive notizie per quelli appartenenti alla Gestione artigiani e commercianti. Questi sì che godono di una minor tutela non solo nel caso dei lavoratori dipendenti ma anche rispetto agli autonomi iscritti alla Gestione Separata.

L’impossibilità di esercitare la propria attività a causa di una malattia, infatti, non è menzionata tra i casi di copertura assistenziale. Questo significa che il lavoratore autonomo non viene pagato. Questi sono comunque coperti dall’assicurazione Inail per i casi di impossibilità a esercitare a causa di un infortunio o di una malattia professionale.

Le casse professionali

Le tutele riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse private professionali di previdenza sono varie e appunto dipendono dall’ente di riferimento.

Ad esempio, la Cassa Forense prevede per gli avvocati un’assistenza indennitaria a favore degli avvocati iscritti, non pensionati, che a causa di infortunio o malattia non possano esercitare l’attività professionale per almeno 2 mesi. Questo beneficio è riservato a coloro che sono in regola con le comunicazioni reddituali e il pagamento dei contributi.

Consiste in una diaria giornaliera calcolata sulla base dei redditi degli ultimi 3 anni, con un massimo di 365 giorni di indennizzo. Non è cumulabile con altre prestazioni come pensioni o indennità di maternità.

La domanda deve essere presentata entro 2 anni dall’infortunio o dall’insorgere della malattia e accompagnata da adeguata documentazione medica.

Ingegneri e architetti iscritti a Inarcassa, invece, hanno diritto a un’indennità che dipende dal reddito medio degli ultimi due anni e copre il 60% della quota giornaliera fino al 60° giorno di inabilità, e l’80% dal 61° giorno in avanti. È necessario essere iscritti da almeno 3 anni e in regola con i contributi.

La Cassa Edile eroga un’indennità per carenza malattia per eventi di durata non superiore a 6 giorni, fino a un massimo di 150 euro lordi (115,50 netti) all’anno. Se la prima malattia dura almeno 3 giorni, viene corrisposto l’importo intero. Per malattie più brevi, si riconosce 1/3 dell’importo per ogni giorno e la parte rimanente viene pagata in successivi episodi brevi di malattia.

Il diritto all’indennizzo si matura con almeno 1.800 ore di lavoro nei 12 mesi o 500 ore nei 3 mesi precedenti la richiesta, e con iscrizione da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. La domanda va presentata entro 6 mesi dall’inizio della malattia, allegando il certificato medico.

La Cassa per dottori commercialisti, invece, riconosce una tutela per gli eventi straordinari che incidono gravemente sul bilancio familiare, come interruzione dell’attività professionale o decesso dell’iscritto/pensionato. L’interruzione deve durare almeno 2 mesi a causa di malattia o infortunio. Il contributo per l’interruzione dell’attività varia da 1.370 a 2.945 euro mensili, rivalutati annualmente.

Sospensione oneri contributivi

C’è poi un’ulteriore tutela che si applica nei confronti dei lavoratori autonomi in malattia, come riconosciuta dall’articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021. Nel dettaglio, qui è stata riconosciuta la sospensione della decorrenza dei termini relativa agli adempimenti tributari a carico del libero professionista, o del cliente, nei casi di malattia, compresi interventi chirurgici, e infortunio.

In questi casi nessuna responsabilità è attribuita al professionista o al cliente per la mancata osservanza dei termini tributari entro i 60 giorni successivi all’evento.

La sospensione inizia dal giorno del ricovero o dell’inizio delle cure domiciliari e termina 30 giorni dopo la fine della degenza o delle cure. Gli adempimenti sospesi devono essere comunque completati entro il giorno successivo alla fine del periodo di sospensione.

La sospensione si applica solo per gli incarichi professionali conferiti prima dell’evento, e il professionista deve notificare l’amministrazione competente presentando la documentazione medica e i mandati professionali.

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