Maternità lavoratrici autonome, cosa spetta? Importi e requisiti aggiornati

Simone Micocci

2 Ottobre 2023 - 18:40

Congedo di maternità, cosa spetta alle lavoratrici autonome? Le regole per artigiane, commercianti e iscritte alla Gestione Separata.

Maternità lavoratrici autonome, cosa spetta? Importi e requisiti aggiornati

Anche le lavoratrici autonome hanno diritto all’indennità di congedo di maternità, un contributo economico che viene riconosciuto nei periodi di tutela della maternità (o della paternità) che a differenza di quanto previsto per le lavoratrici dipendenti non comporta alcun obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

Per capire cosa - e quanto - spetta alle lavoratrici autonome in stato di gravidanza bisogna però fare una distinzione molto importante sulla base della gestione di appartenenza:

  • da una parte abbiamo le artigiane, commercianti e coltivatrici dirette, per le quali l’indennità di maternità è stata riconosciuta dalla legge n° 546/1987 (e da successive modificazioni);
  • dall’altra abbiamo invece le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS, prevista invece dalla legge n. 335/1995 (e da successive modificazioni).

A queste si aggiungono poi le lavoratrici autonome che in qualità di libere professioniste beneficiano dell’indennità di congedo di maternità dalla cassa previdenziale di appartenenza (soddisfando specifici requisiti).

A seconda dei casi, quindi, c’è una misura differente di cui beneficiare, per quanto comunque tutte si basino sulla stessa ratio, ossia tutelare la lavoratrice autonoma durante uno dei periodi più delicati della propria vita (come pure in caso di affidamento o adozione).

Prima di andare avanti, è importante ricordare che per il congedo di maternità per lavoratrici autonome interamente riferito al 2023 non si applica la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2022, con la quale sono stati riconosciuti 3 mesi di congedo in più ma esclusivamente per i periodi di maternità inerenti (totalmente o parzialmente) al 2022.

Congedo di maternità artigiane, commercianti e coltivatrici dirette

Come anticipato, anche alle lavoratrici autonome che stanno per diventare madri viene riconosciuto il congedo di maternità. Nel dettaglio, ne possono beneficiare:

  • artigiane;
  • commercianti;
  • coltivatrici dirette;
  • colone;
  • mezzadre;
  • imprenditrici agricole professionali;
  • pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne.

Per beneficiare dell’indennità sostitutiva prevista in caso di gravidanza naturalmente bisogna essere iscritte alla gestione Inps di riferimento ed essere in regola con il versamento dei contributi anche nei periodi precedenti all’inizio della maternità.

Durata

Per le lavoratrici autonome l’indennità viene riconosciuta per i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e nei 3 mesi successivi.

Nel caso di affidamenti preadottivi internazionali o di adozioni, il diritto al congedo di maternità si estende per 5 mesi, come stabilito dall’articolo 26 del TU. In caso di affidamento non preadottivo, invece, l’indennità spetta per un periodo di 3 mesi, fruibili anche in maniera frazionata, da godere entro i 5 mesi successivi dall’affidamento.

È bene precisare però che a differenza delle lavoratrici dipendenti per le autonome l’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

Quanto spetta

Così come per i dipendenti anche ai lavoratori autonomi durante il congedo di maternità spetta un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione giornaliera.

Tuttavia quantificare la retribuzione di una lavoratrice autonoma non è semplice ecco perché ogni anno la legge stabilisce una retribuzione convenzionale in base alla tipologia di attività. Nel dettaglio, i valori da prendere come riferimento nel 2023, come indicati nella circolare n. 43/2023 dell’Inps, sono indicati nella seguente tabella:

Categoria Importi di riferimento
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali 48,00 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022
Artigiani 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera
Commercianti 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera
Pescatori 29,98 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale

Ricordiamo che dei suddetti importi va preso solamente l’80%: ciò significa, ad esempio, che per una commerciante l’importo giornaliero dell’indennità è pari a 43,16 euro.

Domanda

La domanda da parte delle lavoratrici autonome deve essere trasmessa a parto avvenuto. La richiesta va inviata per via telematica, o direttamente dall’area personale MyINPS oppure rivolgendosi a un patronato. C’è poi la possibilità del servizio telefonico INPS (chiamando al numero verde).

Congedo di maternità per iscritte alla Gestione Separata INPS

Il congedo di maternità spetta anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS a patto che queste siano in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità e che nel contempo non risultino pensionate.

Ciò significa, che il congedo spetta solo nel caso in cui nei 12 mesi precedenti la data d’inizio del congedo risulti effettivamente accreditato - o comunque dovuto - presso la Gestione Separata INPS almeno un contributo mensile comprensivo della suddetta aliquota maggiorata.

Anche in questo caso, a differenza di quanto succede per i lavoratori dipendenti, spetta il congedo di maternità anche se non ci si astiene dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

Quanto dura

Spetta per i 2 mesi che precedono la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi, ma vi è - come per le lavoratrici dipendenti - la possibilità di beneficiare di tale congedo nelle seguenti modalità:

  • 1 mese prima della data presunta del parto e nei 4 mesi successivi;
  • interamente dopo il parto, quindi fino ai 5 mesi del figlio.

Ricordiamo poi che è coperto dal congedo anche il periodo compreso tra data presunta ed effettiva.

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore, il congedo di maternità spetta per 5 mesi, calcolati a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione. Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, la durata del congedo è sempre di 5 mesi ma questo può essere fruito parzialmente anche prima dell’ingresso in Italia del minore.

Non spetta invece agli iscritti alla Gestione Separata il congedo per gli affidamenti non preadottivi.

Quanto spetta

Non ci sono differenze con le altre lavoratrici autonome: anche in questo caso il congedo di maternità è indennizzato all’80% di 1/365 del reddito derivante da:

  • attività di collaborazione coordinata e continuativa;
  • attività libero professionale, utile ai fini contributivi, nei limiti del massimale annualmente previsto.

Nel solo caso dei rapporti di lavoro parasubordinati, invece, viene preso come riferimento il reddito di 12 mesi come risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.

Domanda

In questo caso si applicano le stesse regole del congedo di maternità per lavoratrici dipendenti. Questo significa che la domanda va inoltrata prima dei 2 mesi che precedono la data presunta del parto, e comunque mai oltre 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile.

La domanda può essere inviata telematicamente direttamente dall’area personale MyInps, o comunque rivolgendosi al contact center dell’Istituto o a un patronato.

Quando il diritto si trasferisce al padre?

A differenza dei lavoratori dipendenti gli autonomi non hanno diritto al congedo di paternità, breve periodo durante il quale il dipendente continua a percepire il 100% della retribuzione.

In alcuni casi però il padre lavoratore autonomo (anche se iscritto alla Gestione Separata) può beneficiare del congedo di maternità che spetterebbe alla madre. Questo ovviamente accade quando quest’ultima non ne può usufruire, ovvero nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio;
  • mancato riconoscimento del neonato;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre.

Naturalmente in questo caso il periodo indennizzabile non è di 5 mesi; il padre infatti potrà beneficiare solamente della parte del congedo di maternità non usufruito dalla madre.

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