Mamme lavoratrici: tutti i diritti previsti dalla legge

Isabella Policarpio

15/10/2020

La legge tutela il lavoro delle donne in gravidanza e con figli a carico in varie forme. Qui l’elenco dei diritti delle mamme lavoratrici e come farli valere.

Mamme lavoratrici: tutti i diritti previsti dalla legge

Le tutele e i diritti per le mamme lavoratrici e le donne in gravidanza con contratto di lavoro dipendente sono tante. Ma nonostante ciò le donne che rinunciano a cercare lavoro o lo lasciano durante la gestazione sono ancora troppe.

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i benefici a tutela della genitorialità, dei minori e dell’occupazione femminile. Ecco l’elenco completo con i rispettivi riferimenti normativi.

Assenze retribuite per controlli prenatali

La lavoratrice madre può assentarsi legittimamente dal lavoro per eseguire test clinici, ecografie e altro ancora sia funzionale alla gravidanza. Questi permessi sono retribuiti a condizione che possano essere eseguiti esclusivamente durante l’orario di lavoro.

Quindi la dipendente dovrà produrre in azienda il certificato dove risulta la tipologia di test, la data e l’ora. Il permesso comprende sia il tempo effettivo del controllo medico sia la durata del viaggio di andata e ritorno dalla sede di lavoro.

Maternità

Il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (modificato nel 2009) prevede che le lavoratrici dipendenti in gravidanza debbano assentarsi dal lavoro per 5 mesi. Inizialmente la maternità poteva essere fruita o 2 mesi prima del parto e 3 dopo, oppure 1 mese prima e 4 dopo, ma con la Legge di bilancio del 2019 alle donne è riconosciuta totale flessibilità: si può lavorare anche fino al giorno del parto e stare a casa nei 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Il periodo di maternità resta di 5 mesi anche nell’ipotesi di parto gemellare.

In caso di interruzione di gravidanza oltre il 180° giorno, morte del bambino alla nascita o durante il congedo, la donna ha comunque diritto ad usufruire dei mesi di maternità (articolo 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).

I 5 mesi di maternità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori e partono dall’effettivo ingresso in famiglia bambino.

Divieto lavoro notturno

Il D.Lgs. 66/2003 prevede il divieto assoluto per le donne in gravidanza e fino a ad un anno di età del bambino di lavorare nella fascia notturna tra le 24.00 e le 6.00. Inoltre la lavoratrice madre può chiedere l’esonero dal lavoro notturno (con diritto di accoglimento automatico) fino al 3° anno di età del bambino o se unica affidataria di un minore convivente fino a 12 anni e se ha a carico un familiare portatore di handicap (a prescindere dall’età).

Lavori pericolosi e maternità anticipata

Il D.P.R. 1026/76 contiene un elenco di lavori, mansioni e processi lavorativi vietati alle donne in gravidanza poiché ritenuti pericolosi per la lavoratrice e per il bambino. In sintesi sono vietati tutti quei lavori che prevedono il contatto con agenti chimici, fisici e biologici pericolosi, carichi pesanti, postura incompatibile con la gravidanza e turni stressanti. Qui l’elenco completo.

In tutti questi casi le lavoratrici dipendenti in gravidanza hanno diritto alla maternità anticipata.

Permessi per allattamento


Le lavoratrici mamme hanno diritto a dei permessi speciali post parto chiamati comunemente “permessi allattamento” anche se non servono esclusivamente a soddisfare i bisogni alimentari del bambino. Secondo l’articolo 39 del D. Lgs. n. 151/2001 le mamme lavoratrici possono chiedere fino a 2 ore al giorno di permesso retribuito per il primo anno di vita del figlio. In caso di parto gemellare il periodo di riposo giornaliero può essere raddoppiato. Tale indennità spetta anche se il bambino è adottato o in affidamento.

Congedo parentale

Madre e padre hanno diritto a un periodo di congedo per prendersi cura della prole fino al compimento del 12° anno di età. Il periodo di congedo previsto per legge è 10 mesi complessivi tra padre e madre. Tale periodo può essere fruito in maniera frazionata o continuativa ed è retribuito dall’INPS nella misura seguente:

  • 30% della retribuzione giornaliera entro i primi 6i anni di età del bambino;
  • 30% della retribuzione media giornaliera dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino (“solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi”);
  • nessuna indennità dagli 8 ai 12 anni di età del bambino.

Il congedo spetta anche in caso di bambino adottato o in affidamento.

Divieto di licenziamento

Tra le tutele più importanti per le lavoratrici dipendenti in gravidanza c’è il divieto di licenziamento che si estende fino a un anno di età del bambino. Le uniche ipotesi in cui il licenziamento è consentito nonostante la maternità e la gravidanza sono:

  • in caso di colpa grave che comporta il licenziamento per giusta causa;
  • cessazione dell’attività aziendale;
  • esito negativo del periodi di prova;
  • scadenza del termine nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Fuori da questi casi il licenziamento è nullo e da donna ha diritto ad essere reintegrata nel posto di lavoro.

Cambiare sede di lavoro (solo per dipendenti pubblici)

L’ 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che i lavoratori del pubblico impiego con figli di età inferiore a 3 anni possono chiedere l’assegnazione temporanea (non superiore a 3 anni) ad una sede di servizio sita nella provincia o nella Regione in cui lavora l’altro genitore. La condizione per la concessione di questo beneficio è che nel luogo indicato esista un posto vacante e di pari livello retributivo.

Al termine del periodo di assegnazione temporaneo, il dipendente pubblico ha diritto a tornare nel posto di lavoro originario.

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