I matrimoni contratti all’estero sono validi in Italia, purché vengano rispettate le leggi dello Stato italiano riguardo alla forma e alla procedura.
Il matrimonio contratto all’estero è valido in Italia, purché siano rispettate le condizioni legali che determinano quando ci si può sposare in un altro paese e ottenere il riconoscimento dell’atto. In ogni caso, la capacità patrimoniale degli sposi dipende principalmente dalla legge in vigore nel paese di nazionalità di ognuno. Un cittadino italiano può quindi sposarsi all’estero con efficacia soltanto se gli viene riconosciuta la capacità matrimoniale in Italia. Quando, invece, non sussistono i requisiti previsti dalla legge italiana il matrimonio non avrà alcun valore legale nel nostro paese.
Quando ci si può sposare in un altro paese con validità in Italia
I cittadini italiani possono in piena libertà scegliere di sposarsi in uno Stato straniero e la disciplina non cambia se l’altro coniuge è straniero o anch’esso italiano. La cerimonia nuziale può quindi svolgersi tranquillamente dinanzi all’autorità locale, previo il nulla-osta o la certificazione della capacità patrimoniale italiana. Si aprono dunque diversi scenari:
- Se al cittadino italiano non è riconosciuta capacità patrimoniale allora non può contrarre matrimonio, né all’estero né tantomeno in Italia.
- Se il cittadino italiano con capacità patrimoniale contrae matrimonio secondo le forme previste nello Stato straniero il matrimonio è valido in quello Stato.
- Se il cittadino italiano, con capacità patrimoniale, contrae matrimonio all’estero nel rispetto delle leggi locali e della disciplina del Codice civile italiano, il matrimonio è valido anche in Italia con effetto immediato, anche se i coniugi devono trasmettere il ceritificato all’autorità consolare.
Alcuni dettagli, poi, possono variare a seconda del paese in cui viene celebrato il matrimonio. In particolare, bisogna ricordare che l’Italia ha stretto un accordo con alcuni paesi, in modo da stabilire le norme comuni per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale, così da rendere la procedura più semplice e veloce. L’accordo in questione è la Convenzione di Monaco del 1980, alla quale hanno aderito:
- Italia;
- Austria;
- Belgio:
- Lussemburgo;
- Paesi Bassi;
- Germania;
- Grecia;
- Portogallo;
- Spagna;
- Svizzera;
- Turchia.
L’Italia, la Svizzera e l’Austria hanno stipulato anche un ulteriore accordo, volto a migliorare la collaborazione. Con riguardo agli altri paesi, invece, l’autorità locale è tenuta a richiedere allo stato di provenienza dei coniugi il nulla-osta.
La capacità patrimoniale
Il certificato viene rilasciato, dall’ufficiale di stato civile per quanto riguarda l’Italia, soltanto se sussistono le condizioni e i requisiti della legge vigente nello Stato di appartenenza. In particolare, il nostro Codice civile fissa alcuni requisiti essenziali, in mancanza dei quali il matrimonio è invalido, ossia:
- Aver compiuto 18 anni (che possono essere abbassati a 16 anni in alcuni casi particolari, ma esclusivamente con apposita autorizzazione giudiziale).
- Sanità mentale.
- Assenza di un precedente vincolo matrimoniale o di un’unione civile.
La legge italiana individua anche altri impedimenti che rendo l’atto matrimoniale invalido, cioè:
- Esistenza di alcuni vincoli di parentela, anche adottiva, o affinità fra i coniugi. Ad esempio, i figli adottati dalla stessa persona non possono sposarsi fra loro.
- Ipotesi di delitto determinate dall’articolo 88 del Codice civile, per il quale due persone non possono contrarre matrimonio se una di loro è stata condannata per l’omicidio (o tentato omicidio) dell’altra.
Il matrimonio davanti al Console
La legge italiana annovera poi altre due forme di rito matrimoniale, le quali però non producono effetti immediati anche in Italia ma necessitano dell’apposita trascrizione. Si tratta del matrimonio celebrato dinanzi a un’autorità diplomatica o consolare e del matrimonio celebrato da in un ministro di culto religioso.
La celebrazione del matrimonio tramite le autorità consolari e diplomatiche avviene in base alla legge italiana, comprendendo anche l’obbligo di esporre le pubblicazioni. Nel dettaglio i futuri coniugi devono presentare un’istanza all’autorità consolare e dopo l’accettazione richiedere le pubblicazioni:
- Al comune italiano di residenza del coniuge con residenza in Italia (o di entrambi):
- All’autorità consolare quando entrambi i coniugi risiedono all’estero.
Il Console, peraltro, può celebrare il matrimonio anche se considerato invalido nello Stato straniero, dopo aver informato i futuri sposi.
Il matrimonio religioso
Per quanto riguarda i matrimoni religiosi, la legge ammette la loro validità nello Stato italiano soltanto quando producono effetti civili nello Stato in cui sono stati celebrati. I matrimoni celebrati con rito canonico-concordatario sono invece validi immediatamente e possono essere trascritti direttamente nei registri dello stato civile italiano.
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