Matrimonio civile o religioso: differenze

Simone Micocci

29/03/2017

Matrimonio religioso o matrimonio civile: è meglio sposarsi in Chiesa o al Comune? Ecco quali sono le differenze e gli effetti giuridici di entrambi i riti.

Matrimonio civile o religioso: differenze

Matrimonio civile o religioso: quali sono le differenze?

Quando una coppia decide di sposarsi ha una scelta molto importante da prendere: deve decidere tra il matrimonio civile e quello religioso. Solitamente, o almeno dovrebbe essere così, chi decide di sposarsi in Chiesa lo fa per un atto di credo poiché vuole che Dio sia testimone del proprio amore. Chi invece non sceglie, per diversi motivi, il matrimonio religioso si sposa con il rito civile, cerimonia che obbligatoriamente si svolge al Comune.

Quindi può esserci matrimonio civile senza matrimonio religioso, ma non viceversa. Infatti, quello civile è l’unico matrimonio riconosciuto dallo Stato, il che naturalmente non significa che la cerimonia che si tiene in Chiesa non è valida. Infatti con l’accordo tra Stato e Chiesa del 1929 (“Patti Lateranensi”) è stato introdotto il matrimonio Concordatario, ovvero quel rito religioso che produce effetti civili.

Quali sono le differenze tra matrimonio civile e religioso? Come vi abbiamo anticipato dal punto di vista degli effetti giuridici non ci sono differenze. Il discorso però cambia con la fine del rapporto, poiché le conseguenze del divorzio e dell’annullamento religioso, i due strumenti che mettono fine al matrimonio civile e religioso, sono differenti.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia tra chi si sposa in Chiesa e chi invece decide di farlo al Comune utilizzando il rito civile.

Matrimonio civile: cosa dice il nostro ordinamento

Il matrimonio civile è soggetto solamente alle norme previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali. Consiste nella firma di un vero e proprio contratto e, come previsto dall’articolo 106 del Codice Civile, la cerimonia deve svolgersi obbligatoriamente in Comune, davanti all’ufficiale dello stato civile.

Se volete che il vostro rito civile non si tenga in Comune, ma ad esempio in una spiaggia, dovete sapere che questo non è possibile. Infatti, le cerimonie che si svolgono in luoghi differenti dal Comune sono solamente figurative, poiché in realtà il giuramento si è già tenuto in Comune.

Quindi, mentre per il diritto canonico il matrimonio è un sacramento, per quello civile non è altro che una manifestazione di volontà.

C’è però un punto di incontro tra i due, ovvero il matrimonio Concordatario introdotto con i Patti Lateranensi del ‘29 con il quale è stata attribuita efficacia civile anche al matrimonio religioso.

Matrimonio religioso: i principi del rito Concordatario

Per la legge italiana ha valenza civile anche il matrimonio religioso trascritto nei registri dello Stato. Ci sono però dei particolari “riti” che il sacerdote deve compiere nel corso dello svolgimento della cerimonia religiosa.

Prima di tutto c’è la lettura dei tre articoli del Codice Civile sui diritti e i doveri dei coniugi:

  • articolo 143: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia
  • articolo 144: “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.
  • articolo 147: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Dopo la fine della cerimonia religiosa, il matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile. Per questo motivo vengono redatti due documenti con i quali il sacerdote chiede la trascrizione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove si è celebrato il matrimonio che, qualora ne sussistano le condizioni, viene effettuata entro 24 ore (con validità retroattiva sino al giorno della celebrazione).

L’atto del matrimonio poi è ufficiale a tutti gli effetti entro 5 giorni dalla celebrazione del rito religioso.

Come mettere fine al matrimonio civile e religioso: le differenze

Come abbiamo appena visto, sia il rito religioso, o meglio Concordatario, che quello civile producono gli stessi effetti.

Tuttavia, mentre per mettere fine agli effetti civili del matrimonio è sufficiente il divorzio, per quello religioso non è così. Infatti, per la Chiesa il legame matrimoniale è stato benedetto da Dio e questo lo rende indissolubile e incancellabile; quindi non si può mettere fine ad un matrimonio religioso, motivo per cui una persona divorziata non può risposarsi in Chiesa.

L’unica possibilità è quella di chiedere l’annullamento del matrimonio religioso alla Sacra Rota o, con il rito abbreviato, al Vescovo. Ci sono infatti delle situazioni riconosciute dal diritto canonico per le quali il matrimonio religioso è da considerarsi nullo, ovvero come mai avvenuto.

Mentre il divorzio non mette fine al matrimonio religioso, l’annullamento da parte della Sacra Rota ha degli effetti anche su quello civile. Infatti, il Concordato prevede che lo Stato può attribuire efficacia civile alle sentenze dei tribunali ecclesiastici; quindi il matrimonio dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico produce effetti non solo per la Chiesa, ma anche per lo Stato.

Ad esempio, se il matrimonio religioso viene dichiarato nullo per “riserva mentale”, ovvero qualora uno dei coniugi dichiari di non aver condiviso completamente gli effetti del sacramento, dal tribunale ecclesiastico e la sentenza viene riconosciuta anche dal giudice civile, basta l’annullamento del matrimonio religioso per mettere fine al vincolo matrimoniale. Di conseguenza, non ci sarà bisogno né della separazione, né tantomeno del divorzio.

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# Chiesa

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