Le Agenzia viaggi determinano l’IVA con il metodo base da base. Vediamo cos’è e come funziona.
Le Agenzie viaggi che organizzano e commercializzano prodotti e pacchetti e servizi turistici determinano l’IVA attraverso un regime speciale, denominato metodo base da base o regime 74-ter, dal nome dell’articolo di riferimento del d.p.r. 633/1972 (decreto IVA).
Dal punto di vista normativo, l’articolo 74-ter del d.p.r. 633/1972 ha trovato la sua attuazione nel D.M. 340/1999 che deve essere considerato come un riferimento imprescindibile per chi si occupa della gestione contabile e fiscale di un’agenzia viaggi.
Ma cos’è e come funziona esattamente il metodo base da base IVA delle agenzia di viaggi?
Metodo base da base agenzie viaggi: cos’è e come funziona
Il metodo IVA base da base delle agenzie viaggi consiste nel determinare l’imposta sul valore aggiunto attraverso due passaggi:
1) calcolo del margine, ovvero della base imponibile lorda, come differenza tra il totale dei corrispettivi dovuti dal viaggiatore al netto dei costi diretti relativi al viaggio;
2) scorporo della base imponibile IVA con aliquota del 22%.
È evidente quindi come questo metodo sia assolutamente diverso da quello ordinario, consistente nel calcolare l’IVA come differenza tra gli importi addebitati ai clienti e quelli ricevuti in addebito dai fornitori.
Il riferimento normativo essenziale in questo senso è l’articolo 2, comma 1, del D.M. 340/1999.
Metodo di calcolo IVA base da base agenzie viaggi: esempio numerico
Si consideri, a titolo di esempio, un’agenzia viaggi che nel mese o trimestre IVA di riferimento compia le seguenti operazioni:
- operazioni attive certificate da corrispettivi pari ad euro 5.000;
- costi diretti relativi al viaggio pari ad euro 3.500.
La base imponibile sarà pari a 1.500 euro (5.000-3.500).
Sul margine, pari a 1.500 euro, dovrà essere scorporata l’IVA al 22%. Di conseguenza essa sarà pari ad euro 270,50 [(1.500/1,22)*22%].
Attenzione: il metodo del margine è influenzato dalla tipologia della prestazione e dalla territorialità della prestazione.
Metodo IVA base da base nel caso di viaggi nell’UE, fuori dall’UE o misti
Al fine di procedere correttamente al calcolo del margine IVA è necessario distinguere tipologia e territorialità dell’operazione.
In particolare:
- per i viaggi interamente eseguiti nell’Unione Europea il margine è totalmente imponibile e si applica l’IVA al 22%;
- per i viaggi misti UE-extra UE la base imponibile IVA si calcola come proporzione dei costi sostenuti nell’Unione Europea;
- per i viaggi al di fuori dell’Unione Europea il margine non è imponibile ai fini IVA per mancanza del presupposto della territorialità.
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