Molti non sanno che un giudice potrebbe liberare il fideiussore da tutte le sue obbligazioni indirette.
“Mi sono rovinato per una firma”. Quante volte ho ascoltato questa frase da parte di soggetti che avevano rilasciato a favore di una banca una garanzia personale (fideiussione) per i finanziamenti che l’Istituto di credito aveva concesso all’impresa di un loro parente o affine. Se l’impresa non meritava quel finanziamento e la banca lo ha ugualmente concesso, il garante non può perdere la propria casa se poi l’azienda non riesce a rimborsare il prestito. Molti, la maggior parte, non sanno infatti che un giudice, in qualche tribunale, potrebbe ritenere nulla quella garanzia e liberare il fideiussore da tutte le sue obbligazioni indirette. Nel nostro paese, soprattutto al Sud, ancora oggi l’erogazione del credito da parte del sistema bancario nei confronti delle piccole imprese si basa prevalentemente sul valore delle garanzie rilasciate da terzi fideiussori piuttosto che sulla capacità di rimborso del debitore principale, cioè l’impresa.
Un ragionamento che, utilizzando una buona dose di flessibilità intellettiva, potrebbe avere una logica di opportunità legata ai contesti temporali e territoriali: la banca concede un fido a una azienda anche se è consapevole che il suo bilancio, per motivi “fiscali”, non esprime tutta la potenzialità (che comunque possiede anche se occulta), se viene garantita con i beni personali del singolo socio dell’impresa o di un suo parente.
Ma se quella impresa, già dal momento della prima concessione, non ha una potenzialità economica e patrimoniale, quella garanzia potrebbe essere considerata nulla da un magistrato. Quel giudice si è basato sull’ordinanza n. 54 del 7 gennaio 2021 con cui la Corte Costituzionale ha affrontato il tema della liberazione del fideiussore per una obbligazione futura di cui all’art. 1956 cod. civ. Una norma che, anche a seguito della summenzionata pronuncia, chiarifica e orienta il ragionamento logico giuridico in merito agli effetti della condotta di concessione abusiva del credito ritualmente compiuta dagli istituti bancari. [...]
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