Ecco in quali casi i minori vengono affidati ai nonni e come funziona questo tipo di affidamento.
Può accadere che un minore venga affidato ai nonni, i quali sono così chiamati a rivestire il ruolo genitoriale per i nipoti. Il nostro ordinamento prende molto seriamente la tutela dei minori e dei loro interessi, così per il loro benessere si predilige l’affidamento congiunto fra i genitori. Ovviamente, in alcuni casi questa tipologia di affidamento non è compatibile con le esigenze dei figli, quindi a seconda delle circostanze vengono prese altre decisioni.
L’affidamento esclusivo e quello super esclusivo, in ordine di gravità, sono possibili quando uno dei due genitori è idoneo a occuparsi del figlio. Solo in situazioni molto gravi l’affidamento dei figli minori viene tolto a entrambi i genitori, casi estremi in cui la prime scelte ricadono nella cerchia familiare, in primis sui nonni, ma soltanto quando risultano idonei e adatti a ricoprire questo ruolo.
Di fatto, dato che l’affidamento dei minori a figure diverse dai genitori è una soluzione drastica, rilegata ai casi di completa assenza e incapacità, si cerca perlomeno di garantire una certa stabilità ai minori, consentendo loro di essere accuditi da figure familiari. La scelta spetta comunque al giudice in base alle circostanze specifiche e al parere degli esperti; infatti, l’affidamento ai nonni non è automatico e non necessariamente duraturo.
In quali casi il minore viene affidato ai nonni e perché
Affinché un minore sia affidato ai nonni devono necessariamente presentarsi due circostanze indispensabili:
- L’incapacità di entrambi i genitori;
- l’idoneità dei nonni.
I figli minori hanno infatti una serie di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, tra cui il diritto a ricevere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. La materia è poi ben più ampia, grazie alle diverse convenzioni a cui ha aderito in Italia che approfondiscono questi diritti. Si tiene poi in alta considerazione il parere degli esperti, non solo giuristi ma anche sociologi e psicologi infantili.
In particolare, i minori hanno diritto alla famiglia, considerata come luogo di migliore espressione, basandosi – presumibilmente – su legami affettivi stabili e duraturi. La famiglia, in questo caso, è da intendersi oltre al nucleo genitoriale, comprendendo anche tutte quelle figure rilevanti per la vita dei minori, come zii e nonni.
È dunque proprio all’interno della famiglia che si ricerca il benessere dei minori, anche e soprattutto quando i genitori non sono idonei a garantirlo. I genitori sono infatti i primi soggetti obbligati a prendersi cura dei figli, ma non sempre questi doveri vengono rispettati. Quando i genitori non sono adatti a questo compito il giudice dispone l’allontanamento dal nucleo familiare, come prima misura necessaria per preservare la serenità dei minori e interrompere la permanenza in un ambiente nocivo.
Questa condizione può rilevare da casi estremi, come l’abbandono, i maltrattamenti e gli abusi, ma anche da mancanze e disinteresse. Ancora, può esserci incapacità genitoriale a causa di dipendenze o disturbi. Così, in seguito all’allontanamento viene predisposto un nuovo affidamento dei minori, preferibilmente all’interno della famiglia.
I nonni sono fra le prime scelte, purché siano idonei a svolgere questo ruolo. Nell’analisi dei servizi sociali vengono presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti, compresi l’età e lo stile di vita dei nonni. In primis, è importante che un eventuale affidamento non possa risultare pericoloso o pregiudizievole, ma è anche necessario che i nonni possano prendersi cura al meglio dei bisogni materiali e affettivi dei nipoti.
A ogni modo, la scelta intra-familiare è sempre quella preferibile, anche in ottica di un possibile ricongiungimento con i genitori. Nel caso in cui nessun familiare risultasse adeguato o disponibile, infatti, il giudice dovrà necessariamente provvedere con un affidamento preadottivo. Al contrario, l’affido normalmente concesso ai nonni è di carattere temporaneo, pensato soprattutto per tutelare il benessere dei minori finché almeno uno dei genitori non risolva le cause che hanno determinato l’allontanamento. Devono comunque essere sentiti i pareri dei minori di almeno 12 anni e – a determinate condizioni – anche quelli dei minori inferiori a questa età quando opportuno.
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