Multa autobus: cosa può fare il passeggero che si trova sprovvisto del biglietto e cosa rischia se non paga?
Può capitare, in una giornata «no», di prendere l’autobus di corsa senza aver avuto la possibilità o il tempo di acquistare un biglietto. Proprio in quel momento si presenta un controllore che chiede di mostrarlo e non potendolo esibire saremo multati.
D’altra parte è noto a tutti che, chi si avvale di un mezzo di trasporto pubblico senza essere munito di idoneo titolo di viaggio, rischia di dover pagare una sanzione amministrativa. In Italia c’è stata, negli ultimi anni, una vera e propria stretta sui controlli anche a causa del piuttosto diffuso fenomeno dei cosiddetti «portoghesi», ovvero i furbetti di bus e metro, che prendono i mezzi pubblici senza pagare.
Per legge, se non si esibisce il biglietto, il controllore può elevare una multa. L’importo di questa varia secondo la regione e il comune. Se si è in torto, perché non si ha acquistato il biglietto, o si sa di non poter dimostrare buone ragioni, va considerato che la legge consente di pagare una sanzione ridotta.
Se invece ti è stata fatta una multa mentre ti trovavi in autobus, e la ritieni ingiusta, vediamo cosa puoi fare per contestarla e quali sono le conseguenze nel caso tu non voglia pagare.
Multa sul bus per chi è senza biglietto: possiamo non pagarla?
Chi può elevare una multa autobus? I compiti del controllore.
L’infrazione generalmente viene accertata dal controllore. Questi, mentre svolge il proprio lavoro, è considerato a tutti gli effetti un pubblico ufficiale.
Ma quali sono i suoi compiti e fino a che punto possono spingersi i suoi poteri? Dove invece si deve fermare per lasciare spazio agli agenti di pubblica sicurezza?
In generale, i compiti dei controllori possono essere sinteticamente così riassunti:
- richiedere ai passeggeri diesibire il titolo di viaggio in loro possesso;
- elevare multe in caso di verificate ed accertate irregolarità;
- chiedere il rilascio delle esatte generalità e l’esibizione di opportuni documenti di identificazione; chi rifiuta di fornirgliele o chi gliele fornisce false, commette reato ai sensi degli articoli 651 e 495 del Codice penale.
- richiedere l’intervento delle forze dell’ordine in caso di mancata identificazione o nei casi in cui lo ritengano necessario;
- sottrarre i titoli di viaggio che appaiano alterati, falsi o contraffatti;
- allontanare dal mezzo di trasporto i viaggiatori che compromettano l’ordine o la sicurezza del servizio o che rechino disturbo agli altri passeggeri.
Attenzione però: se da un lato il controllore può richiedere le generalità al passeggero che risulti privo del necessario biglietto, dall’altro lato, non può chiedergli di esibire categoricamente i documenti personali poiché solo gli agenti di pubblica sicurezza hanno questo potere.
Il controllore come «pubblico ufficiale» può chiedere i documenti personali per controllare la veridicità di quanto affermato, ma il passeggero non è tenuto a mostrarli: per legge, solo gli agenti di pubblica sicurezza hanno questo potere.
Non può neppure impedire a un passeggero, sprovvisto o meno di biglietto, di scendere dal mezzo pubblico, pena il reato di violenza privata, punito dall’articolo 610 del Codice penale con la reclusione fino a quattro anni.
Potrà soltanto far intervenire la forza pubblica affinché proceda all’identificazione e alla contestazione di eventuali reati quali ad esempio l’interruzione di pubblico servizio.
Multa autobus: i casi in cui può essere elevata
In generale possiamo affermare che è sottoposto a sanzione chiunque non si attiene alle avvertenze, agli inviti e alle disposizioni previsti dai regolamenti dell’azienda di trasporto e del personale di servizio, oltre che dalle leggi e dai regolamenti regionali e/o provinciali.
Il controllore può elevare una sanzione amministrativa se il viaggiatore presente sull’autobus:
- non è in grado di esibire il biglietto al controllore;
- risulta in possesso di un titolo di viaggio chiaramente alterato, falso o contraffatto;
- si rende responsabile di atti di vandalismo, di lancio di oggetti dal finestrino, danneggia o deteriora gli accessori del mezzo;
- non adotta le precauzioni necessarie a vigilare sulla sicurezza ed incolumità propria, ad esempio si sporge oltre misura dal finestrino oppure scende dal mezzo ancora in movimento;
- occupa più di un posto a sedere o posti espressamente segnalati e riservati a particolari categorie di utenti;
- causa disturbo agli altri passeggeri con inadeguati comportamenti;
- aziona i comandi per l’apertura delle porte e qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nel veicolo in assenza di grave ed incombente pericolo.
Gli importi delle sanzioni: multe fino a 200 euro
Secondo quanto disposto dall’art. 48 del Decreto legge 24.04.2017, n. 50: «La sanzione pecuniaria è definita con legge regionale e dove manca la multa è pari a 60 volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.».
Gli importi delle sanzioni amministrative variano in funzione del tipo di violazione, ma anche della compagnia di trasporto e della regione in cui questa svolge il proprio servizio.
Al comma 9 del suddetto decreto si sancisce che:
gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio e a convalidarlo all’inizio del viaggio e a ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso, esibendolo su richiesta degli agenti accertatori.
La norma poi, nei successivi commi stabilisce che:
Per chi viola gli obblighi sarà applicata una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale e, in mancanza di tale legge, la sanzione sarà pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.
Tuttavia, la sanzione comminata è annullata per coloro i quali non esibiscano un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, ma possono dimostrare con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell’accertamento.
Termini e condizioni del verbale
In alcuni casi richiedere l’annullamento della multa autobus è piuttosto agevole. Se, ad esempio, il viaggiatore ha dimenticato l’abbonamento a casa, gli basterà recuperarlo e presentarlo agli uffici amministrativi dell’azienda nei giorni a seguire.
Al di là di questa ipotesi, il ricorso per multa autobus va proposto per iscritto entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica differita del verbale.
In merito a questo segnaliamo che, quando è possibile, la contestazione dell’infrazione da parte del pubblico ufficiale deve essere immediata. Essa avviene mediante consegna diretta al trasgressore del relativo verbale ma può accadere che essa venga comunicata con la notifica successiva, e questo può avvenire in particolare nell’ipotesi che il trasgressore si rifiuti di riconoscere e ritirare lo stesso.
Tale notifica deve, però, necessariamente essere fatta entro determinati termini stabiliti dalla legge, ossia 90 giorni dall’accertamento per i residenti in Italia, 360 giorni, invece, per coloro i quali sono residenti all’estero.
Qui si aprono due scenari:
- abbiamo ricevuto il verbale con la multa e potremmo avere le nostre ragioni così decidiamo di non pagare la multa e fare un reclamo;
- oppure riconosciamo di essere nel torto, accettiamo il verbale e paghiamo subito la sanzione, che in questo caso sarà quella minima.
Cosa possiamo fare per non pagare la multa?
Se viene comminata una multa sull’autobus, e si sa di essere nel giusto, è possibile proporre un reclamo alla stessa ditta di trasporti, inoltrandolo a mezzo raccomandata A.R. Come detto, il termine per farlo è di 30 giorni dalla data della contestazione o della notifica (sessanta per i residenti all’estero).
Nel reclamo dovremo esporre tutte le ragioni per le quali la multa a nostro avviso non si sarebbe dovuta irrogare. Se vi sono testimoni, può essere utile allegare delle dichiarazioni dagli stessi sottoscritte.
L’azienda risponderà entro un termine che varia a seconda dei Comuni. Se ritiene fondate le motivazioni addotte a sostegno del reclamo, emetterà un provvedimento di archiviazione del verbale; diversamente, emetterà un’ingiunzione di pagamento.
Il trasgressore avrà trenta giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per pagare (sessanta giorni se risiede all’estero).
Quindi riassumendo schematicamente queste saranno le fasi del ricorso:
- se il verbale ti viene immediatamente consegnato potrai inserire le tue osservazioni e i nominativi di eventuali testimonianze;
- proponi il reclamo alla ditta di trasporti, allegando documentazione a sostegno delle tue ragioni;
- se il reclamo viene respinto dalla ditta di trasporti sarà emessa una ordinanza ingiunzione di pagamento che potrai impugnare davanti al Giudice di pace (vedremo questo caso nel prossimo paragrafo);
- se la decisione di quest’ultimo è negativa per te, puoi impugnarla davanti al Tribunale.
Cosa fare se il ricorso viene rigettato?
In questo caso puoi scegliere come procedere. Queste le ipotesi:
- pagare l’importo richiesto dall’azienda di trasporti e chiudere la pratica;
- ignorare la richiesta di pagamento. Questo comporterà una iscrizione al ruolo (che approfondiremo nel prossimo paragrafo) e ben presto potresti ricevere una cartella esattoriale. Se deciderai di non pagare neppure la cartella, potrai incorrere nel fermo amministrativo auto, nel pignoramento dello stipendio, ecc.;
- appellarti nel termine di 30 giorni (60 per i residenti all’estero) dall’emissione dell’ordinanza di ingiunzione al Giudice di Pace del luogo ove è avvenuta l’infrazione.
In questo ultimo caso devi tenere presente che il ricorso al Giudice di Pace ha un costo non trascurabile, per cui andrebbe proposto tenendo conto dell’importo della sanzione ricevuta e delle concrete possibilità di successo.
Quali sono le conseguenze se il trasgressore decide di non pagare?
Come precedentemente detto, se il multato decide di non pagare, sarà costretto, in modo coattivo, a farlo comunque. Difatti l’azienda dei trasporti può tutelarsi contro chi non paga. Se il trasgressore non paga, e non fa nessun tipo di reclamo, l’importo verrà iscritto a ruolo.
Il ruolo, in questo caso è l’elenco di soggetti debitori della ditta di trasporti, nel quale vengono inseriti i nominativi di coloro che non hanno pagato e l’importo da loro è ancora dovuto. Questo elenco viene periodicamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate, che ha il compito di occuparsi della riscossione coattiva di questi crediti.
Quindi cosa accadrà? Per la tutela dell’azienda, non essendo sufficiente la notifica del verbale che menziona la trasgressione al regolamento di viaggio, sarà necessario procedere alla successiva notifica dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento (effettuata dal Comune o dall’azienda municipale), al fine di poter ricorrere alle vie giudiziaria di recupero coattivo della somma.
Attenzione: la notifica dell’ordinanza di ingiunzione deve però avvenire entro 5 anni dalla violazione, altrimenti il trasgressore è liberato.
Cosa si rischia in caso di omesso pagamento dell’ordinanza ingiunzione?
Avverso l’ordinanza ingiunzione è possibile proporre ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione entro 30 giorni dalla notifica, laddove vi siano un qualche vizio che possa renderla nulla o annullabile.
In mancanza di opposizione, il suo contenuto si «blocca» e pertanto diventa definitiva e preliminare alle procedure esecutive.
Cosa significa?
A seguito dell’ordinanza-ingiunzione non rispettata, l’interessato riceverà anche la comunicazione della cartella di pagamento, che sarà solo un anticipo alla fase del vero e proprio pignoramento dei beni. La cartella di pagamento conterrà un importo decisamente più elevato, a causa dell’aggiunta di interessi, sanzioni e oneri di riscossione.
In conclusione, visti i costi abbastanza elevati del ricorso al Giudice di Pace, bisogna fare delle considerazioni molto realistiche rispetto all’importo della sanzione ricevuta e delle concrete possibilità di successo. È quasi sempre consigliabile pagare subito e possibilmente allo stesso controllore che ha emesso la multa, dato che solitamente i regolamenti delle aziende dei trasporti pubblici, in questi casi, consentono uno sconto.
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