Vediamo per quali violazioni delle regole anti-Covid scatta la multa, per privati cittadini e attività commerciali. Di seguito una tabella riepilogativa con l’elenco delle sanzioni amministrative e il loro importo, caso per caso.
Le multe Covid scattano ogni volta che il privato cittadino o un’attività commerciale violano le regole di sicurezza e prevenzione imposte dai decreti legge e Dpcm dell’emergenza coronavirus.
Assembramenti, uscire durante il coprifuoco, obbligo di mascherina, distanziamento sociale, spostamenti fuori dal Comune o dalla Regione sono alcuni esempi di quando scatta la multa da 400 a 1.000 euro.
Si tratta di sanzioni amministrative - prive di conseguenze penali - sulle quali è possibile ottenere uno sconto (se pagate nei termini previsti dalla legge) o la rateizzazione.
Di seguito troverete l’elencazione completa delle violazioni alle norme Covid che fanno scattare la multa, il loro importo e la norma che sancisce il divieto.
Multe Covid: importo e comportamenti vietati
Risale allo scorso ottobre l’elaborazione di un prontuario della Guardia di Finanza dove sono elencate le possibili violazioni alle norme anti-Covid con le relative sanzioni.
Qui viene indicato il costo della multa in misura ridotta, possibile se chi ha commesso la violazione paga entro il termine massimo di 5 giorni (come avviene per le multe stradali).
Di seguito una tabella riassuntiva:
Violazione misura anti-Covid | Riferimento legale | Sanzione (in misura ridotta) |
---|---|---|
divieto di assembramento | Art. 1 c. 8 D.L. 33/2020 (Convertito con L. 74/2020) | da 280 a 560 euro |
obbligo di indossare o avere sempre con sé la mascherina | Art.1 c.1 D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
mancato rispetto del distanziamento sociale | Art. 1 c. 2 D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Inottemperanza della permanenza domiciliare per chi ha temperatura superiore a 37.5° | Art. 1 c. 6 lett. a) D.P.C.M. del 13.10.2020 | sanzione ai sensi dell’articolo 452 Codice penale |
distanziamento sociale minimo di due metri per attività sportiva all’aperto o di un metro per attività motoria | Art. 1 c. 6 lett. e) D.P.C.M. del 18.10.2020 | da 280 a 560 euro |
divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica | Art. 1 c. 6 lett. i) D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, sagre e fiere, feste civili o religiose con oltre 30 invitati | Art. 1 c. 6 lett. n) D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
divieto di svolgere convegni e congressi, se non da remoto | Art. 1 c. 6 lett. n bis) D.P.C.M. del 18.10.2020 | da 280 a 560 euro |
A queste violazioni si aggiungono le multe per chi infrange il coprifuoco nazionale, il divieto di uscire dal Comune in zona arancione e il generale divieto di effettuare spostamenti tra Regioni prima del 27 marzo 2021.
Le multe si possono contestare
Si ricorda che le multe per violazione delle norme Covid possono essere contestate secondo tempi e modi previsti dalla legge per le altre sanzioni amministrative ed è possibile il pagamento a rate.
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Regole e sanzioni per gli esercizi commerciali
Le violazioni possibili per gli esercizi commerciali sono decisamente inferiori rispetto a quelle per i privati cittadini, ma in molti casi le conseguenze si fanno più serie.
Ecco le regole e le sanzioni per bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, centri estetici, supermercati, negozi di abbigliamento e altro:
Violazione misura anti-Covid | Riferimento legale | Sanzione (in misura ridotta) |
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divieto di svolgere attività di ristorazione (come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) | Art. 1 c.6 lett. ee) D.P.C.M. del 18.10.2020 | da 280 a 560 euro |
per attività commerciali al dettaglio obbligo di far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e dilazionare gli ingressi | Art. 1 c.6 lett. dd) D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
obbligo di svolgere attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 05.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo, fino ad un massimo di 4 persone per tavolo | Art. 1 c.6 lett. ee) D.P.C.M. del 18.10.2020 | da 280 a 560 euro |
obbligo di sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso | Art. 1 c.6 lett. n) D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
In tutti questi casi - oltre alla sanzione pecuniaria di base - le Forze dell’ordine possono disporre la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione dei comportamenti vietati.
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