Multa ZTL: costo, soggetti esonerati e come fare ricorso

Redazione

6 Gennaio 2023 - 10:20

Se non si rispetta il divieto della Ztl si incorre in una sanzione: ecco come fare ricorso.

Multa ZTL: costo, soggetti esonerati e come fare ricorso

La Ztl prevede limitazioni che possono riguardare tutti i veicoli o soltanto alcune classi, tipologie o date di omologazioni e classi di emissioni. Gli orari delle Ztl sono stabiliti dall’amministrazione comunale, in accordo con il regolamento regionale, e possono vietare l’accesso ai veicoli a motore nelle zone del centro storico o in alcune zone dei centri abitati.

Ma cosa succede se non si rispetta il divieto della Ztl? Quanto costa la multa e come si può fare ricorso? Ecco tutto quello che devi sapere.

Multe Ztl nel Codice della strada

Le multe per chi entra in una Ztl partono da 80 euro e possono arrivare fino a 355 euro. Tuttavia se pagate entro 5 giorni si può beneficiare dello sconto del 30%.

Al costo della multa va aggiunto quello per la spesa di accertamento e notifica che si aggira sui 14,20 euro.

Dal momento della ricezione della sanzione il Codice della strada concede 60 giorni di tempo per pagare oppure per presentare ricorso. Se il pagamento giunge oltre il termine indicato l’importo della multa aumenta e si aggiungeranno gli interessi di mora. In altre parole è sempre consigliato optare per il pagamento entro 5 giorni che consente di avere uno sconto consistente.

Come fare ricorso per multe Ztl

Se si ritiene che la sanzione sia ingiustificata o che ci siano errori formali nella contestazione è possibile fare ricorso contro la multa e chiederne la riduzione o l’annullamento. Per questo è buona norma controllare con attenzione se il verbale della multa contiene dei vizi di forma. Per esempio bisognerà controllare che siano state riportate correttamente le seguenti informazioni:

  • il giorno, l’ora, il luogo e la località dell’infrazione;
  • il tipo di veicolo, la marca, il modello e la targa;
  • la violazione del Codice della Strada inerente alla multa Ztl;
  • le modalità per il ricorso.

Il ricorso può essere presentato entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della sanzione; inoltre verificare che il verbale sia stato notificato entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione altrimenti la multa non dovrà essere pagata.

La contestazione va avanzata dinanzi al Comando di Polizia Municipale, al Prefetto o al Giudice di Pace nelle forme e nei tempi che sono illustrate nel nostro articolo di approfondimento: Come contestare una multa? Modalità e costi del ricorso

Accesso Ztl disabili

Ci sono alcuni soggetti che pur non avendo apposita autorizzazione possono entrare nelle zone a traffico limitato senza rischiare sanzioni. È il caso dei disabili. Coloro che hanno un permesso invalidi se comunicano la targa del veicolo possono liberamente circolare e sostare nelle zone a traffico limitato.

La conferma di ciò arriva anche dalla Corte di cassazione la quale ha spiegato che l’accesso è consentito sia se è il guidatore a essere disabile sia un passeggero.

Se il disabile quindi dovesse ricevere una multa dopo essere entrato in una Ztl - poiché le telecamere non sono riuscite a identificare la targa o il numero del permesso invalidi - potrà decidere di fare ricorso presso il Comando di Polizia Municipale, il Prefetto o il Giudice di Pace e ottenere l’annullamento della sanzione.

Multe Ztl nulle se la segnaletica è assente o insufficiente

Può capitare che la segnaletica che indica l’inizio di una Ztl con i rispettivi orari/giorni di ingresso libero non sia ben visibile e che quindi sia più semplice cadere in errore. In tal caso la giurisprudenza è concorde nel confermare che la multa non dovrà essere pagata.

Sul caso è significativa la pronuncia del giudice di Napoli nell’accoglimento del ricorso di un motociclista, che ha stabilito quanto segue:

“L’art. 7 del codice della strada prevede la necessità di segnalazione delle zone a traffico limitato nonché dei varchi di accesso, segnaletica che per indicazioni, forma e dimensioni deve essere idonea a essere percepita dall’utente della strada.”

Tuttavia la prova dell’assenza/inadeguatezza della segnaletica è a carico del conducente che deve dimostrare la concreta difficoltà nel percepire il divieto, magari con foto e video.

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