Niente risarcimento danni a chi è stato imprudente

Ilena D’Errico

4 Agosto 2024 - 23:57

Se chi ha subito il danno è stato imprudente non c’è alcun diritto al risarcimento, a meno che non si tratti di un lavoratore dipendente. Ecco le regole e le eccezioni.

Niente risarcimento danni a chi è stato imprudente

Nel nostro ordinamento chi subisce un danno di cui è responsabile un altro soggetto ha diritto a essere risarcito, non soltanto della lesione economica ma anche del patimento morale. Non è necessario che il danno sia procurato attivamente da qualcuno che commette un illecito, anche se a cagionarlo è un oggetto, una persona o un animale che il soggetto ha in custodia.

Tanto per fare un esempio, se un albero crolla in mezzo alla strada rompendo un’auto a causa della negligenza del Comune nella manutenzione, allora l’ente locale deve riparare il danno al proprietario della vettura.

Questo principio viene meno quando l’origine del danno non è attribuibile a un responsabile, bensì a una forza esterna incontrollabile e imprevedibile (il cosiddetto caso fortuito) oppure allo stesso soggetto danneggiato. Come confermato dalla giurisprudenza, peraltro anche di recente, la persona che subisce il danno non ha diritto al risarcimento anche se è stata imprudente. Ecco cosa vuol dire.

Niente risarcimento se il danneggiato è stato imprudente

Se la causa del danno è attribuibile esclusivamente all’imprudenza di chi lo subisce non è dovuto alcun risarcimento. Si tratta di un orientamento più che consolidato della corte di Cassazione, che in ultimo lo ha confermato con l’ordinanza n. 14041/2020. Nel caso specifico, un uomo si è ferito cadendo dalla scala mentre raccoglieva dei frutti da un albero, incaricato dalla proprietaria del terreno. I giudici hanno constatato che la caduta è stata provocata dall’aver appoggiato la scala e il peso dell’uomo su un ramo instabile e non idoneo, peraltro in prossimità di una rampa pericolosa.

Il danneggiato non soltanto conosceva bene il luogo e l’albero, avendo svolto la stessa mansione diverse volte, ma è anche un operaio edile, che ben conosce alcune misure di sicurezza. Non avendo adottato le misure di cautela per evitare un danno prevedibile ma del tutto casuale, la colpa è riconosciuta esclusivamente al danneggiato stesso. Quest’ultimo, oltretutto, è un prestatore d’opera occasionale che quindi deve provvedere autonomamente ai dispositivi di protezione e alle attrezzature idonee.

Per valutare l’insussistenza di un risarcimento danni, dovuta all’esclusiva responsabilità del danneggiato stesso (altrimenti si sarebbe parlato di concorso di colpa tra le parti) rilevano quindi le seguenti circostanze:

  • l’origine del danno non è attribuibile a un errore, colpa o negligenza del custode o proprietario degli oggetti;
  • il danneggiato non ha attuato l’ordinaria prudenza richiesta normalmente in situazioni analoghe e con l’ordinaria diligenza;
  • la situazione era evitabile con l’attuazione della prudenza di norma richiesta.

Nel caso specifico, si sono aggiunti ulteriori fattori che hanno confermato quanto sopra. Innanzitutto, il danneggiato era in tutte le condizioni di sapere quali pericoli evitare e con quali precauzioni, non soltanto per conoscenza professionale ma anche per esperienza, dovuta al fatto che diverse volte aveva compiuto la stessa operazione.

In secondo luogo, il soggetto stava eseguendo l’operazione come prestazione d’opera. Un rapporto che presuppone l’obbligo di utilizzare dispositivi di sicurezza e attrezzature idonee, esclusivamente a carico del prestatore e non del committente.

C’è quindi una sostanziale differenza rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in cui è il datore di lavoro a dover mettere in atto tutte le precauzioni possibili per preservare la sicurezza del dipendente. Questo include i dispositivi di protezione, le attrezzature, il controllo delle strutture e dell’ambiente, ma anche le mansioni e l’orario di lavoro.

In altre parole, il datore di lavoro è chiamato a prevenire anche la possibile imprudenza o negligenza del lavoratore. Secondo la corte di Cassazione, infatti, nel rapporto di lavoro dipendente la responsabilità ricade principalmente sul datore, che deve mettere in atto le precauzioni idonee a evitare rischi anche in caso di imprudenza o errore del dipendente stesso.

Raramente negli infortuni sul luogo di lavoro si prescinde da questo principio, soltanto in casi in cui il datore di lavoro ha effettivamente fatto tutto ciò che era in suo potere e il dipendente ha adottato una condotta non idonea, talmente eccentrica da risultare del tutto imprevedibile.

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