Se uno dei genitori non paga l’assegno di mantenimento, l’altro può negargli di vedere i figli? Ecco cosa stabilisce la legge.
Entrambi i genitori sono tenuti a occuparsi dei bisogni dei figli fino al loro raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica. Purtroppo, però, non tutti assolvono a questo compito, soprattutto quando dopo una separazione sono tenuti a versare un vero e proprio assegno di mantenimento. Il genitore collocatario si trova quindi in una situazione difficoltosa e spesso ricorre proprio ai figli per punire l’inadempimento dell’altro.
“Se non paghi il mantenimento non ti faccio vedere i bambini” quante volte si sentono frasi del genere? Tralasciando il ricatto morale fine a sé stesso, molto spesso i genitori collocatari che si comportano in questo modo pensano di essere nella ragione, credendo che non pagando il mantenimento l’altro genitore perda i diritti nei confronti dei figli. Vediamo cosa dice la legge e scopriamo se è legale non far vedere i figli al genitore che non paga il mantenimento.
È legale non far vedere i figli al genitore che non paga il mantenimento?
I doveri di mantenimento in capo a entrambi i genitori non hanno di per sé riflesso sulla loro possibilità di vedere i figli e trascorrere del tempo con loro. Il fatto che i figli risiedano stabilmente con uno solo di loro, detto genitore collocatario, non arroga a quest’ultimo diritti in più rispetto all’altro.
Collocare i figli presso un genitore è infatti una semplice scelta pratica, attuata dal giudice per far fronte alle esigenze del minore anche in tema di abitudini e abitazione. In astratto, è anche possibile ripartire fra loro questo aspetto, ma raramente il collocamento dei figli è diviso, perché si rivela spesso molto stressante per il minore. Quest’ultimo sarebbe infatti portato a fare continui spostamenti da una casa all’altra, con tutte le ripercussioni del caso. Di fatto, però, non è vietato, perciò a seconda delle situazioni potrebbe essere applicato.
Si evince quindi che il collocamento dei figli non ha nulla a che vedere con l’affidamento, che di norma è di tipo congiunto. Questo tipo affidamento, che ormai prende il nome di affidamento condiviso, prevede eguali diritti e doveri tra i genitori. Questi ultimi hanno la facoltà di accordarsi sulla frequenza del non collocatario o possono rimettere la decisione al giudice in caso di conflitto.
C’è poi l’affidamento esclusivo, che in virtù del diritto alla bigenitorialità è riservato alle situazioni particolarmente meritevoli di tutela, in cui uno dei genitori è considerato inadatto a occuparsi dei bisogni del figlio. Anche in questo caso, però, c’è un diritto di visita nell’interesse del minore.
Infine, si ha l’affidamento super esclusivo, ossia quando uno dei due genitori è del tutto incapace di prendersi cura dei figli perché pericoloso o del tutto disinteressato. Questa scelta è riservata alle situazioni più gravi e lascia al genitore soltanto le responsabilità e i doveri, tra cui quello di mantenimento.
Non far vedere i figli all’altro genitore è un reato
Il genitore collocatario non può negare all’altro genitore il diritto di visita, se presente, a prescindere dal pagamento dell’assegno di mantenimento. In questa ipotesi, resta la possibilità di agire in via legale per avviare il recupero forzoso della somma (anche con pignoramento dei beni), denunciare il genitore per violazione degli obblighi di assistenza familiare o richiedere un affidamento super esclusivo, quando l’inadempimento è parallelo a un totale disinteresse per la vita dei figli.
Non solo, se il diritto di visita è stabilito dalla sentenza, non far vedere i figli al genitore diventa un vero e proprio reato, punibile con la reclusione fino a 3 anni o la multa fino a 1.032 euro. Anche in mancanza di specifiche sulle visite del genitore nella sentenza, comunque, si costituisce un illecito civile che dà atto anche al risarcimento danni.
Ovviamente, si escludono eccezioni in cui la negazione del diritto di visita è stata involontaria e dovuta a situazioni di particolare urgenza. Bisogna comunque ricordare che oltre al diritto del genitore, è prioritario l’interesse del minore, che nei limiti del possibile coincide con la bigenitorialità.
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