Dove e quando avviene la notifica degli atti giudiziari? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla notificazione.
Gli atti giudiziari vengono notificati per mezzo dell’ufficiale giudiziario, incaricato dal pm o dalla cancelleria del tribunale. Tempi, procedura e luogo della notifica sono stabiliti dagli articoli 137-140 del Codice di procedura civile e dalle successive modifiche normative.
Sono considerati atti giudiziari tutti quelli che riguardano processi in corso in ambito civile, penale o amministrativo, come ad esempio gli atti di citazione, i pignoramenti, l’avviso di garanzia e i decreti ingiuntivi. Contenuti in una busta di colore verde chiaro, come avviene la notifica di un atto giudiziario e cosa succede se il destinatario è irreperibile? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
Come si notifica un atto giudiziario: tutte le modalità
Una caratteristica peculiare degli atti giudiziari è che devono essere notificati al destinatario. Questo comporta l’obbligo, da parte del mittente, che può essere la cancelleria del Tribunale oppure un avvocato, di fornire al soggetto interessato una comunicazione ufficiale e formale.
Proprio per questo motivo, è necessario che la notifica venga effettuata attraverso strumenti idonei a certificare l’avvenuta consegna, quali ad esempio:
- consegna tramite ufficiale giudiziario o forze dell’ordine;
- raccomandata;
- PEC.
Generalmente la consegna della tanto temuta lettera verde avviene a mano, ad opera dell’ufficiale giudiziario. Salvo diverse indicazioni normative, quindi, l’atto giudiziario viene consegnato “in mani proprie” presso l’abitazione del destinatario. Quello che viene consegnato non è altro che la copia conforme all’originale dell’atto giudiziario.
Nel caso in cui sia impossibile effettuare la consegna a mano, gli atti giudiziari vengono notificati nel Comune di residenza del destinatario, per la precisione all’indirizzo di residenza, dove ha l’ufficio o dove esercita l’attività d’impresa o di commercio.
Se il destinatario non è in casa o in ufficio, la consegna può avvenire anche nelle mani di un parente, del coniuge o del convivente, purché sia maggiore di 14 anni e non palesemente incapace. Altrimenti l’ufficiale giudiziario può lasciare la copia dell’atto anche al portiere, se presente oppure al vicino di casa. In ogni caso al destinatario dell’atto verrà notificata una lettera di avviso attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se l’atto giudiziario si presenta come un documento informatico, allora la consegna viene effettuata all’indirizzo Pec del soggetto destinatario. Se quest’ultimo non possiede una casella di posta elettronica certificata, allora la consegna viene effettuata a mano tramite un supporto cartaceo conforme all’originale.
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Irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto giudiziario
Cosa succede agli atti giudiziari se il destinatario è irreperibile o rifiuta la consegna dell’atto giudiziario? Ebbene, questa ipotesi è prevista dall’articolo 140 del Codice di procedura civile e prevede che l’ufficiale giudiziario incaricato della consegna dell’atto debba depositare l’atto presso l’albo pretorio del Comune di residenza del destinatario, affiggere l’avviso di deposito alla posta della sua abitazione e, infine, inviare l’avviso di deposito dell’atto giudiziario attraversa una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Notifica atti giudiziari, che fare se la residenza del destinatario è sconosciuta?
Può accadere, inoltre, che non sia possibile individuare esattamente l’indirizzo di residenza o il domicilio del destinatario. In questo caso l’ufficiale incaricato ha tre possibilità, alternative tra loro, per depositare l’atto, ovvero:
- presso l’albo pretorio del Comune in cui il destinatario ha l’ultima residenza, sempre se nota;
- presso la casa del Comune in cui è nato;
- se non si conosce né l’ultima residenza né il Comune di nascita il deposito va effettuato presso il Pubblico Ministero.
In ogni caso la notifica si considera effettuata dopo 20 giorn a partire da quello in cui è avvenuto il deposito.
Notifica di atti giudiziari all’estero
Come si evince dalla guida alla notifica all’estero di atti giudiziari pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il procedimento di notifica nei confronti di un soggetto residente in uno Stato straniero richiede forme di cooperazione e di
assistenza giudiziaria internazionale in grado di garantire sia gli interessi del notificante che quelli del destinatario della notificazione.
Al fine di perfezionare la procedura, ovviamente, è necessario conoscere l’indirizzo del destinatario. In caso di dubbi in merito all’indirizzo di residenza del notificando, viene ricordato che:
«qualora sia cittadino italiano, sarà necessario rivolgersi al Comune di ultima residenza di quest’ultimo. Il Comune è l’ente preposto alla gestione dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’A.I.R.E. è stata istituita con Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono in territorio straniero. Giurisprudenza concorde pone a carico del richiedente tutte le ricerche suggerite dall’ordinaria diligenza per individuare l’indirizzo presso cui eseguire la notificazione».
Se, invece, bisogna reperire l’indirizzo all’estero di un cittadino straniero, allora il soggetto interessato dovrà rivolgersi alle Rappresentanze in Italia, ovvero Ambasciata o Consolato, dello Stato di cittadinanza del soggetto a cui destinare la notifica. Ma non solo, nel caso in cui il destinatario non sia cittadino italiano, sarà necessaria la traduzione degli atti.
In genere gli atti da notificare devono essere in duplice copia. Si consiglia anche una terza copia nel caso in cui la richiesta venga tramite un’ambasciata o un consolato. Fanno eccezione Colombia, Cuba, Panama e Repubblica Dominicana, le cui Autorità richiedono espressamente una terza copia. In caso di dubbi, comunque, si consiglia di rivolgersi alle autorità competenti che saranno in grado di fornire maggiori delucidazioni in merito alla notifica degli atti giudiziari all’estero.
Tempi di notifica degli atti giudiziari
Si ricorda che è inutile non ritirare la comunicazione dell’atto giudiziario. Come ricordato con l’articolo 143 del Codice di Procedura Civile, infatti, la notifica si considera effettuata dopo 20 giorni a partire da quello in cui è avvenuto il deposito. Inoltre in base all’articolo 147 del Codice di Procedura civile le notificazioni non possono essere effettuate prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Le notificazioni tramite posta elettronica certificata possono essere effettuate senza limiti di orario. Le notificazioni eseguite con quest’ultima modalità vengono considerate perfezionate, per il notificante, nel momento in cui si genera la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima viene generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno seguente, la notificazione si considera perfezionata per il destinatario alle ore 7.
Costi e spese di notifica degli atti
Come si evince dal sito di Poste Italiane, tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni stabilite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni attraverso la Delibera 160/23/CONS del 27 giugno 2023, a partire dal 18 dicembre 2023 si è registrata una variazione delle condizioni economiche di alcuni servizi. Andando in profondità, si legge che le tariffe dell’Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN, ovvero Comunicazioni di Avvenuta Notifica, e CAD, ovvero Comunicazioni di Avvenuto Deposito:
«hanno subito modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi è variato da 11,45 € a € 11,60 €, mentre per gli invii accettati presso i centri business (anche con l’opzione bolgetta), ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, è variato da 11,05 € a 11,17 €. Tale incremento è stato applicato anche alle tariffe di recapito di Atto Giudiziario Business Online».
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