Nuova rateizzazione cartelle esattoriali, come si richiede? La guida 2025

Patrizia Del Pidio

20 Gennaio 2025 - 11:48

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida alla rateizzazione delle cartelle per il 2025. Nel vademecum sono presenti le istruzioni per i nuovi piani di dilazione.

Nuova rateizzazione cartelle esattoriali, come si richiede? La guida 2025

La rateizzazione delle cartelle esattoriali è il modo più semplice per sanare i propri debiti con il Fisco in modo più leggero e in tempi più lunghi, in modo da pesare meno, mese dopo mese, sulle finanze della famiglia. Come si richiede e come funziona?

L’Agenzia delle Entrate, il 17 gennaio 2025 ha pubblicato una guida completa su come accedere alla rateizzazione delle cartelle, recependo anche le novità previste dalla riforma della riscossione a partire dal 1° gennaio 2025 che allungano i piani di dilazione fino a 120 rate.

Nel vademecum l’amministrazione tributaria illustra le novità introdotte dal decreto legislativo di riordino della riscossione (110/2024). La riforma, infatti, ha modificato l’articolo 19 del Dpr 602 del 1973 prevedendo un aumento progressivo del numero di rate massimo che un contribuente può richiedere rispetto alle 72 massime previste fino al 2024.

Per poter versare il debito derivante da una o più cartelle esattoriali si può presentare una istanza all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Non sempre, infatti, è semplice estinguere un debito pagando in un’unica soluzione e proprio per questo viene messa a disposizione del contribuente, che vuol sanare la propria situazione debitoria, la possibilità di versare il dovuto a rate.

In questo articolo spiegheremo quando è possibile pagare le cartelle esattoriali a rate e come si deve procedere per fare richiesta di un piano di dilazione con le novità in vigore dal 2025.

Vademecum rateizzazione
Fonte Agenzia delle Entrate

Rateizzazione cartelle esattoriali

Tutti i contribuenti possono accedere alla rateizzazione delle cartelle esattoriali, se non riescono a versare in un’unica soluzione la somma dovuta. Il piano di dilazione è variabile in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche del contribuente (che vanno documentate).

Se il contribuente intende rateizzare una somma pari o inferiore a 120.000 euro, rispetto alle 72 rate di previste fino al 2024, può chiedere una dilazione più lunga presentando una dichiarazione di momentanea difficoltà economica per ottenere:

  • un massimo di 84 rate per gli anni 2025 e 2026;
  • un massimo di 96 rate per gli anni 2027 e 2028;
  • un massimo di 108 rate per il 2029.

A partire da quest’anno, quindi, il contribuente può richiedere una rateizzazione in un massimo di 84 rate mensili.

Se il contribuente vuole ottenere un numero maggiore di rate, deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Mentre per ottenere le 84 rate è sufficiente una semplice dichiarazione, per una rateazione più lunga la situazione economica va documentata.

Per i contribuenti con debiti di importo superiore a 120.000 euro, può essere concesso un piano di dilazione fino a 120 rate mensili. In questo caso, la condizione di difficoltà economica deve essere sempre comprovata con la relativa documentazione.

Vediamo tutte le informazioni sulle somme rateizzabili, su come presentare domanda di dilazione e quali sono gli effetti della rateizzazione e l’eventuale decadenza.

Quali debiti possono essere rateizzati?

In linea generale le somme che vengono richieste con le cartelle esattoriali possono sempre essere rateizzate, anche se esistono delle eccezioni che vedremo di seguito.
Nella rateizzazione rientrano le somme iscritte a ruolo da:

  • amministrazioni statali;
  • Agenzie istituite dallo Stato;
  • enti pubblici previdenziali;
  • Comuni;
  • Regioni;
  • altri Enti statali creditori.

Sono escluse dall’applicazione della rateizzazione le somme che erano già oggetto di un piano di rateizzazione decaduto per il mancato pagamento delle rate. L’esclusione:

  • è definitiva per le rateizzazioni richieste a partire dal 16 luglio 2022. In questo caso il debito non può più essere dilazionato;
  • può essere sanata per rateizzazioni richieste fino al 15 luglio 2022. In questo secondo caso il debito può essere nuovamente rateizzato a patto che la somma relativa alle rate scadute della precedente dilazione venga saldato alla data della nuova richiesta.

Sono escluse dalla rateizzazione anche le somme che:

  • sono riferite a debiti che non possono essere dilazionati (un esempio è il recupero degli aiuti di Stato);
  • sono state affidate da Enti che non hanno scelto l’Ader come agente di riscossione;
  • sono state oggetto di Rottamazione ter o del saldo e stralcio e si è verificata l’inefficacia della misura per mancato, tardivo o insufficiente pagamento di una delle rate in scadenza dal 2020 e per le quali non si è aderito alla rottamazione quater.

Rateizzazione ordinaria in 7 anni

La rateizzazione fino a 84 rate mensili è un istituto aperto a tutti i contribuenti che ne fanno richiesta. Per cartelle esattoriali di importo fino a 120 mila euro si tratta di una procedura molto semplice e immediata che si può richiedere anche online senza il bisogno di presentare troppi documenti. Per questa tipologia di dilazione è sufficiente presentare una dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria

In questo caso la rateizzazione concessa è in 84rate da versare mensilmente in 7 anni. L’importo delle rate, a scelta del contribuente, può essere o costante o crescente.

Come si chiede la rateizzazione ordinaria in 7 anni

Come si richiede? L’istanza può essere presentata:

  • online sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione accedendo alla propria area riservata e scegliendo, per la singola cartella esattoriali, il servizio “Rateizza adesso”;
  • compilando il modello RS che, poi, dovrà essere inviato tramite Pec agli indirizzi riportati nello stesso modulo;
  • agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Modulo RS
Richiesta rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate per tutti

Una volta presentata la richiesta, se si è in regola con i versamenti delle rate, per il debito dilazionato non saranno iscritti nuove procedure esecutive (nuove ipoteche, nuovi fermi).

Una volta ottenuto il piano di rateizzazione è possibile versare le rate o utilizzando i bollettini o moduli di pagamento che l’Ader allega al piano di dilazione steso o procedendo con l’addebito diretto delle rate sul conto corrente. In questo secondo caso è necessario accedere al servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione” che è possibile trovare sempre nella propria area riservati nella sezione “Rateizza il debito”.

Piani di rateizzazione con richiesta documentata

Le richieste di piani di dilazione che necessita la documentazione a corredo della situazione di disagio economico sono quelle riferite a:

  • importi superiori a 120.000 euro;
  • importi inferiori a 120.000 euro per il quali si richieda una rateizzazione con un numero di rate maggiore a 84 (fino a 120 rate mensili).

In questi casi è necessario documentare la situazione di disagio economico nei seguenti modi:

  • per le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato è necessario allegare l’Isee;
  • per società di capitali, società di persone, un’associazione o una fondazioneè necessario allegare l’Inidice di liquidità per documentare la situazione e l’Indice Alfa per calcolare il numero massimo di rate da concedere;
  • per i condomini l’Inidce Beta.

Come si chiede rateizzazione con richiesta documentata

In questo caso l’istanza può essere presentata compilando:

  • modello RDF per le persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • modello RDG per soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati.
RDG
Richiesta documentata per gli altri soggetti
RDF
Richiesta documentata per lersone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Modello e documentazione vanno:

  • inviato tramite Pec agli indirizzi riportati nello stesso modulo;
  • presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

In questo modo si ottiene un piano di rateizzazione fino a 120 mensili. Anche in questo caso finché si risulta in regola con i pagamenti non saranno iscritti nuovi fermi o ipoteche, e come nel caso precedenti il pagamento delle rate può avvenire tramite:

  • bollettini;
  • addebito diretto su conto correte.

Piano di dilazione, quando decade?

Il piano di dilazione concesso può, in alcuni casi, anche decadere. Con la decadenza il debito residuo permette, nuovamente, all’Agente di riscossione di procedere al recupero tramite misure di esecuzione forzata (pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo).

La rateizzazione in corso decade quando vi è inadempienza, ovvero il mancato pagamento di alcune rate. Si verifica, però, anche quando il contribuente che ha richiesto la dilazione viene a mancare o quando la società titolare del debito viene cancellata dal registro delle imprese.

Quando si verifica la decadenza per inadempienza?

A differenza delle altre due ipotesi (decesso e scioglimento della società), l’inadempienza è la decadenza che riguarda il maggior numero di contribuenti. Come abbiamo detto si verifica qualora un certo numero di rate del piano di dilazione risultano non versate. Quante rate devono mancare per decadere dalla rateizzazione? Nello specifico:

  • per i piani di dilazione già in essere all’8 marzo 2020 deve mancare il pagamento di almeno 18 rate anche non consecutive;
  • per piani di dilazione concessi dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la decadenza è esecutiva quando manca il pagamento di almeno 10 rate, anche non consecutive;
  • per le dilazioni concesse a partire dal 1° gennaio 2022, invece, sarà sufficiente non versare 5 rate anche non consecutive per decadere dal piano;
  • per le rateizzazioni concesso a partire dal 16 luglio 2022, invece, si torna al numero di 8 rate mancanti per decadere dal piano.

In caso di decadenza si può nuovamente rateizzare il debito?

Non sempre la decadenza da un piano di dilazione preclude la possibilità di dilazionare nuovamente lo stesso debito e per la precisione:

  • per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
  • per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

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