Quando è previsto l’obbligo di servizio per gli insegnanti al termine delle attività didattiche? Non sempre è lecito chiedere al docente di recarsi a scuola nel mese di giugno. Ecco perché.
L’obbligo di servizio per gli insegnanti permane anche dopo la fine delle attività didattiche? Una domanda che molti docenti potrebbero porsi e che potrebbe interessare principalmente coloro che hanno stipulato un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o anche al 31 agosto.
Le attività didattiche intese come lezioni terminano sempre entro i primi dieci giorni di giugno a seconda del calendario scolastico regionale.
I docenti sono tenuti poi a svolgere le operazioni finali relative agli scrutini e agli esami di Stato nella secondaria di primo e secondo grado. Potrebbe accadere, tuttavia, che i dirigenti possano prevedere per gli insegnanti un obbligo di servizio al termine delle lezioni al di là di scrutini ed esami. Vediamo quando è previsto l’obbligo di servizio e se un docente può rifiutarsi di recarsi a scuola.
Obbligo di servizio insegnanti a giugno per esami, scrutini e altre attività
L’obbligo di servizio per gli insegnanti a giugno, al termine delle attività didattiche, è previsto per gli scrutini, in caso di esami e altro, come il collegio dei docenti.
Per capire quali sono gli obblighi degli insegnanti anche a tempo determinato con contratto al 30 giugno, occorre guardare agli articoli 28 e 29 del Ccnl/2007 comparto Istruzione e ricerca.
Si tratta di norme che definiscono le attività di insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento.
Le attività di insegnamento terminano con la fine delle lezioni nel mese di giugno, mentre quelle funzionali all’insegnamento secondo l’articolo 29 sono articolate in:
- 40 ore all’anno per il collegio dei docenti;
- 40 ore all’anno per la partecipazione a consigli di classe, interclasse e intersezione.
A queste ore, che non rientrano nelle 18 ore settimanali di attività in aula, si aggiungono come anticipato anche scrutini ed esami. Il docente non è tenuto a svolgere ore che eccedano le 40 ore di attività funzionali all’insegnamento e che non rientrino nel piano annuale delle attività definito in sede di collegio dei docenti.
Obbligo di servizio insegnanti alla fine delle attività didattiche: quando non è previsto
In alcun modo il docente è tenuto all’obbligo di servizio alla fine delle attività per ciò che non rientra in quelle funzionali all’insegnamento di cui sopra. Pertanto gli insegnanti non devono recarsi a scuola a giugno:
- per attività richieste dal dirigente scolastico e che non rientrano nel piano annuale delle attività;
- per attività estranee all’insegnamento come per esempio il riordino della biblioteca.
Gli insegnanti che non devono prendere parte agli esami di Stato come la Maturità in qualità di commissari devono tuttavia prestare obbligatoriamente servizio come previsto dall’articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale numero 41 dell’11 maggio 2012.
L’ordinanza precisa che “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.”
Gli insegnanti devono restare a disposizione della scuola fino al 30 giugno, specie per la sorveglianza durante le prove scritte della Maturità, ma questo non significa che la presenza debba essere garantita tutti i giorni e per attività non previste dal piano annuale della scuola.
Sono esclusi dagli obblighi di servizio anche legati agli esami, gli insegnanti con contratto di supplenza breve o saltuaria non al 30 giugno, i quali solitamente devono firmare un contratto specifico per scrutini ed esami finali.
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