Quando si ha diritto alla restituzione di un oggetto? E quando un oggetto altrui diventa di proprietà, se prestato o perso? Vediamo come funziona.
Di chi è l’oggetto abbandonato su un terreno altrui? Quando si diventa proprietari di un bene prestato e mai restituito? Chi è il proprietario di una cosa dimenticata o persa a casa d’altri e quando si ha il diritto di vedersela restituita?
Spesso, quando si parla di oggetti di piccole dimensioni, come libri o vestiti per esempio, capita che vengano prestati a terzi o dimenticati a casa d’altri. Fino a quando si ha il diritto di richiedere indietro un oggetto che si trova in proprietà altrui? A seconda della situazione, le modalità in cui si può chiedere la restituzione cambiano, avendo a volte anche il diritto di entrare nelle proprietà altrui.
Vediamo in questo articolo come funziona e in quali situazioni un oggetto può diventare di proprietà altrui.
Restituzione di oggetti prestati o dimenticati a casa d’altri
Gli oggetti che sono stati dimenticati a casa di terzi, oppure quelli che sono stati prestati, devono essere restituiti sempre e comunque, partendo dal presupposto che la persona proprietaria della casa sia a conoscenza dell’esistenza dell’oggetto o di doverlo restituire.
Cosa significa? In pratica che se si dimentica un oggetto a casa d’altri, non è detto che il proprietario di casa lo sappia senza che gli venga detto. Bisogna quindi chiedere se il bene è lì e di riceverlo indietro. Se il proprietario di casa si rifiutasse di restituire il bene, allora si può procedere con una querela per furto.
In caso di oggetto prestato, come un libro, bisogna comunque chiedere che il bene venga restituito. Anche in questa situazione, di fronte a un rifiuto si ha il diritto di agire e querelare la persona in questione.
In queste situazioni, avendo lasciato più o meno volontariamente il bene in casa d’altri, non si può entrare per cercarlo senza il permesso del proprietario di casa. Infatti si tratterebbe di violazione di domicilio.
Oggetto all’interno di proprietà altrui: come fare
Per il Codice civile, in caso di oggetto o animale finito per errore all’interno della proprietà di terzi, si ha il diritto di entrare in suddetta proprietà per recuperarlo.
Questo significa che nel caso in cui l’animale domestico scappasse di casa finendo nel cortile del vicino, si potrà entrare per richiamarlo. Lo stesso vale in caso di un bene mobile che per errore cade nella proprietà di altri.
Bisogna comunque, quando possibile, avvisare il proprietario dell’immobile o del fondo in questione, che può vietare l’entrata nella sua proprietà, a patto che restituisca immediatamente il bene. In pratica, non è possibile trattenere gli oggetti o gli animali di altre persone solo perché sono entrate nei propri confini, ma terzi possono entrare (anche senza permesso) per riprenderseli.
Un oggetto trovato per caso quando diventa di proprietà?
Quando si trova un oggetto per terra, come un braccialetto su un marciapiede, posso tenerlo? La risposta è “non proprio”.
In caso di ritrovamento di un bene mobile, bisogna consegnarlo all’ufficio oggetti smarriti del proprio comune. Se si tratta di un oggetto per cui è riconducibile il proprietario, come un portafoglio con all’interno dei documenti, si può anche agire in autonomia e contattare direttamente l’interessato.
In alcuni casi può essere previsto che si consegnino gli oggetti ritrovati a personale specifico. Per esempio, in caso di ritrovamento di un bene in stazione, bisogna consegnarlo all’ufficio oggetti smarriti della stazione stessa.
In generale, l’oggetto smarrito consegnato agli uffici del comune viene pubblicato nell’albo pretorio del Comune per due domeniche consecutive. Passato un anno dall’ultima pubblicazione, nel caso in cui nessuno abbia reclamato l’oggetto, chi l’ha trovato può chiedere di diventarne il nuovo proprietario.
Quando si può trattenere un oggetto altrui
È previsto che ci si possa rifiutare di restituire un bene altrui solo quando si ricade nei casi previsti dal diritto di ritenzione. Questo diritto prevede che il creditore possa trattenere un bene del debitore, finché non viene pagato totalmente.
Si tratta di una situazione non sempre applicabile, prevista solo per una ristretta serie di casi particolari. Per poter essere applicato occorre:
- l’esistenza di un credito (non si può trattenere un oggetto altrui senza la presenza del credito, si tratterebbe di furto);
- la presenza di buona fede da parte di chi trattiene l’oggetto (e quindi l’intenzione di restituirlo);
- il collegamento tra il credito e il bene trattenuto.
In pratica, è applicabile in casi in cui si porta un oggetto a riparare e poi non si hanno i soldi per pagare la riparazione. In questo caso la persona che ha migliorato l’oggetto (riparandolo) può scegliere di trattenerlo finché non viene pagato per il suo lavoro. Questa è una regola generale, che non si può considerare sempre valida.
Quando c’è l’usucapione
Un’altra situazione in cui si può diventare proprietari di un bene altrui è attraverso l’applicazione dell’usucapione. In caso di beni mobili, è previsto che si possa entrare in possesso di un oggetto quando:
- questo avviene in buona fede, se ne rimane in possesso per 10 anni consecutivi;
- questo avviene in malafede, se ne rimane in possesso per 20 anni consecutivi.
In generale, se si sa che l’oggetto in questione appartiene ad altri, allora si è in malafede.
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