Per gli orecchini ai bambini serve il consenso di entrambi i genitori? Cosa cambia a seconda dell’affidamento e dell’età dei minori? Ecco cosa prevede la legge.
Le decisioni più importanti sulla vita dei minori devono essere sostenute dal consenso di entrambi i genitori, a meno che uno di loro non sia stato sollevato dalla potestà genitoriale oppure ci sia una sentenza del giudice che autorizzi anche contro la sua volontà. Questo concetto è di solito piuttosto chiaro a tutti i genitori, ma non è sempre semplice capire quali sono effettivamente le decisioni importanti.
Alcune questioni, come un lungo periodo di studio all’estero sono evidentemente importanti, mentre su altre è facile cadere in errore. Tra queste, ci sono gli orecchini ai bambini, spesso oggetto di liti tra genitori separati (e non) e di cause legali che non mancano di coinvolgere i professionisti che hanno praticato i fori. Questo perché i fori al lobo sono considerati poco invasivi, senza dimenticare che per alcuni rappresentano un importante elemento culturale e tradizionale.
Oltretutto, si tratta dell’unico piercing praticabile anche ai minori di 14 anni. Non a caso, sono molti i genitori che scelgono di far forare i lobi ai bambini molto piccoli, spesso neonati. I pediatri non sono molto amanti di questa pratica, ma di certo non la vietano a meno che ci siano controindicazioni mediche specifiche (come deficit del sistema immunitario). Concentriamoci però sull’aspetto legale della questione e su cosa succede quando i genitori sono in disaccordo.
Orecchini ai bambini, serve il consenso dell’altro genitore?
Come anticipato, la legge autorizza la foratura dei lobi anche ai minori di 14 anni, mentre dopo questa età è il minore a decidere in modo autonomo. Un ragazzo di 14 anni può quindi recarsi autonomamente presso uno studio per avere gli orecchini anche se i genitori non vogliono, ciò è legale e il professionista non rischia alcuna conseguenza. Bisogna però verificare che non ci siano normative locali più restrittive.
Di conseguenza, se il minore ha almeno 14 anni e uno dei genitori è favorevole agli orecchini può accompagnare il figlio per la foratura dei lobi anche senza consultare l’altro genitore o comunque senza il suo consenso. Ovviamente, non si consiglia di agire in questo modo, si ribadisce semplicemente che la condotta è legale, tanto dal punto di vista civile che penale.
Anche i minori di 14 anni possono però avere gli orecchini, soltanto che in questo caso serve il consenso di entrambi i genitori. Il professionista che esegue i fori è obbligato a chiedere il consenso di entrambi e può adottare le precauzioni ritenute opportune per tutelarsi da eventuali rimostranze. Per esempio, alcuni pretendono che entrambi i genitori siano presenti al momento del piercing per firmare il consenso di persona. Non è obbligatorio farlo, ma rientra nelle possibilità del professionista (altri non praticano i fori sotto una certa età, per esempio).
In ogni caso, per gli orecchini ai bambini serve il consenso di entrambi i genitori, necessario sia per le coppie che per i genitori separati, a prescindere dalla tipologia di affidamento e di collocamento del minore. È sufficiente il consenso di un solo genitore soltanto quando:
- ha l’affidamento super esclusivo, ipotesi riservata ai casi più gravi;
- l’altro genitore è deceduto;
- una sentenza accerta la decadenza della potestà genitoriale dell’altro genitore;
- ha un’apposita autorizzazione del giudice.
Si può, infatti, intentare una causa in caso di disaccordo tra genitori per ottenere l’autorizzazione da parte del giudice. Quest’ultimo tiene conto delle dichiarazioni dei genitori, ma basa la sua decisione esclusivamente sull’interesse del minore. La foratura dei lobi per gli orecchini non ha di solito motivazioni valide per superare la negazione di consenso dell’altro genitore, soprattutto quando il bambino è molto piccolo.
Eventualmente, se il minore avesse un’età sufficiente e mostrasse capacità di discernimento - per esempio 12 anni - il giudice potrebbe autorizzare la foratura tanto voluta. Si tratta di un’ipotesi comunque rara, di cui non ci sono nemmeno utili casi giurisprudenziali.
Cosa rischia il genitore
Il genitore che fa eseguire la foratura dei lobi al minore contro la volontà dell’altro può senz’altro essere citato in giudizio per l’applicazione dei seguenti rimedi: l’ammonimento, il risarcimento danni in favore del minore, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L’episodio potrebbe anche incidere sulle dinamiche di affidamento, soprattutto se ci sono stati altri problemi simili. Più raro, ma non impossibile, il risarcimento danni verso l’altro genitore, ingiustamente estromesso.
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