Oggi 2 dicembre c’è la scadenza per pagare la rata di rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle. Chi non paga decade dai benefici della pace fiscale e incorre nel rischio di pignoramento di quanto dovuto da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle, oggi 2 dicembre cade la scadenza per pagare quanto dovuto.
Le conseguenze per chi non paga entro il termine previsto sono irreversibili: innanzitutto, si decade dalla pace fiscale, e in secondo luogo si rischia di andare incontro alle azioni di recupero dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’AdER infatti può dare inizio, in base all’entità delle somme dovute, a diverse procedure esecutive. Tra di queste c’è il pignoramento presso terzi (cioè dallo stipendio, dal salario o dalla pensione), dal conto corrente e nei casi di debiti più ingenti, cioè oltre i 120.000 euro, la messa all’asta di beni mobili e immobili.
Chi non pagare entro la scadenza di oggi 2 dicembre, oltre a perdere i benefici della pace fiscale, vedrà aggiungersi al debito le somme precedentemente stornate.
Ricordiamo però che anche a questa scadenza, come tutte quelle della pace fiscale, vengono concessi 5 giorni di tolleranza.
Dunque, al termine ultimo di oggi 2 dicembre si aggiungono i 5 giorni di tolleranza, ovvero si potrà pagare fino al 9 dicembre, lunedì prossimo, senza subire sanzioni o perdere i vantaggi previsti.
Pace fiscale: cosa succede a chi non paga entro la scadenza di oggi 2 dicembre
Oggi 2 dicembre 2019 cade la scadenza della pace fiscale e bisogna fare molta attenzione in caso di rata non pagata, pagata in ritardo o in modo insufficiente.
Le conseguenze per chi ha aderito alla pace fiscale ma non rispetta la scadenza di oggi 2 dicembre sono irreversibili: si decade dai benefici previsti dalla rottamazione e dal saldo e stralcio delle cartelle e il debito residuo non potrà essere dilazionato.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a riattivare le azioni di recupero in merito alle somme dovute e non pagate.
A far scattare le operazioni di recupero debito da parte dell’AdER non è solo il mancato pagamento della rata entro oggi 2 dicembre ma, come anticipato, anche in caso pagamento tardivo o insufficiente.
Ricordiamo però che, come ogni scadenza della pace fiscale, vengono applicati i 5 giorni di tolleranza. Questo significa che si può pagare la rata per la rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle entro il 9 dicembre.
Rimanendo in questo lasso di tempo non si incorre in sanzioni e non si perdono i benefici riservati a chi ha aderito alla pace fiscale.
Pace fiscale, chi non rispetta la scadenza di oggi 2 dicembre va incontro al pignoramento
Ma in cosa consistono, in concreto, le operazioni di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Innanzitutto, è bene ricordare che per quanto riguarda le somme presso terzi l’AdER può notificare l’ordine di pignoramento al contribuente che non ha pagato le rate dovute senza l’autorizzazione del giudice ordinario.
Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto.
Per i debiti fino a 1.000 euro non si procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
Tra le procedure esecutive attuabili, l’AdER può procedere con il pignoramento verso terzi.
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi, per esempio il conto corrente, stipendio, ma anche la pensione, oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.
Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha alcuni limiti:
- fino a 2.500 euro di debiti, la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro di debiti, la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro di debiti la quota pignorabile è un quinto.
Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente.
L’ultimo stipendio o salario è escluso dal pignoramento, questo per lasciare al debitore la liquidità per far fronte a qualsiasi necessità.
Nei casi in cui il debito è particolamente ingente, cioè oltre i 120.000 euro, e il valore dell’immobile del debitore supera la stessa somma, si procede al pignoramento e alla vendita all’asta dell’abitazione.
Naturalmente anche in questo caso ci sono alcuni limiti:
- devono essere passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione;
- non può essere l’unico immobile di proprietà del debitore;
- non è adibito a uso abitativo e il debitore non vi risiede anagraficamente;
- non è un immobile di lusso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti