Il padre che non si interessa alla vita dei figli commette reato

Isabella Policarpio

26/08/2020

Condannato il padre che non si interessa alla vita scolastica e sociale del figlio: per il tribunale di Campobasso si tratta della violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato previsto dal Codice penale.

Il padre che non si interessa alla vita dei figli commette reato

Non basta pagare il mantenimento per essere un buon genitore. Per questa ragione il tribunale di Campobasso ha condannato un padre che dopo la separazione si è completamente disinteressato alla vita del figlio.

In particolare l’uomo non avrebbe mostrato interesse verso gli impegni scolastici, i traguardi sportivi e la vita sociale del ragazzo minore. Inoltre non ne avrebbe curato l’igiene durante i giorni di visita a lui assegnati.

Per il giudice non ci sono dubbi: questa condotta integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Infatti entrambi i genitori, oltre a dover provvedere al mantenimento economico della prole, devono assicurargli l’assistenza morale ed educativa di cui ha bisogno.

Una sentenza che non passerà inosservata e che accende i riflettori su un comportamento purtroppo assai diffuso, specialmente dopo la separazione e il divorzio.

Non interessarsi alla vita dei figli è reato: padre condannato al risarcimento danni

Il caso in esame è emerso nella recente sentenza n. 474/2019 del tribunale di Campobasso. Il giudice ha riconosciuto la colpevolezza del genitore oltre ogni ragionevole dubbio. La madre del bambino, infatti, ha dimostrato con idonei mezzi di prova il reiterato atteggiamento di indifferenza del padre nei confronti degli aspetti sociali, educativi e sportivi del figlio. Dall’altra parte l’ex coniuge riteneva di aver assolto ai suoi doveri non mancando di versare l’assegno di mantenimento. Ma gli obblighi economici da soli non bastano.

Per questo il giudice ha stabilito che l’atteggiamento del padre costituisce il reato previsto all’articolo 570 del Codice penale “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” che recita testualmente:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.”

Le stesse pene si applicano congiuntamente a chi:

  • malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
  • fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il giudice ha anche stabilito che l’uomo dovrà pagare le spese legali ed anche una somma a titolo di risarcimento danni verso la moglie e verso il figlio. Ciò perché - come anche stabilito dal Codice civile - i figli hanno diritto ad essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori (articolo 315-bis).

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