Un errore sull’Isee o sulla dichiarazione dei redditi può costare caro, ma chi paga i danni se a sbagliare è stato il Caf o il patronato?
Se il Caf o il patronato sbagliano, chi paga i danni? Un errore sulla dichiarazione dei redditi o nelle Dsu per ottenere l’Isee non è così improbabile, e proprio per questo sono molti i contribuenti che, nonostante la predisposizione delle precompilate, preferiscono ancora affidarsi alle mani esperte di Caf, patronati e professionisti abilitati.
Anche gli operatori di Caf e di patronato, però, sono esseri umani e l’errore può sempre capitare, così come lo sbaglio può derivare da un’omissione o da una dimenticanza. Una dichiarazione sbagliata, sia dei redditi che per ottenere l’Isee, però, può avere delle conseguenze spiacevoli.
Nel caso dell’Isee il contribuente rischia di vedersi sospendere le prestazioni a cui ha avuto accesso e di dover restituire le somme percepite grazie alla Dsu sbagliata. Nel caso della dichiarazione dei redditi, invece, un errore può portare all’omissione, totale o parziale, del versamento delle imposte con la conseguenza di ricevere una missiva con cui l’Agenzia delle Entrate chiede il pagamento delle somme dovute maggiorate da sanzioni e interessi,
Risulta quindi importante sapere a chi compete il pagamento dei danni in caso di errore dell’operatore di Caf o patronato, perché uno sbaglio potrebbe comportare, ad esempio, mesi di assegno unico perduti o, anche, ritardi nella percezione della pensione o della Naspi, solo per portare qualche esempio. In questi casi il contribuente ha una perdita economica.
Si tratta solo di esempi di errori che i Caf e patronati possono commettere, ma rendono bene l’idea del danno che questi sbagli possono provocare.
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Errori di Caf e patronati, cosa dice la Cassazione?
Quali sono le responsabilità dei patronati e dei Caf, ma anche dei professionisti abilitati, è stato chiarito da una recente decisione della Corte di Cassazione nella quale si evidenzia che eventuali errori possono avere anche delle implicazioni dal punto di vista giuridico.
La Suprema Corte don l’ordinanza 34475 del 2023 chiarisce che l’errore in una pratica determina un responsabilità contrattuale del Caf o patronato e proprio per questo il contribuente che ne è vittima ha diritto al risarcimento dei danni per eventuali mesi di erogazione perduti e non recuperabili o per le sanzioni e gli interessi che si devono eventualmente pagare su imposte non versate.
Quando c’è responsabilità del patronato o Caf?
Qualora dall’errore commesso nell’esecuzione del proprio mandato da Caf o patronato risulti un danno all’assistito, il centro di assistenza fiscale è responsabile. Questa responsabilità di Caf e patronati non è prevista nella Legge 152 del 2001 che regola proprio l’attività di questi centri, a stabilire che alla sigla di un contratto il soggetto che si impegna a eseguire le prestazioni deve farlo con diligenza è l’articolo 1176 del codice civile.
Quando un operatore o un professionista, poi, si fanno pagare per l’esecuzione del mandato le regole dell’attività che esercita non possono essere ignorate e la diligenza, in questi casi, deve essere rigorosa. Se il patronato (o il Caf) non opera con la dovuta diligenza e provoca un danno all’assistito è responsabile del danno.
Va sottolineato che la responsabilità c’è anche qualora il servizio offerto è con mandato gratuito, come stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione 1911 del 1973.
Non sempre si ha diritto al risarcimento danni
Per avere diritto al risarcimento danno l’assistito deve dimostrare:
- il danno subito;
- l’errore del patronato;
- l’inadempimento o l’adempimento non corretto.
Il danno deve dipendere da un comportamento poco diligente del patronato (o del Caf). Se, ad esempio, senza l’errore commesso il danno ci sarebbe stato lo stesso, il patronato non sarà obbligato a nessun risarcimento.
Il risarcimento non spetta neanche quando l’errore commesso dipende da informazioni sbagliate fornite dall’assistito. Gli esempi pratici in questo caso possono essere:
- se nella compilazione dell’Isee se non vengono forniti tutti i giusti documenti, le giuste giacenze medie, i redditi e i patrimoni, non è responsabilità del Caf o del patronato l’eventuale errore;
- se nella compilazione della dichiarazione dei redditi si omette di informare l’operatore che si sono altri redditi da assoggettare a imposta o si dichiara di avere figli a carico quando, in realtà hanno reddito proprio, l’eventuale maggiorazione per interessi e sanzioni sull’Irpef non versata non è responsabilità di chi ha compilato la dichiarazione dei redditi.
Lo stesso dicasi per le domanda di pensione o di indennità di disoccupazione che non vanno a buon fine per dati mancanti che il lavoratore non ha comunicati
Il patronato, in ogni caso, può dimostrare a sua discolpa che l’errore non è dovuto a negligenza e che non è dipeso da un controllo errato. Se dimostra, nonostante l’errore, di aver agito con diligenza non è dovuto alcun risarcimento.
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