Pensione militari, nuova sentenza Corte Conti: il moltiplicatore non è per tutti

Simone Micocci

20 Marzo 2019 - 11:21

Cattive notizie per Forze Armate e di Polizia: la Sezione d’Appello della Corte dei Conti ha dato ragione all’Inps, limitando il ricorso al moltiplicatore della pensione solo ai congedati per riforma che hanno raggiunto l’età pensionabile.

Pensione militari, nuova sentenza Corte Conti: il moltiplicatore non è per tutti

La pensione dei militari è ancora oggetto di sentenze della Corte dei Conti: dopo il dibattito - non ancora arrivato ad una definizione - sull’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R 1092/1973, questa volta i giudici della Corte di Appello hanno fatto chiarezza sulla questione del moltiplicatore per i militari congedati per riforma.

Per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo partire da quanto stabilito dall’articolo 3 - comma 7 - del decreto 165/1997 in cui questo strumento è disciplinato. Nel dettaglio, qui si legge che:

Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per i personale delle Forze Armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.

Qualora ne sussistano le condizioni, quindi, la pensione dei militari viene calcolata secondo un parametro molto più vantaggioso, visto che nell’individuare il montante contributivo si applica una maggiorazione di 5 volte della base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.

Questa norma si applica nei confronti del personale delle Forze di Polizia (ad ordinamento militare) e delle Forze Armate in alternativa al collocamento in ausiliaria; ricordiamo, infatti, che con la nota del 26 aprile 2018 l’Inps ha esteso la possibilità di ricorrere al moltiplicatore della pensione - in alternativa all’ausiliaria - anche al personale arruolato nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica.

C’è un dubbio riguardante il moltiplicatore della pensione che non era stato ancora chiarito: ci si chiede, infatti, se questo strumento è riservato esclusivamente a coloro che al momento del congedo avevano comunque raggiunto l’età pensionabile, oppure se vale per tutti i congedati per riforma indipendentemente dalla loro età anagrafica.

In realtà l’Inps si è già espressa in merito: come nel caso dell’articolo 54, infatti, l’interpretazione che l’Istituto dà è quella più restrittiva, visto che questa ha escluso categoricamente che il moltiplicatore si potesse applicare anche nei confronti dei congedati per inidoneità al servizio prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale.

Come spesso capita in queste occasioni, però, ci sono stati dei giudici che hanno dato ragione ai militari che hanno fatto ricorso contro l’Inps per rivendicare il proprio diritto al moltiplicatore: a tal proposito ricordiamo le sentenze della Corte dei Conti sezione giurisprudenziale della Sardegna, dell’Abruzzo e del Molise, pronunciate nel 2017, con le quali è stata ribaltata l’interpretazione data dall’Inps stabilendo che in ogni caso ad un militare congedato per riforma - indipendentemente dalla propria età anagrafica - deve essere concessa la libertà di beneficiare del suddetto moltiplicatore. Questo, ovviamente, solo per coloro che hanno la pensione calcolata in tutta - o comunque in una parte - con il sistema contributivo.

C’è però una cattiva notizia per Forze Armate e di Polizia: la Corte dei Conti Sezione d’Appello - con la sentenza 29/2019 - ha dato ragione all’Inps, cancellando quindi quanto avevano stabilito le sezioni giurisprudenziali.

Il moltiplicatore della pensione non si applica a tutti i militari congedati

Se le sentenze delle sezioni giurisdizionali delle Corte dei Conti facevano ben sperare per un calcolo più favorevole della pensione dei militari, l’ultima pronuncia della Sezione d’Appello - che è la prima volta che affronta questo argomento - sembra chiudere per sempre la questione.

I giudici, infatti, hanno ribaltato quanto era stato stabilito dai giudici molisani (sentenza n. 53 del 2017) dando ragione all’Inps: secondo la Sezione d’Appello il moltiplicatore va riconosciuto solamente a coloro che al momento del congedo hanno anche raggiunto l’età pensionabile (che ricordiamo varia a seconda del grado rivestito).

Secondo i giudici, infatti, bisogna dare un’interpretazione letterale della suddetta norma: dal momento quindi che il moltiplicatore opera in alternativa al collocamento in ausiliaria e che questo presuppone il raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento, è ovvio che il beneficio riguardi solamente questi soggetti escludendo invece i congedati prima del suddetto limite.

Riassumendo, per la Sezione d’Appello della Corte dei Conti possono fare richiesta del moltiplicatore solamente coloro che:

  • hanno raggiunto il limite di età ordinamentale ma non possono accedere in ausiliaria per inidoneità psicofisica;
  • sono transitati in ausiliaria e successivamente sono divenuti fisicamente inidonei.

In ogni caso è necessario che l’interessato abbia acquisito il titolo al collocamento in ausiliaria; di conseguenza l’aver compiuto l’età pensionabile rappresenta requisito inderogabile ai fini del riconoscimento del moltiplicatore.

Nel caso contrario, ossia qualora il moltiplicatore venisse applicato a tutti i congedati per riforma, indipendentemente dall’età, per i giudici ci sarebbe uno svilimento dello strumento dell’ausiliaria, visto che questo perderebbe la sua finalità “alternativa” diventando sostitutivo di un istituto non previsto per coloro che hanno cessato il servizio prima del raggiungimento del limite anagrafico.

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