Con la circolare n. n. 64 del 2024, l’Inps ha esteso il diritto alla pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni inabili, che si aggiungono così ai minori e agli studenti.
Oggi la pensione di reversibilità ai superstiti spetta al coniuge superstite come pure ai figli.
Laddove siano mancanti, o comunque nel caso in cui non ne abbiano diritto, la pensione di reversibilità può spettare anche ai genitori del defunto o in alternativa a fratelli e sorelle. A patto però che ne soddisfino i requisiti, come ad esempio l’essere a carico del titolare di pensione al momento della morte e l’inabilità al lavoro (mentre nel caso dei genitori è sufficiente aver compiuto i 65 anni).
E i nipoti? Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999, i nipoti minorenni vanno equiparati ai figli se a carico dei nonni, anche nel caso in cui i genitori siano presenti. Come tra l’altro chiarito dall’Inps con circolare n. 213 del 2000, infatti, “la presenza di uno o entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito”.
Dunque, se i genitori non sono in grado di provvedere economicamente ai figli, tanto che questi erano a carico dei nonni, alla morte di quest’ultimi hanno diritto alla stessa quota di reversibilità spettante ai figli (70% in assenza del coniuge).
Ciò vale anche per i minori di 21 anni se studenti, minori di 26 anni nel caso degli studenti universitari.
Nonostante la suddetta sentenza, il diritto alla pensione di reversibilità fino a oggi è stato comunque precluso ai nipoti maggiorenni e inabili al lavoro del pensionato defunto, anche nel caso in cui risultassero a suo carico al momento della morte.
Un’esclusione che a molti è sembrata essere per anni una vera e propria discriminazione, tanto che la questione è arrivata davanti alla Corte Costituzionale.
Cosa ha deciso la Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 88 del 2022, la Consulta ha proclamato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957, recante le “Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti” per la sola parte in cui non vengono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.
Nel dettaglio, la Corte ha ritenuto che alla luce di quanto dichiarato dalla suddetta sentenza n. 180 del 1999 con la quale il diritto alla pensione di reversibilità è stato esteso ai nipoti minorenni è chiaro che “il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne”.
Viene quindi ritenuta fondata la questione sollevata in riferimento alla violazione dell’articolo 3 della Costituzione (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza alcuna distinzione), dal momento che la relazione appare del tutto assimilabile a quella che si viene a instaurare tra l’ascendente e il nipote minorenne.
Pensione di reversibilità ai nipoti minorenni e maggiorenni
Ci sono voluti circa due anni prima che l’Inps si uniformasse alla suddetta sentenza, ma finalmente questo momento è arrivato. Con la circolare n. 64 del 2024 pubblicata in queste ore, infatti, l’Istituto ha incluso anche i nipoti maggiorenni tra i destinatari diretti della pensione di reversibilità (quindi anche in presenza del coniuge e dei figli del dante causa) a patto che soddisfino i seguenti requisiti:
- a carico del pensionato al momento del decesso di quest’ultimo;
- inabili al lavoro.
Ricapitolando, quindi, con la pubblicazione della suddetta circolare i nipoti vengono equiparati ai figli in tutto e per tutto, rientrando così tra i familiari che beneficiano della pensione di reversibilità (come pure della pensione indiretta laddove il trattamento non risulti ancora liquidato al momento della morte) se a carico del nonno o della nonna al momento della morte e:
- minori;
- maggiorenni studenti di scuole o corsi di formazione professionale ma entro i 21 anni di età (entro i 26 anni nel caso di studenti universitari);
- maggiorenni inabili indipendentemente dall’età.
Non necessariamente il nipote (tanto minore quanto maggiorenne) deve essere convivente del dante causa al momento della morte. Tuttavia, come specificato dall’Inps con la circolare n. 185 del 18 novembre 2015, in caso di non convivenza oltre all’accertamento della non autosufficienza economica bisogna dimostrare il mantenimento abituale da parte dell’ascendente.
Cosa succede adesso
Con la circolare in oggetto l’Inps ha poi dato indicazione su cosa fare nel caso in cui in passato sia stata respinta la domanda di pensione di reversibilità presentata in favore di un nipote maggiorenne inabile al lavoro.
Nel dettaglio, le domande già respinte devono essere riesaminate, ovviamente su richiesta degli interessati. La pensione decorrerà così dalla prima data utile, nei limiti però della prescrizione (quinquennale) e della decadenza.
Allo stesso tempo, però, il riconoscimento della reversibilità ai nipoti comporterà un ricalcolo delle pensioni riconosciute in favore di altre categorie di superstiti contitolari. Con l’aggiunta del nipote, infatti, la pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli deve essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria.
La buona notizia è che laddove dalla riliquidazione dovesse emergere che gli altri familiari superstiti hanno beneficiato di un importo maggiore rispetto a quello spettante, la somma erogata in più non sarà comunque oggetto di recupero da parte dell’Istituto.
Ci sarà invece la revoca della pensione per quelle categorie di superstiti la cui percezione risulta essere incompatibile con quella dei nipoti, ossia genitori o fratelli e sorelle del dante causa. Anche in questo caso comunque non c’è da preoccuparsi, in quanto le somme erogate nei periodi trascorsi non dovranno essere restituite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA