Perché le scuole possono chiudere solamente in zona rossa

Stefano Rizzuti

08/01/2022

La decisione della Regione Campania di chiudere le scuole verrà impugnata dal governo: ma cosa prevede l’attuale normativa? Presidenti e sindaci possono derogare alle lezioni in presenza?

Perché le scuole possono chiudere solamente in zona rossa

La riapertura delle scuole avverrà il 10 gennaio: il governo ha confermato che non ci saranno passi indietro e che la ripresa delle lezioni sarà in presenza. Nonostante i dubbi di qualche Regione e, soprattutto, le decisioni - come quella della Campania e del suo presidente Vincenzo De Luca - di rinviare il rientro in classe.

Il governo dovrebbe impugnare questa decisione in Consiglio dei ministri, ma intanto la polemica sul tema continua e interviene anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, spiegando che non sono previste deroghe alla riapertura delle scuole. Ma è davvero così? Le Regioni possono decidere di chiudere le scuole nonostante le normative nazionali prevedano il contrario? Vediamo cosa dice il ministro e cosa prevede la legge.

Bianchi: chiusure possibili solo in casi eccezionali

Intervistato dal Corriere della Sera, Bianchi spiega che il governo ha definito con il decreto legge di agosto i limiti oltre i quali possono scattare delle misure mirate: “Si possono far scattare le lezioni a distanza solo in casi eccezionali. Ma il ricorso massiccio alla Dad, oggi, come se i vaccini non ci fossero, sarebbe un errore”.

Il ministro dell’Istruzione risponde poi alla decisione di De Luca che rinvierà il rientro a scuola in Campania spiegando che la legge permette ai presidenti di Regione di intervenire solamente in zona rossa e in circostanze straordinarie, condizioni oggi non esistenti. Motivo per cui Bianchi ritiene che ci siano “gli estremi per impugnare quell’atto”.

Perché le Regioni non possono chiudere le scuole

Il governo ha confermato la riapertura delle scuole il 10 gennaio modificando le regole sulla quarantena, ma non quelle riguardanti le possibili chiusure. Il riferimento normativo resta il decreto 111/2021 del 6 agosto 2021. Legge che al primo articolo e al primo comma ribadisce che l’attività scolastico per l’anno 2021/2022 viene svolta in presenza.

Ma cosa dice quel decreto sulla possibilità di chiudere le scuole a livello regionale? Vediamo cosa prevede il comma 4, riguardante proprio la possibilità di chiudere gli istituti in un territorio. Fino alla data della cessazione dello stato di emergenza - attualmente fissata al 31 marzo 2022 - “i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa”.

Non solo, perché la normativa prevede che l’apertura delle scuole possa essere derogata solamente in presenza di “circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”.

Questi provvedimenti possono essere adottati soltanto dopo aver sentito le competenti autorità sanitarie e “nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione”.

Semplificando, il decreto spiega che le scuole possono essere chiuse da presidenti di Regione, Province autonome e sindaci solamente in zona rossa. Inoltre possono farlo esclusivamente in situazioni eccezionali, con rischio elevato per la circolazione del virus e focolai all’interno delle scuole e comunque previo parere delle autorità sanitarie.

Interpretando questo decreto, tuttora in vigore, la decisione del presidente della Regione Campania, De Luca, di chiudere le scuole sembra illegittima e impugnabile dal governo considerando che la Regione è in zona bianca, quindi ben lontana dai requisiti - zona rossa e situazione particolarmente critica - necessari per una deroga alla scuola in presenza.

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