I dipendenti nel settore del commercio hanno diritto ad un massimo di 104 ore l’anno di permessi retribuiti; ecco le informazioni per il calcolo delle ore e sui termini per il pagamento dei permessi non goduti.
Tra i diritti dei lavoratori dipendenti c’è quello di beneficiare di giorni di permesso in caso di necessità; lo stesso vale per i lavoratori del commercio, per i quali è il relativo CCNL a stabilire la durata dei permessi, nonché a fare chiarezza su quando sono retribuiti.
Nel caso specifico del CCNL Commercio, in tema di permessi retribuiti bisogna fare una distinzione tra coloro che sono stati assunti dopo il 26 febbraio 2011 e i dipendenti di vecchia data; come vedremo di seguito, infatti, quest’ultimi godono di un trattamento più vantaggioso per quanto riguarda il monte permessi annuo.
Oltre alla data di assunzione ci sono altri fattori che incidono sulla maturazione dei permessi; ad esempio, bisogna tener conto del numero dei dipendenti impiegati dall’azienda, così come dell’orario di lavoro a tempo pieno applicato dalla stessa.
A tal proposito di seguito trovate tutte le informazioni necessarie per calcolare il monte dei permessi retribuiti (e non solo) da cui potete attingere nel corso dell’anno; ecco quello che c’è da sapere rispetto a quanto stabilito dal CCNL Commercio.
CCNL Commercio: permessi retribuiti ROL
Per capire quanti permessi retribuiti spettano ai lavoratori del commercio bisogna fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 146 del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi.
Nel dettaglio, per quanto riguarda i ROL - ossia i permessi per riduzione dell’orario di lavoro - il contratto riconosce ai dipendenti fino ad un massimo di 72 ore ogni anno.
Come anticipato, però, il monte ore dei permessi retribuiti varia a seconda di diversi fattori; a tal proposito ecco una tabella dove sono indicati il numero (espresso in ore) di ROL riconosciuti in base alla propria situazione contrattuale.
Numero dipendenti in azienda | Data assunzione | ROL riconosciuti |
Meno di 15 | Prima del 26 febbraio 2011 | 56 ore |
Meno di 15 | Dopo il 26 febbraio 2011 | Niente ROL nei primi 2 anni, mentre nel III e IV anno ne viene riconosciuto solo il 50% del totale (28 ore). Solo dal V anno in poi hanno diritto a 56 ore di ROL |
Più di 15 | Prima del 26 febbraio 2011 | 72 ore |
Più di 15 | Dopo il 26 febbraio 2011 | Niente ROL nei primi 2 anni, mentre nel III e IV anno ne viene riconosciuto solo il 50% del totale (36 ore). Solo dal V anno in poi hanno diritto a 72 ore di ROL |
CCNL Commercio: ex festività
Così come per i lavoratori degli altri settori, anche nel commercio si ha diritto a dei permessi retribuiti riconosciuti per le ex festività.
Nel dettaglio, per le 4 festività soppresse vengono riconosciute 32 ore di permessi retribuiti ogni anno, indipendentemente dal numero di impiegati dall’azienda e dalla data di inizio dell’impiego.
Ricapitolando, aggiungendo le 32 ore di permessi ex festività soppresse ai ROL ne risulta che i lavoratori del settore commercio hanno diritto a:
- Impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti assunti prima del 21 febbraio 2011: 88 ore di permessi retribuiti;
- Impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti assunti dopo il 21 febbraio 2011: 38 ore per il 1° e 2° anno di impiego, 60 ore per il 3° e 4° anno e 88 ore dal 5° anno in poi;
- Impiegati in aziende con più di 15 dipendenti assunti prima del 21 febbraio 2011: 104 ore di permessi retribuiti;
- Impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti assunti dopo il 21 febbraio 2011: 38 ore di permessi il 1° e 2° anno di impiego, 68 ore il 3° e 4° anno e 104 ore dal 5° anno in poi.
Quanti permessi si maturano ogni mese
A questo punto possiamo rapportare le ore riconosciute ogni anno per ogni mese di lavoro, così da fare chiarezza su quanti permessi vengono maturati al mese dal lavoratore nel commercio.
Nel dettaglio, chi è impiegato in aziende con meno di 15 dipendenti matura 7,3 ore di permesso al mese se è stato assunto prima del 21 febbraio 2011. Chi ha iniziato a lavorare dopo questa data, invece, parte dal maturare appena 2,66 ore al mese nel primo biennio, per poi passare a 5 ore nel terzo e quarto anno prima di raggiungere le 7,3 ore mensili.
Gli impiegati in aziende più grandi, invece, maturano 8,66 ore se la data di inizio del contratto è antecedente a quella suddetta. Se successiva, invece, nel primo biennio maturano 2,66 ore di permesso, 5,66 nel terzo e quarto anno e infine 8,66 ore dal quinto anno in poi.
Eccezioni per chi ha l’orario di lavoro ridotto
Come previsto dall’articolo 121 del CCNL Commercio, le aziende possono fissare l’orario di lavoro a 39 o 38 ore settimanali piuttosto che alle tradizionali 40. In tal caso, però, il monte dei permessi riconosciuti va riproporzionato in base alle ore di impiego effettivo.
Ciò significa che qualora il dipendente sia assunto con contratto a 39 ore a questo spetterebbero 36 ore in meno di permessi retribuiti ROL all’anno, mentre non ci sarebbero effetti sui permessi per le ex festività.
Nel caso del dipendente impiegato a 38 ore, invece, è prevista sia la decurtazione dei permessi ROL - nella misura di 56 ore l’anno - che di quelli per le ex festività, ridotti da 32 ore a 16 ore annue.
Pagamento dei permessi non goduti
A differenza delle ferie, i permessi non goduti possono essere monetizzati dal lavoratore. I termini per il pagamento sono indicati dai relativi contratti collettivi nazionali; nel caso del CCNL Commercio, ad esempio, viene stabilito che tutti i permessi retribuiti - sia essi ROL che per ex festività - debbano essere pagati dal datore di lavoro entro 18 mesi dall’anno di maturazione.
Il termine ultimo per il pagamento dei permessi non goduti, quindi, è il 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione.
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