Non solo compensi: scrutatori, segretari e presidenti di seggio hanno diritto anche a dei permessi retribuiti. Ecco quanti giorni spettano.
Si avvicinano le Elezioni Europee 2024 alle quali, in alcune zone, vengono affiancate le amministrative. Per l’occasione saranno impegnati migliaia di scrutatori, segretari e presidenti di seggio, ai quali la normativa riconosce il diritto a dei permessi retribuiti nel caso in cui si trattasse di lavoratori dipendenti.
Con il termine permessi elettorali si intende quel periodo coperto comunque dalla retribuzione (al 100%, in aggiunta al compenso già riconosciuto per il ruolo svolto) in cui chi è impiegato per garantire il funzionamento delle operazioni di voto può astenersi dall’attività lavorativa.
Permessi che è importante sottolineare non valgono solamente nelle giornate in cui hanno luogo operazioni di voto: laddove lo scrutinio dovesse protrarsi a dopo la mezzanotte, il diritto al riposo si estende anche nella giornata successiva.
Di seguito quindi ci concentreremo su questa tipologia di permessi, da non confondere con quelli che invece spettano ai lavoratori fuori sede (ma solo nel pubblico impiego) nelle giornate necessarie per raggiungere il Comune di residenza.
Vediamo dunque cosa spetta generalmente per le elezioni, in particolare su quelle in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, nonché quanti sono i giorni di permesso che spettano a scrutatori, segretari e presidenti di seggio, come pure per i rappresentanti di lista.
Cosa spetta a scrutatori, segretari e presidenti di seggio
L’attività svolta da scrutatori, segretari e presidenti di seggio nei giorni delle elezioni rappresenta un servizio reso alla comunità in quanto consentono il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Lo stesso vale per i rappresentanti di lista, nonché ai promotori del referendum (in occasione delle consultazioni referendarie).
Per questo motivo per l’attività svolta spetta un’indennità (così calcolata) e - laddove si tratti di lavoratori dipendenti - a un’altra serie di tutele, come ad esempio a permessi e riposi compensativi.
D’altronde, già risulta complicato oggi individuare personale da incaricare presso i seggi elettorali, figuriamoci cosa succederebbe nel caso in cui non si desse la possibilità ai lavoratori dipendenti di candidarsi per tale incarico.
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Permessi e riposi
La legislazione di riferimento in materia di permessi elettorali racchiude tre diverse disposizioni: dalla legge 69/1992 alla legge 53/1990, come pure l’articolo 119 del D.P.R. 361 del marzo 1957.
Il risultato di queste tre norme è una serie di tutele per coloro che sono impegnati presso i seggi elettorali, ricoprendo il ruolo di scrutatori, segretari o presidenti di seggio, in occasione di qualsiasi tipo di consultazione.
Per tutti le giornate dedicate all’organizzazione e allo svolgimento delle operazioni di voto vengono considerate a tutti gli effetti come giorni di regolare attività lavorativa, e ciò significa che:
- i giorni lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato. Non ci si deve aspettare, quindi, riduzioni dello stipendio;
- per i giorni di assenza vi è la piena copertura previdenziale;
- i giorni festivi e quelli non lavorativi vengono recuperati come una giornata di riposo compensativo. D’altronde, potrebbe essere che il sabato o la domenica, giorni in cui solitamente si è impegnati nelle consultazioni, il lavoratore non si sarebbe comunque recato a lavoro. Il riposo, essendo di tipo compensativo, va goduto nell’immediato. In alternativa al riposo, questo può avere diritto a quote giornaliere di retribuzione in aggiunta a quella a cui avrebbe avuto normalmente diritto.
Ricapitolando:
- il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti nei giorni necessari per l’organizzazione e lo svolgimento delle operazioni di voto o a riposi compensativi qualora le stesse giornate non sarebbero state comunque lavorate;
- nel caso in cui il lavoratore rinunci ai riposi compensativi, e la rinuncia venga validamente accettata dallo stesso, questo ha diritto a un aumento di retribuzione.
Come si calcolano le giornate d’impiego nei seggi elettorali?
Potrebbe succedere, però, che alcune giornate non richiedano un impegno h.24. A tal proposito è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n° 11830 del 19 settembre 2001, stabilendo che anche quando l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza dal lavoro è legittimata per tutto l’orario lavorativo.
Esempi utili
Facciamo qualche esempio utile per capire meglio quanto appena detto. Pensiamo, ad esempio, alle operazioni di scrutinio che si prolungano oltre la mezzanotte di domenica, arrivando dunque al lunedì. Indipendentemente dall’orario in cui si finisce, si ha comunque diritto ad assentarsi dal posto di lavoro nella giornata di lunedì.
Vediamo cosa succede poi nel caso del lavoratore impiegato per cinque giorni su sette, quindi senza lavorare di sabato e domenica. In queste giornate è stato comunque impegnato nelle operazioni di voto e dunque ha diritto a due riposi compensativi - di cui può godere nelle giornate di martedì e mercoledì - o in alternativa a una retribuzione aggiuntiva.
Per il lavoratore impegnato dal lunedì al sabato, invece, per il sabato al seggio spetta un permesso retribuito dal lavoro. Per la domenica spetterà invece un riposo compensativo di cui godere appena possibile o appunto di una retribuzione aggiuntiva.
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